Art. 9. Diritto di riacquisto Il MAP ed il MIUR congiuntamente, d'intesa con il MEF, possono riacquistare dalla SCIC, secondo le modalita' previste nel contratto di cessione di cui all'art. 1, qualora l'ammontare residuo in linea capitale dei titoli di cui all'art. 8 sia uguale o inferiore al 10% dell'ammontare in linea capitale dei titoli stessi alla data di emissione, tutti i Crediti nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno e senza garanzia della solvenza o di esistenza degli stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di tali Crediti consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i titoli e di adempiere a tutti gli altri obblighi derivanti dall'operazione di cartolarizzazione, ad eccezione dell'obbligo di pagamento del prezzo di acquisto differito.