Art. 9.
                        Diritto di riacquisto

  Il  MAP  ed  il  MIUR  congiuntamente, d'intesa con il MEF, possono
riacquistare  dalla SCIC, secondo le modalita' previste nel contratto
di  cessione  di cui all'art. 1, qualora l'ammontare residuo in linea
capitale  dei  titoli di cui all'art. 8 sia uguale o inferiore al 10%
dell'ammontare  in  linea  capitale  dei  titoli  stessi alla data di
emissione,  tutti  i Crediti nello stato di fatto e di diritto in cui
essi  si  troveranno  e  senza garanzia della solvenza o di esistenza
degli  stessi, a condizione che il corrispettivo per il riacquisto di
tali  Crediti  consenta alla SCIC di rimborsare integralmente tutti i
titoli   e   di  adempiere  a  tutti  gli  altri  obblighi  derivanti
dall'operazione  di  cartolarizzazione,  ad eccezione dell'obbligo di
pagamento del prezzo di acquisto differito.