(all. 1 - art. 1)
1. CALCOLO E ASSEGNAZIONE DEI TITOLI.

1.1. Nuovo agricoltore:
    1.1.1 Nel  regolamento  (CE)  n.  795/2004, all'art. 2, lettera K
(definizioni),  si  esclude dal riconoscimento di «nuovo agricoltore»
il  caso del soggetto che ha esercitato il «controllo» su una persona
giuridica  dedita  ad  attivita' agricola. Cosa si deve intendere per
controllo?   In  particolare,  si  fa  riferimento  all'attivita'  di
amministrazione  ordinaria  o straordinaria dell'impresa? Nel caso di
una  «societa' semplice», in cui generalmente i soci hanno gli stessi
requisiti, a chi si deve imputare l'attivita' di controllo?
    Esercita  il  controllo  chi ha il potere decisionale nell'ambito
della  struttura societaria; nel caso della societa' semplice tutti i
soci   hanno  tale  controllo  indipendentemente  dalle  quote  della
societa'  detenute  da ciascuno di essi e salvo diverso accordo tra i
soci risultante dal registro delle imprese.
1.2. Agricoltore che ha smesso l'attivita' agricola:
    1.2.1.   Nel  1996,  un  agricoltore  ha  aderito  al  regime  di
prepensionamento  ex  regolamento  (CE)  n. 2079/1992 (sostituito dal
regolamento (CE) n. 1257/1999). Ricevera' dei titoli nel 2005?
    Poiche'  non  ha  svolto  attivamente un'attivita' agricola negli
anni 2000, 2001 e 2002, non ricevera' nessun titolo a suo nome.
1.3. Produttore storico venditore della propria azienda:
    1.3.1. Un  agricoltore  del  periodo  storico  che  ha  coltivato
mediamente  10 ettari di seminativi e ha ricevuto premi per 25 bovini
maschi  l'anno,  ha  venduto  la  sua  azienda nel 2003. L'importo di
riferimento, a titolo di esempio, e' pari a 7.500 Euro. Quanti titoli
ricevera' e come verranno fissati?
    Ricevera' 10 titoli da 750 Euro l'uno.
    Ci sono due possibilita':
      1.  Le  parti  (venditore  e acquirente), entrambi agricoltori,
concordano  un  atto  di trasferimento dei titoli, con sottoscrizione
autentica  ex  art.  10  del  decreto ministeriale del 5 agosto 2004,
entro il 15 maggio 2005.
    In  questo  caso  la domanda di fissazione dei titoli, necessaria
per   perfezionare   il   trasferimento  degli  stessi,  deve  essere
presentata:
      dall'acquirente,  con  delega  del  venditore  a  presentare la
domanda  di  fissazione  dei  titoli  a  suo  nome,  allegando  copia
dell'atto di trasferimento dei titoli sopra citato e della delega del
venditore;
      dal  venditore,  allegando copia dell'atto di trasferimento dei
titoli.
    L'agricoltore acquirente presenta domanda di accesso al regime di
pagamento unico allegando copia dell'atto di trasferimento dei titoli
e  facendo  riferimento  alla domanda di fissazione dei titoli con la
quale sono stati attivati i titoli oggetto del trasferimento.
      2. Qualora le parti non si mettono d'accordo.
    In tal caso il venditore fissa tutti i suoi titoli.
    L'acquirente puo' acquisire altri titoli:
      richiedendo  titoli  da riserva qualora rientri in uno dei casi
che danno diritto ad accedere alla riserva nei limiti dei regolamenti
(CE) n. 1782/2003 e n. 795/2004;
      acquistando titoli da altri produttori storici:
        con  terra,  dopo la fissazione dei titoli (15 agosto 2005) a
valere dalla campagna successiva;
        senza  terra,  solo  dopo la fissazione dei titoli (15 agosto
2005)  a  valere  dalla  campagna  successiva e solo se il cedente ha
utilizzato almeno l'80% dei titoli fissati a suo nome.
1.4. Bonifica dei terreni:
    1.4.1. I  titoli  riferiti ad un fondo che durante il triennio di
riferimento  non e' stato coltivato per un anno, in quanto oggetto di
bonifica,   vengono  attribuiti  calcolando  solamente  gli  anni  di
effettiva   coltivazione?  E'  possibile  modificare  il  periodo  di
riferimento?  Nel  caso  venga  calcolato  l'`anno  di  bonifica,  e'
possibile ricorrere alla riserva nazionale?
    L'importo   di   riferimento  viene  calcolato  sulla  media  dei
pagamenti che un agricoltore ha percepito nel triennio di riferimento
ovvero,  nel  caso di agricoltore che abbia iniziato la sua attivita'
durante  il triennio di riferimento, sulla media degli importi che ha
percepito  nell'anno  civile  o  negli anni civili durante i quali ha
svolto l'attivita'.
    Il  periodo  di  riferimento puo' essere cambiato solo se si sono
verificate  le  circostanze  eccezionali  previste  dall'art.  40 del
regolamento  CE  n. 1782/03. Nelle fattispecie non rientra certamente
la  bonifica  effettuata  volontariamente  dall'agricoltore.  A  tale
proposito  l'art.  4,  commi 10, 11 e 12 del decreto ministeriale del
4 aprile  2000  stabilisce  che  su terreni messi a riposo (set aside
ordinario   -   codice  utilizzo  9)  l'agricoltore  ha  facolta'  di
effettuare  lavori di drenaggio, bonifica, spietramenti, livellamenti
e  pratiche analoghe, a condizione che le stesse siano realizzate per
la   migliore   e   razionale   utilizzazione  dei  terreni,  dandone
comunicazione  all'organismo pagatore con indicazione dei riferimenti
catastali delle superfici interessate. Le autorizzazioni si intendono
concesse  qualora,  trascorsi  sette  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione,   l'amministrazione   non   opponga  motivato  diniego
(silenzio  assenso).  Alla  luce delle precedenti considerazioni tali
superfici   dovrebbero   essere   gia'  inserite  nel  calcolo  della
ricognizione  preventiva. La normativa non prevede tali interventi su
particelle  catastali  dichiarate  nell'ambito degli altri utilizzi a
contributo (es. grano, mais, ecc.).
    Se invece gli interventi di bonifica sulle superfici del triennio
di   riferimento   sono   stati  effettuati  su  decisione  di  terzi
istituzionalmente  riconosciuti  (es.  consorzi di bonifica, comuni),
dimostrabile  con  idonea  documentazione, la fattispecie rientra nei
criteri  di  accesso  alla  riserva  nazionale ai sensi dell'art. 42,
paragrafo 5, del regolamento (CE) 1782/2003, e dell'art. 6, paragrafo
3, del regolamento CE n. 795/2004.
1.5. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari):
    1.5.1. Per  gli allevatori senza terra come viene quantificato il
numero dei titoli speciali?
    I  titoli  speciali,  che  non possono superare l'importo di euro
5.000,  vengono  assegnati agli agricoltori (art. 48 regolamento (CE)
n.  1782/2003)  che  non  hanno  dichiarato  ettari  nel  periodo  di
riferimento 2000-2002.
    Questi casi si verificano per gli agricoltori che hanno ricevuto,
nel periodo di riferimento 2000-2002, i premi zootecnici (premio alla
macellazione,  premi  bovini  maschi  e  vacche nutrici entro 15 UBA,
premi  supplementari, alcuni premi ovicaprini), ma non erano soggetti
all'obbligo   di  dichiarare  le  superfici  coltivate.  In  analoghe
condizioni  si potranno trovare alcuni allevatori di vacche da latte,
quando,  nel  2006,  sara' introdotto il disaccoppiamento per i premi
del settore lattiero-caseario.
    Il valore dei titoli speciali e' calcolato sulla base della media
triennale degli importi complessivamente percepiti da un agricoltore,
per   ogni   anno  civile,  nel  periodo  di  riferimento  2000-2002,
relativamente  ai seguenti regimi di sostegno (art. 47 regolamento n.
1782/2003):
      premio di destagionalizzazione (che non riguarda l'Italia);
      premio alla macellazione;
      premio  speciale  bovini maschi, a condizione che l'agricoltore
non sia soggetto al fattore di densita';
      premio  vacche  nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia
soggetto al fattore di densita';
      pagamenti supplementari delle carni bovine;
      pagamenti diretti del settore ovi-caprino;
      pagamenti diretti per il settore lattiero-caseario (dal 2006).
    Gli  agricoltori  che  sono  titolari di tali titoli percepiscono
annualmente  l'importo di riferimento, in deroga, senza la necessita'
di  dimostrare  un numero di ettari ammissibili equivalente al numero
dei  titoli.  Tali  agricoltori devono, tuttavia, mantenere almeno il
50%  della  media  dell'attivita'  agricola  svolta  nel  periodo  di
riferimento  espressa  in  unita'  di  bestiame adulto (UBA), secondo
quanto  stabilito  dall'art. 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1782/2003  e dall'art. 30 del regolamento (CE) n. 795/2004 per quanto
riguarda il calcolo dei titoli.
    Puo'  succedere  che  un  agricoltore  abbia  una  superficie  di
riferimento,  ad esempio 2 ettari legati alle superfici foraggere, ed
un importo di riferimento collegato ai premi zootecnici percepiti nel
triennio,  pari,  ad  esempio,  a  12.500 Euro;  in tal caso verranno
calcolati ed assegnati 3 titoli:
      due  titoli  standard  ciascuno  con  importo  di  5.000 Euro e
superficie di 1 ettaro;
      un  titolo  sottoposto  a  condizioni  particolari pari a 2.500
Euro   a cui e' collegato l'obbligo di mantenere, per quota parte, il
50% dei capi medi che hanno concesso il premio espresso in UBA.
    Per  meglio  dire:  se il numero medio dei capi (espresso in UBA)
del  triennio  fosse stato 100, il valore di UBA relativo all'importo
dei titoli speciali e' pari a (2.500/12.500 * 100) 20, su tale valore
si  calcola  il vincolo del mantenimento del 50% dell'allevamento, il
che  significa  che  l'agricoltore dovra' mantenere almeno 10 UBA per
poter accedere all'importo specificato nel titolo speciale.
1.6. Capi zootecnici:
    1.6.1.  Se  un  riallineamento  con la Banca Dati Nazionale (BDN,
anagrafe   zootecnica)   della   consistenza  zootecnica  storica  di
un'azienda consente di recuperare un certo numero di capi ammissibili
al  premio,  ancorche'  non  pagati, questi capi verranno considerati
alfine del calcolo dell'importo di riferimento?
    Il recupero dei dati ammissibili relativo alla BDN e' un processo
parallelo  e  indipendente  a  quello  della ricognizione preventiva:
cosi'  come  per  il  contenzioso che dovesse arrivare a risoluzione,
tutti i dati considerati ammissibili alla data del calcolo del titolo
definitivo  saranno  presi  in  considerazione. I contenziosi risolti
dopo la fissazione dei diritti costituiscono titolo per accedere alla
riserva (art. 23-bis del regolamento n. 795/2004).
1.7. Acquisto quote vacche nutrici:
    1.7.1.  Nel caso di vendita di quote zootecniche (vacche nutrici)
realizzata dopo il 15 maggio 2004, l'atto con cui un agricoltore puo'
vendere  tali  quote insieme agli importi di riferimento generati nel
triennio,  puo'  essere considerato una scrittura privata da allegare
alla domanda che dovranno fare sia il venditore che l'acquirente? Nel
caso  che  il  venditore  abbia  avuto  nel  triennio  un  terreno di
riferimento  e'  possibile  per lui procedere alla vendita delle sole
quote  vacche  nutrici  considerando  che  molto  spesso tali terreni
utilizzati a sostegno dell'`allevamento erano usi civici o affini?
    La   fattispecie  descritta  nel  quesito  non  e'  prevista  nei
regolamenti comunitari.
    Il  regolamento (CE) n. 795/2004 parla solo di vendita di azienda
mentre  nel caso descritto si parla solo di vendita delle quote vacca
nutrice  e  senza  terra,  cosa che non e' attualmente prevista dalla
norma comunitaria.
    Il  caso  esposto  e'  assimilabile, per l'acquirente, al caso di
agricoltore   che  abbia  effettuato  investimenti  in  capacita'  di
produzione  e  come tale da' la possibilita', in via di principio, di
accedere  alla  riserva  con  le  modalita' previste dall'art. 21 del
regolamento  (CE)  n.  795/2004,  tuttavia,  cio'  si  realizza se la
vendita  delle  quote  si  realizza prima del 15 maggio 2004. In caso
contrario, non viene rispettato il vincolo temporale previsto da tale
articolo e tale concessione risulta inammissibile.
2. RICOGNIZIONE PREVENTIVA.
2.1. Eredita':
    2.1.1.  Un  produttore  ha iniziato l'attivita' agricola nel 2003
avendo  ereditato  l'azienda  paterna  che  coltivava nel triennio di
riferimento mediamente 10 ettari di seminativi e aveva ricevuto premi
per  25  bovini  maschi l'anno. L'importo di riferimento, a titolo di
esempio,  e'  pari  a  7.500 Euro.  Quanti titoli ricevera' e secondo
quali modalita'?
    L'agricoltore   in   questione,  attraverso  le  procedure  della
ricognizione  preventiva,  prende  possesso  dei  dati di riferimento
dell'azienda paterna del triennio.
    Una  volta  perfezionata  la  fase sopra descritta ricevera' i 10
titoli del valore di 750 Euro l'uno.
    2.1.2.  Nel  regolamento  (CE)  n. 795/2004 all'art. 13, punto 1,
(successione  o  successione  anticipata)  si legge: «il numero ed il
valore  dei  titoli  all'aiuto  sono calcolati in base all'importo di
riferimento  ed  al  numero  di  ettari corrispondente alle unita' di
produzione ereditate».
    Nel  caso  in  questione un agricoltore coltivava, nel periodo di
riferimento,  terreni  in  proprieta'  ed  in  affitto e sui quali ha
maturato  dei  «titoli».  Nel 2003 il figlio ha ricevuto l'azienda in
eredita'  dal  padre  limitatamente  ai  terreni  in proprieta' ed ha
iniziato l'attivita' agricola.
    Puo'  il  figlio  richiedere i titoli riferibili anche ai terreni
condotti dal padre in affitto considerando che:
      il figlio non ha mai esercitato attivita' agricola;
      il figlio non e' subentrato al padre nel contratto di affitto.
    Attraverso la ricognizione preventiva vengono collegati all'erede
i  dati  di  riferimento  del  soggetto  deceduto,  in questo caso le
superfici ammesse a premio, senza tenere conto del titolo di possesso
delle  terre  che  hanno  permesso la coltivazione e l'erogazione del
premio.
    Il  figlio  ricevera'  tanti titoli quanti ne avrebbe ricevuti il
genitore  deceduto.  Cio'  sia  per  le  terre  condotte dal padre in
proprieta'  sia per quelle condotte in affitto ai sensi dell'art. 13,
paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 795/2004.
    Se  l'azienda  ereditata  era composta da terreni in proprieta' e
altri  in affitto e i contratti di locazione non sono stati rinnovati
il  figlio  puo'  attivare  comunque tutti i titoli il 15 maggio 2005
anche  con  solo  0,3  ha.  Inoltre potra' richiedere il pagamento di
tanti   titoli   per  quanti  potra'  dichiarare  una  corrispondente
superficie  eleggibile  (se  ha  l'opportunita'  di  affittare  altre
superfici   eleggibili   devono   tuttavia  essere  in  suo  possesso
dall'11 novembre 2004).
    2.1.3.  Un  agricoltore  nel  periodo di riferimento coltivava un
`azienda in proprieta' e sulla quale ha maturato dei titoli. Nel 2003
due  figli  ereditano  l'azienda  paterna,  se la dividono e entrambi
iniziano  l'`attivita'  agricola.  Il  numero ed il valore dei titoli
assegnati   ai  figli  deve  essere  strettamente  correlato  con  la
superficie sulla quale sono maturati?
    Si;  poiche'  la  successione  si  concretizza  con  il passaggio
parziale  o totale dei dati di riferimento dal soggetto deceduto agli
eredi.
    2.1.4.  Cosa  si intende per successione anticipata? Il passaggio
di  azienda  da  padre a figlio e' considerato successione anticipata
oppure le quote del padre vengono ritirate?
    Per  successione  anticipata  si  intende,  ai  sensi dell'art. 3
paragrafo 1, del decreto ministeriale del 5 agosto 2004:
      il consolidamento dell'usufrutto in capo al nudo proprietario;
      tutti  i  casi in cui un agricoltore abbia ricevuto a qualsiasi
titolo  l'azienda  o parte dell'azienda precedentemente gestita da un
altro  agricoltore,  al quale il primo puo' succedere per successione
legittima.
    Il  passaggio  dei dati di riferimento tra i soggetti operanti la
successione   anticipata,   comporta   il  calcolo  e  la  successiva
fissazione  dei  titoli  da  parte del successore; l'intestatario dei
titoli  diventa il successore. In altri termini, in qualsiasi caso di
successione anticipata, il trasferimento dei titoli tra dante causa e
successore e' a carattere definitivo.
    2.1.5.   Nel   decreto   MIPAF   del   5 agosto  2004,  n.  1787,
relativamente ai criteri di ammissibilita' - successione anticipata -
all'art.  3  comma 1, lettera b) si indica il caso di due agricoltori
«al  quale  il  primo  puo' succedere per successione legittima». Nel
caso  in cui un`azienda sia trasferita dal nonno al nipote (ignorando
il  figlio  che  e'  ancora  in  vita)  si puo' ricondurre al caso di
successione legittima?
    Si.  La  condizione  di  «successibile»  prescinde dall'effettiva
possibilita'  di essere erede. Pertanto il nipote (figlio del figlio)
puo'  essere  considerato  tale  nei  confronti del nonno anche se il
figlio del nonno (che e' il padre del nipote) e' ancora in vita.
2.2. Eventi eccezionali:
    2.2.1.  Un  allevatore  attivo nel periodo di riferimento con una
produttivita'  aziendale  media  di 10 ettari e con un allevamento di
150   bovini   maschi,   nel  2001,  per  ragioni  legate  ad  eventi
epidemiologici, ha dovuto abbattere 100 capi. Cosa succede?
    L'allevatore   in  questione  puo',  attraverso  la  ricognizione
preventiva,  descrivere  e  documentare  l'evento  eccezionale che ha
condizionato il minor dato di riferimento nel triennio.
    Gli  verranno calcolati i titoli soltanto sugli anni 2000 e 2002,
per  cui  ricevera'  10  titoli. L'esclusione dal calcolo dei dati di
riferimento  del 2001 riguardera' unicamente i premi zootecnici e non
i dati relativi ai premi «superfici».
    2.2.2.  Nel caso in cui un'azienda chieda la modifica, nella fase
di  ricognizione  preventiva,  dei  dati  del triennio di riferimento
2000/2002   per   cause   eccezionali   in  particolare  per  vincoli
agroambientali  (regolamenti  (CE)  n.  2078/1992  e  n.  1257/1999),
escludendo  tutti  e  tre  gli  anni, il calcolo dei dati medi verra'
fatto  da  Agea direttamente sul triennio precedente 1997/1999 oppure
l'azienda  puo'  scegliere anche un solo anno del triennio 1997/1999?
Ed  inoltre,  in quale caso un'azienda puo' scegliere (se puo' farlo)
uno  solo  o  piu'  anni  di  riferimento al di fuori dei due trienni
previsti?
    La  procedura  di esclusione di uno o due anni si applica mutatis
mutandis,  al  triennio  1997-1999.  Qualora  fossero  eliminati  dal
calcolo anche tutti e tre gli anni di questo triennio, si prendera' a
riferimento  la  dichiarazione  del  primo  anno  di applicazione del
regime  di disaccoppiamento (v. art. 16, paragrafo 2, del regolamento
n.  795/2004).  Tale  ultima  possibilita'  non  vale  per  le  altre
circostanze eccezionali.
    In  sostanza,  la  scelta  dell'esclusione di uno o piu' anni dal
calcolo  dell'importo  di  riferimento, a patto che ovviamente vi sia
correlazione  tra  l'impegno  agroambientale  ed  il minore pagamento
percepito, e' lasciata alla libera volonta' dell'imprenditore. Libera
scelta  applicabile  prima  nell'ambito  del  triennio  2000-2002  e,
successivamente,  se  egli  ha  escluso dal calcolo i dati relativi a
tutti  questi  tre  anni,  nell'ambito  del triennio 1997-1999. Al di
fuori  di  questi due trienni se il produttore ha escluso tutti i sei
anni  (dal  1997  al  2002)  dovra'  riferirsi  necessariamente  alla
dichiarazione del 2005.
    Si  fa  notare  che  la  scelta  di escludere uno o piu' anni dal
periodo  di  riferimento  non  e'  ne'  deve  essere  necessariamente
correlata  alla durata di impegno agroambientale. In altre parole, se
ad  esempio  un  impegno  agroambientale  ex regolamento n. 1257/1999
decorre  dal  2000 e copre il triennio 2000-2002, il produttore ha la
facolta'  di  escludere  dal  calcolo  i  tre  anni e chiedere di far
riferimento  ai  tre  anni  precedenti,  come  sopra descritto. Ma il
produttore  potra'  scegliere  anche  di  escludere solo due anni del
triennio  (ad  es.  il  2000 ed il 2002); l'amministrazione in questo
caso provvedera' a calcolare il pagamento unico aziendale prendendo a
riferimento  unicamente  l'anno  residuo  (nel  caso  dell'esempio il
2001).
    2.2.3.  Nel  caso  di  errore dichiarativo dovuto al tramite o al
CAA,  e  di  successiva  denuncia  di sinistro regolarmente liquidato
dall'assicurazione,  e'  possibile barrare il caso D 10 della «scheda
per la verifica aziendale»? In caso affermativo per «atto comprovante
il  fatto asseverato da terzi» e' sufficiente la copia della denuncia
presentata o e' necessaria ulteriore documentazione?
    Dipende  da  che  evento  si  e'  verificato.  Nel caso di specie
occorrera' la copia della denuncia all'assicurazione e la ricevuta di
liquidazione.
    Se  la  controversia  non  fosse stata tra agricoltore e soggetto
tramite  di  presentazione  della  domanda,  bensi' tra agricoltore e
pubblica  amministrazione  l'art.  23-bis  del  regolamento  (CE)  n.
795/2004  garantisce comunque la fruibilita' di titoli dalla riserva.
Detti titoli saranno calcolati sulla base della decisione giudiziaria
definitiva  o  del  provvedimento  amministrativo  definitivo emanato
dall'autorita' competente dello Stato membro.
2.3. Scissione di aziende:
    2.3.1.  Nel  periodo  di  riferimento  un  agricoltore  ha svolto
attivita'  agricola con suo figlio. Successivamente, hanno diviso tra
loro   l'azienda.  Il  figlio  costituira'  un'azienda  completamente
separata  da quella di famiglia che continuera' ad essere gestita dal
primo  agricoltore.  Questi  vorrebbe che il figlio acquisisse alcuni
dei  titoli  spettanti  all'azienda  originaria. Come sara' possibile
cio'?
    1.  La societa' ora si e' scissa in due ditte individuali (quella
del  primo  agricoltore e quella di suo figlio) si tratta, dunque, di
un caso di scissione di azienda.
      In questo caso sia l'agricoltore che il figlio dovranno recarsi
presso  il  CAA  designato  per  la  tenuta del fascicolo aziendale e
procedere  alla  registrazione  del  movimento  aziendale;  i dati di
riferimento  del  triennio  verranno  suddivisi  tra i due e ciascuno
diventera'  titolare  dei  titoli in coerenza con la suddivisione dei
dati stessi.
    2.  Se l'azienda e' un impresa familiare, continua a mantenere il
nome   originario   e   l'agricoltore  interessato  ha  semplicemente
trasferito parte dei beni dell'azienda a suo figlio. Si tratta dunque
di un ipotesi di successione anticipata parziale.
      Il  figlio  dovra',  attraverso la procedura della ricognizione
preventiva,   registrare  il  movimento  aziendale  con  i  documenti
giustificativi  previsti  per  il  caso  di  successione anticipata e
procedere   a   collegare   i   dati  di  riferimento  corrispondenti
all'entita' del trasferimento.
    2.3.2.  Una  societa'  semplice  composta  da  padre  e figlio ha
presentato domanda PAC nel 2002 per ha 110, nel 2001 per ha 140 e nel
2002  per  ha 130.  Nell'ottobre  2001  il figlio ha aperto una ditta
individuale  presentando  domanda PAC 2002 per ha 30. A novembre 2002
la   societa'  semplice  si  scioglie  ed  i  terreni  vengono  cosi'
distribuiti:   ha 130   al   figlio   e  ha 10  ad  un  altro  figlio
dell'agricoltore,   a  sua  volta  titolare  di  azienda  individuale
costituita  al novembre  2002. Un altro agricoltore che ha presentato
domanda  PAC  nel  2000  per ha 25, nel 2001 per ha 25 e nel 2002 per
ha 25, cede in affitto, a luglio 2004, la sua azienda rispettivamente
per ha 15 ed ha 10 ai figli del primo agricoltore. Le domande sono:
    I  due  figli dell'agricoltore in questione acquisiscono i titoli
della societa' semplice iniziale e in che proporzioni?
    Si  tratta  di un caso di scissione di azienda da trattare con le
modalita' della ricognizione preventiva e con le proporzioni che essi
stessi decideranno. Occorre sottolineare che, come in tutti i casi di
subentro  al  titolare  dell'azienda  nel periodo di riferimento, non
stiamo  trattando  di trasferimento di titoli ma di trasferimento dei
dati di riferimento per il calcolo dei futuri titoli.
    Il  primo figlio puo' acquisire contemporaneamente i titoli della
societa' semplice e quelli della sua ditta individuale?
    Si:  in  realta', per quanto sopra detto, questi avra' dei titoli
calcolati  sulla  base  dell'insieme dei dati di riferimento relativi
che lo riguardano direttamente e indirettamente, per la registrazione
dei movimenti aziendali sopra menzionati.
    2.3.3. Una  societa'  agricola  composta da due soggetti possiede
180  quote  ovini  per  le  quali presenta da diversi anni domanda di
premio   PAC.  Uno  dei  due  (che  ricopriva  la  carica  di  legale
rappresentante  della  societa)  muore.  In  seguito  a  cio' l'altro
soggetto  ed  il figlio della persona deceduta, vorrebbero sciogliere
la  societa'  e  costituire  due nuove aziende separate. In tale caso
l'allevamento andrebbe totalmente all'erede. Si chiede:
      a)  chiudendo  la  societa'  e  quindi  la  partita  IVA  della
societa', si puo' rischiare di perdere i titoli al premio unico?
      b)  qual  e' la procedura piu' corretta per passare i titoli al
premio alla nuova azienda che gestisce l'allevamento?
      c)  eventualmente  (al fine di evitare la perdita di titoli) e'
possibile  e  conveniente  mantenere  aperta  la  partita  IVA  della
societa'  alla  quale  verrebbe  assegnato un piccolo quantitativo di
terreno  e  procedere  ugualmente  alla  costituzione  di  due  nuove
aziende?
    La  situazione  in cui viene a trovarsi l'azienda d'origine e' un
caso  di  eredita'.  Ai  sensi  dell'art.  33, comma 1, lettera b) il
figlio  dell'agricoltore deceduto subentra al padre e puo' pretendere
che gli siano attribuiti i titoli maturati nel periodo di riferimento
dal genitore.
    Nella   societa'   originaria   subentra   il   figlio  al  posto
dell'agricoltore   deceduto.   Ora,   se   per  ragioni  personali  o
economiche,  i  due  nuovi  soci  decidono  di continuare l'attivita'
costituendo due nuove aziende separate, siamo di fronte ad un caso di
scissione,  disciplinato  dall'art.  33,  comma  3,  paragrafo 2, del
regolamento  (CE) n. 1782/2003 e dall'art. 15 del regolamento (CE) n.
795/2004. Ai sensi del citato art. 33, gli agricoltori che gestiscono
le   nuove  aziende  sono  ammessi  proporzionalmente  al  regime  di
pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che
gestiva  l'azienda in origine (la vecchia societa). In particolare il
numero e il valore dei titoli sara' stabilito sulla base dell'importo
di  riferimento  e  del  numero  di  ettari  relativo  alle unita' di
produzione  trasferite  dall'azienda  originaria,  dove per unita' di
produzione si intende almeno un'area o un capo di bestiame, che abbia
dato  titolo  a  pagamenti diretti nel periodo di riferimento. In tal
caso,  risulta inutile tenere in vita la vecchia azienda, in quanto i
due  agricoltori  non  corrono  alcun  rischio  di  perdere  i titoli
accumulati, poiche' la norma tutela la loro posizione.
    In  sintesi:  chiudendo  la  societa' originaria non si perdono i
titoli se si procede a scissione. Pertanto, non ha senso mantenere in
vita  la  vecchia azienda al fine di mantenere i titoli all'aiuto, in
quanto  la  scissione  permette  di  dividerli  tra i due agricoltori
attraverso le procedure della ricognizione preventiva.
3. UTILIZZO E TRASFERIMENTO DEI TITOLI E DEL SUOLO.
3.1. Vendita e/o affitto del terreno nel 2004:
    3.1.1.  Un  agricoltore  che nel periodo di riferimento ha svolto
attivita'  agricola,  nel  2004  intende  vendere  o affittare la sua
azienda. Puo' quindi vendere o affittare i titoli insieme al terreno?
    Si',  nel  2004,  l'agricoltore  in  questione  potra'  vendere o
affittare  il  suo  terreno. Per quanto riguarda il trasferimento dei
titoli,  come  previsto,  rispettivamente,  agli articoli 17 e 27 del
regolamento  (CE) n. 795/2004, deve inserire nel contratto di vendita
o  di  affitto  una  clausola  che specifica che il trasferimento del
terreno e' comprensivo dei titoli.
    Per  perfezionare il trasferimento egli dovra' comunque fissare i
titoli   a   suo  nome;  questa  operazione  deve  essere  effettuata
direttamente  dall'interessato,  nel caso di affitto, mentre nel caso
di  vendita  e'  possibile  effettuare  tale  operazione direttamente
ovvero  delegare  l'acquirente  per la presentazione della domanda di
fissazione dei titoli a nome del venditore.
    3.1.2.  Nell'art.  17  del regolamento CE n. 795/2004, richiamato
dall'art.  11 del decreto ministeriale del 5 agosto 2004, n. 1787, si
fa  riferimento  all'autorizzazione  che il venditore deve rilasciare
all'acquirente.  Come  deve essere scritta? Deve essere una scrittura
privata  o un atto pubblico? In sostanza quale e' il valore effettivo
di  tale autorizzazione, alla luce dell'art. 17, comma 5, che prevede
le domande contestuali del venditore e dell'acquirente?
    Per  quanto  riguarda  la  forma  della  clausola,  l'art. 10 del
decreto  ministeriale  n.  1787  del  5 agosto 2004 stabilisce che il
trasferimento   dei   titoli   deve   avvenire   mediante   atto  con
sottoscrizione  autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di
cui  all'art.  45  della  legge  n.  203/1982. Per analogia, anche le
clausole  modificatrici  dei  contratti di vendita di azienda possono
essere redatte con la stessa forma.
    Per  quanto riguarda il valore effettivo della clausola, essa non
e'  in contrasto con la scelta di applicare il paragrafo 5, dell'art.
17,  del regolamento (CE) n. 795/2004 che, ricordiamo, stabilisce che
le  domande  dell'acquirente  (domanda  di  aiuto)  e  del  venditore
(domanda  di fissazione dei titoli) siano presentate insieme o che la
seconda  contenga un riferimento alla prima; infatti, in questo caso,
dobbiamo  considerare che per la fissazione e l'utilizzo dei titoli e
l'accesso al regime di pagamento unico occorre che siano presenti tre
atti:
      1.  il  contratto  modificato  con  la clausola (detta clausola
serve  per  perfezionare  il  contratto  di  vendita dell'azienda per
poterlo  considerare  come documento valido al fine del trasferimento
del titolo);
      2.  la  domanda  di  fissazione  dei  titoli  (senza domanda di
fissazione  non  esiste il titolo e pertanto non esiste l'oggetto del
trasferimento);  tale  domanda,  con l'allegato contratto modificato,
deve essere presentata dal venditore:
        direttamente dal venditore;
        attraverso  l'acquirente  con  la  stipula  di  una  delega a
presentare  la  domanda di fissazione a nome del venditore (la delega
va anch'essa allegata alla domanda).
      3. la domanda di accesso al regime di pagamento unico che viene
presentata dall'acquirente.
    Il   fatto   che   vi   sia   la   possibilita'  che  le  domande
dell'acquirente  (domanda  di  aiuto)  e  del  venditore  (domanda di
fissazione  dei  titoli)  siano  presentate  insieme o che la seconda
contenga  un riferimento alla prima, soddisfa l'esigenza di tracciare
il  collegamento  tra  utilizzo  dei  titoli  (domanda  di  aiuto)  e
fissazione degli stessi (domanda di fissazione).
    3.1.3.  Se  un  affitto di terreno e' iniziato nel 2003 prima del
29 settembre  con  una  durata  di  tre  anni come verranno gestiti i
titoli  se  chi  ha  affittato  (locatore)  non intende includere nei
contratto   di   affitto  anche  i  titoli  afferenti  la  superficie
affittata?  Il  regolamento  (CE) n. 795/2004, infatti, specifica che
tale  passaggio  e'  ammesso  solo  per  contratti  di  6 o piu' anni
(successivamente ridotti a 5 anni).
    Per  il  caso descritto in domanda non e' prevista l'attribuzione
di   alcun   titolo;   infatti   il  regolamento  (CE)  n.  795/2004,
relativamente  all'accesso  alla riserva nazionale prevede sia per il
caso degli «investimenti» (art. 21), sia per il caso della «locazione
e  acquisto  di  terreni dati in locazione» (art. 22), la fattispecie
del  contratto  di  lungo  periodo  (sei o piu' anni, riportati dalla
normativa  nazionale  a  cinque  anni  o piu); la possibilita' di far
confluire  nel contratto di affitto (di qualsiasi durata) dei terreni
il  trasferimento  temporaneo  dei  titoli  e' peraltro lasciato alla
volonta'  delle  parti  (art. 27 del citato regolamento comunitario),
cosa che nell'esempio non si e' verificata.
    Naturalmente  non sono pregiudicate le possibilita' di richiedere
titoli  da  riserva  se  ricorrano  le  altre fattispecie previste ai
paragrafi 3 e 5 dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli
articoli 19, 20, 23 del regolamento (CE) n. 795/2004.
3.2. Titoli speciali (sottoposti a condizioni particolari):
    3.2.1.  Esiste  un  requisito  territoriale  per fissare i titoli
speciali (senza terra)?
    In  linea  di principio no. Se un coltivatore compra o affitta un
equivalente  numero  di  ettari,  i  titoli speciali diventano titoli
standard  se inseriti nella domanda di accesso al regime di pagamento
unico.
    Se  invece  egli  decide  di  fissare i titoli speciali, anche in
questo  caso  non  esistono  requisiti  territoriali,  vale  pero' il
vincolo  del mantenimento di almeno il 50% dei capi ammessi al premio
durante  il  periodo di riferimento (il numero medio di capi espresso
in Unita' di Bestiame Adulto).
    3.2.2.  Se  avviene  un  trasferimento  di  titoli speciali verso
un'azienda  che  dispone  di  terreni  eleggibili  senza titoli, tali
titoli speciali possono essere utilizzati come ordinari?
    Si.