Art. 2.
Istituzione  e  compiti  delle  Unita'  centrale  e  territoriali  di
                              vigilanza

  1.  Ciascuna  regione  e provincia autonoma entro dodici mesi dalla
pubblicazione   del   presente   decreto   deve   attivare   l'unita'
territoriale  di vigilanza (UTV) secondo criteri e modalita' definiti
dai singoli enti.
  2.  Per  lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 3,
ciascuna regione e provincia autonoma deve individuare, entro novanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto, il personale da
destinare   all'UTV   ed  il  relativo  responsabile,  mediante  atto
pubblico,  secondo  criteri  e modalita' definiti dai singoli enti ed
avvalendosi di pubblici dipendenti.
  3.  Per  le  attivita' di competenza esclusiva del Ministero per le
politiche  agricole  e  forestali nonche' in ossequio al principio di
sussidiarieta' di cui al successivo comma 4, il Ministero istituisce,
entro  dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unita'
centrale di vigilanza (UCV).
  4.  In  forza del principio della sussidiarieta' il Ministero delle
politiche agricole e forestali puo' intervenire qualora gli obiettivi
dell'attivita' di vigilanza non sono raggiunti da parte delle regioni
e delle province autonome.
  5.   Sono   comunque   fatte  salve  le  specifiche  competenze  ed
attribuzioni  di cui agli statuti delle province autonome di Trento e
Bolzano.