Art. 2. Istituzione e compiti delle Unita' centrale e territoriali di vigilanza 1. Ciascuna regione e provincia autonoma entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto deve attivare l'unita' territoriale di vigilanza (UTV) secondo criteri e modalita' definiti dai singoli enti. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 3, ciascuna regione e provincia autonoma deve individuare, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il personale da destinare all'UTV ed il relativo responsabile, mediante atto pubblico, secondo criteri e modalita' definiti dai singoli enti ed avvalendosi di pubblici dipendenti. 3. Per le attivita' di competenza esclusiva del Ministero per le politiche agricole e forestali nonche' in ossequio al principio di sussidiarieta' di cui al successivo comma 4, il Ministero istituisce, entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'Unita' centrale di vigilanza (UCV). 4. In forza del principio della sussidiarieta' il Ministero delle politiche agricole e forestali puo' intervenire qualora gli obiettivi dell'attivita' di vigilanza non sono raggiunti da parte delle regioni e delle province autonome. 5. Sono comunque fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni di cui agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano.