Art. 3.
                         Funzioni della UTV

  1.  L'UTV deve svolgere attivita' di vigilanza sulle organizzazioni
autorizzate/designate   dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  per  il  controllo  sulle produzioni di cui alla normativa
elencata nelle premesse. La vigilanza si articola su due livelli:
    a) sull'operativita'  delle  organizzazioni autorizzate/designate
per il controllo, al fine di verificare che:
      i) gli  organismi  privati  autorizzati/designati  adempiano  e
mantengano  le  condizioni  stabilite  in  sede di autorizzazione e/o
previste dalla norma UNI EN 45011;
      ii) le  autorita' pubbliche designate adempiano e mantengano le
condizioni    stabilite   in   sede   di   autorizzazione,   comprese
l'imparzialita' e la terzieta' nell'ambito dei controlli effettuati;
      iii) i  consorzi  di  tutela  dei  vini di qualita' prodotti in
regioni   determinate   (V.Q.P.R.D.)   affidatari   dell'incarico  di
controllo ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 mantengano
la  disponibilita' di una struttura idonea destinata all'attivita' di
controllo;
    b) sulla   corretta   attuazione   del/della  piano/procedura  di
controllo approvato/a e il rispetto della normativa di riferimento.
  2.   L'UTV   mantiene   un  sistema  di  trasmissione  costante  ed
informatizzata dei dati e degli elementi ritenuti necessari dall'UNCV
al   fine  di  permettere  il  raggiungimento  dei  compiti  previsti
dall'art. 1.