Art. 3. Funzioni della UTV 1. L'UTV deve svolgere attivita' di vigilanza sulle organizzazioni autorizzate/designate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per il controllo sulle produzioni di cui alla normativa elencata nelle premesse. La vigilanza si articola su due livelli: a) sull'operativita' delle organizzazioni autorizzate/designate per il controllo, al fine di verificare che: i) gli organismi privati autorizzati/designati adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione e/o previste dalla norma UNI EN 45011; ii) le autorita' pubbliche designate adempiano e mantengano le condizioni stabilite in sede di autorizzazione, comprese l'imparzialita' e la terzieta' nell'ambito dei controlli effettuati; iii) i consorzi di tutela dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) affidatari dell'incarico di controllo ai sensi del decreto ministeriale 29 maggio 2001 mantengano la disponibilita' di una struttura idonea destinata all'attivita' di controllo; b) sulla corretta attuazione del/della piano/procedura di controllo approvato/a e il rispetto della normativa di riferimento. 2. L'UTV mantiene un sistema di trasmissione costante ed informatizzata dei dati e degli elementi ritenuti necessari dall'UNCV al fine di permettere il raggiungimento dei compiti previsti dall'art. 1.