Art. 4.
                   Composizione del coordinamento

  1.  L'Unita'  nazionale  di coordinamento della vigilanza (UNCV) di
cui  all'art. 1 e' costituita da sei rappresentanti del Ministero, di
cui   quattro   del   Dipartimento   per  la  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari   e   dei  servizi  e  due  dell'Ispettorato  centrale
repressione   frodi   e   sei  rappresentanti  della  Conferenza  dei
presidenti delle regioni e delle province autonome.
  2.  Il  coordinatore  dell'UNCV  viene individuato fra i componenti
designati   dal   Dipartimento   per   la   qualita'   dei   prodotti
agroalimentari e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo.
  3.  Le  funzioni  di  segreteria e la gestione della documentazione
sono   svolte   dal   Dipartimento   della   qualita'   dei  prodotti
agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  4.  I  componenti  dell'UNCV,  di  cui  al precedente comma 1, sono
nominati   con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali,  da  emanare  entro novanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto.
  5.  L'UNCV  approva  il regolamento di funzionamento interno, entro
novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.