Art. 4. Composizione del coordinamento 1. L'Unita' nazionale di coordinamento della vigilanza (UNCV) di cui all'art. 1 e' costituita da sei rappresentanti del Ministero, di cui quattro del Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi e due dell'Ispettorato centrale repressione frodi e sei rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. 2. Il coordinatore dell'UNCV viene individuato fra i componenti designati dal Dipartimento per la qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Le funzioni di segreteria e la gestione della documentazione sono svolte dal Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali. 4. I componenti dell'UNCV, di cui al precedente comma 1, sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. 5. L'UNCV approva il regolamento di funzionamento interno, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina.