Art. 5.
                             Linee guida

  1.  L'UNCV, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di
nomina,  elabora  e  propone  al  Ministro delle politiche agricole e
forestali  le  linee  guida  per l'organizzazione ed il funzionamento
delle UTV.
  2.  Per  i  compiti  previsti  dal precedente comma, l'UNCV si puo'
avvalere della collaborazione di enti e soggetti esperti, qualificati
nel   settore  e  che  non  svolgano  attivita'  di  controllo  delle
produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa.
  3. Il Ministro adotta e pubblica le linee guida con decreto.