Art. 5. Linee guida 1. L'UNCV, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina, elabora e propone al Ministro delle politiche agricole e forestali le linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle UTV. 2. Per i compiti previsti dal precedente comma, l'UNCV si puo' avvalere della collaborazione di enti e soggetti esperti, qualificati nel settore e che non svolgano attivita' di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa. 3. Il Ministro adotta e pubblica le linee guida con decreto.