Art. 6. Manuale di organizzazione e funzionamento dell'UTV 1. Le singole Unita' territoriali di vigilanza (UTV) elaborano entro centoventi giorni dalla nomina, un manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle organizzazioni individuate all'art. 2, che assicuri la conformita' alle linee guida di cui all'art. 5, comma 1. 2. Il manuale di cui al comma precedente deve essere valutato conformemente alle linee guida dall'UNCV, e puo' essere successivamente approvato con provvedimento regionale o provinciale. 3. Nel caso in cui non venga adottato il manuale di cui ai commi precedenti, ovvero si accerti un impedimento oggettivo dell'Unita' territoriale di vigilanza (UTV) a svolgere le funzioni definite nel corrispondente manuale di organizzazione e di funzionamento, la regione o provincia autonoma ne da' comunicazione all'UNCV che adotta le misure necessarie del caso.