Art. 6.
         Manuale di organizzazione e funzionamento dell'UTV

  1.  Le  singole  Unita'  territoriali  di vigilanza (UTV) elaborano
entro  centoventi giorni dalla nomina, un manuale di organizzazione e
di  funzionamento  per  l'esercizio dell'attivita' di vigilanza sulle
organizzazioni  individuate  all'art.  2, che assicuri la conformita'
alle linee guida di cui all'art. 5, comma 1.
  2.  Il  manuale  di  cui  al  comma precedente deve essere valutato
conformemente   alle   linee   guida   dall'UNCV,   e   puo'   essere
successivamente approvato con provvedimento regionale o provinciale.
  3.  Nel  caso  in cui non venga adottato il manuale di cui ai commi
precedenti,  ovvero  si  accerti un impedimento oggettivo dell'Unita'
territoriale  di  vigilanza (UTV) a svolgere le funzioni definite nel
corrispondente  manuale  di  organizzazione  e  di  funzionamento, la
regione o provincia autonoma ne da' comunicazione all'UNCV che adotta
le misure necessarie del caso.