Art. 7.
                          Norme transitorie

  1.  Qualora  la  regione o la provincia autonoma sia gia' dotata di
una  struttura  di  vigilanza alla data di pubblicazione del presente
decreto  o  intenda  attivarla  prima della pubblicazione del decreto
contenente  le  linee  guida  di  cui all'art. 5, puo' operare con le
proprie procedure, che dovranno successivamente essere adeguate entro
sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida.
  2.  Qualora  la  regione  o  la provincia autonoma rilevi oggettivi
impedimenti  all'individuazione  del  personale da destinare all'UTV,
entro il termine previsto dall'art. 2, puo' avvalersi temporaneamente
di  altri  enti  pubblici o del personale di enti strumentali che non
svolgano attivita' di controllo delle produzioni regolamentate di cui
alla   normativa  elencata  in  premessa.  A  tale  scopo,  specifica
convenzione   della  durata  non  superiore  di  dodici  mesi  e  non
rinnovabile,  deve  essere  stipulata  entro  centoventi giorni dalla
pubblicazione del presente decreto, e trasmessa all'UNCV.
  3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, gli
enti  individuati devono operare in conformita' ad un proprio manuale
di  organizzazione  e di funzionamento per l'esercizio dell'attivita'
di  vigilanza,  da  adottare entro novanta giorni dalla stipula della
convenzione, previa valutazione della conformita' alle linee guida da
parte dell'UNCV.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 27 agosto 2004

                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004

Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 299