Art. 7. Norme transitorie 1. Qualora la regione o la provincia autonoma sia gia' dotata di una struttura di vigilanza alla data di pubblicazione del presente decreto o intenda attivarla prima della pubblicazione del decreto contenente le linee guida di cui all'art. 5, puo' operare con le proprie procedure, che dovranno successivamente essere adeguate entro sei mesi dalla pubblicazione delle linee guida. 2. Qualora la regione o la provincia autonoma rilevi oggettivi impedimenti all'individuazione del personale da destinare all'UTV, entro il termine previsto dall'art. 2, puo' avvalersi temporaneamente di altri enti pubblici o del personale di enti strumentali che non svolgano attivita' di controllo delle produzioni regolamentate di cui alla normativa elencata in premessa. A tale scopo, specifica convenzione della durata non superiore di dodici mesi e non rinnovabile, deve essere stipulata entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, e trasmessa all'UNCV. 3. Nel caso ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, gli enti individuati devono operare in conformita' ad un proprio manuale di organizzazione e di funzionamento per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza, da adottare entro novanta giorni dalla stipula della convenzione, previa valutazione della conformita' alle linee guida da parte dell'UNCV. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 agosto 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 299