Alla   Presidenza   del  Consiglio  dei
                              Ministri;
                              Alle   amministrazioni  centrali  dello
                              Stato;
                              Agli   uffici   centrali  del  bilancio
                              presso   le   amministrazioni  centrali
                              dello Stato;
                              All'ufficio   centrale   di  ragioneria
                              presso  l'Amministrazione  autonoma dei
                              monopoli di Stato;
                              Alle   ragionerie   provinciali   dello
                              Stato;
                              Alla  Banca  d'Italia - Amministrazione
                              centrale   -   Servizio   rapporti  col
                              Tesoro;
                              All'Agenzia interregionale per il fiume
                              Po;
                              Alla Corte dei conti;
                              Alle  sezioni regionali della Corte dei
                              conti;
                              All'Avvocatura generale dello Stato;
                              Alle   Avvocature   distrettuali  dello
                              Stato;
                              Agli uffici territoriali del Governo;
                              Al   Dipartimento   per   le  politiche
                              fiscali;
                              All' Agenzia delle entrate;
                              All' Agenzia delle dogane;
                              All' Agenzia del demanio;
                              All' Agenzia del territorio;
                              Al  Dipartimento del tesoro - Direzione
                              V;
                              Ai    Dipartimenti    provinciali   del
                              Ministero    dell'economia    e   delle
                              finanze;
                              Alle  direzioni provinciali dei servizi
                              vari;
                              Alle Poste Italiane S.p.a.;
                              All'Ufficio italiano cambi;
                                e, per conoscenza:
                              Alla  Corte dei conti - Sezioni riunite
                              in sede di controllo;
                              Alle   amministrazioni  autonome  dello
                              Stato;
                              Ai   commissari  o  rappresentanti  del
                              Governo   per   le  regioni  a  statuto
                              speciale  e  le  province  autonome  di
                              Trento e Bolzano;
                              Alle ragionerie delle regioni a statuto
                              ordinario,   delle  regioni  a  statuto
                              speciale  e  delle province autonome di
                              Trento e Bolzano;
                              All'associazione bancaria italiana.

  La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita,
di  consentire  comportamenti  univoci da parte degli uffici preposti
alle  operazioni  di  chiusura delle scritture relative all'esercizio
finanziario in gestione.
  A  tal  fine  gli uffici in indirizzo procederanno all'espletamento
degli  adempimenti  per  l'esercizio  2004,  avendo  come riferimento
l'unita  nota  tecnica  (allegato 1)  nella  quale  vengono riportate
dettagliate istruzioni per definire, nel pieno rispetto della vigente
normativa contabile, le operazioni di chiusura relative alla gestione
delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato.
  Si  desidera  tuttavia  richiamare  l'attenzione  in particolare su
alcune disposizioni.
  Per le «Entrate», si ricorda che a seguito del protocollo di intesa
tra   il   Dipartimento  della  ragioneria  generale  dello  Stato  e
l'amministrazione   della  Banca  d'Italia  per  la  «Rendicontazione
telematica   delle   entrate  imputate  all'erario  dello  Stato»,  a
decorrere  dal  1° gennaio  2001  la Banca ha cessato di inviare agli
Uffici  di  ragioneria  gli estratti delle quietanze di tesoreria, la
lista 129T - seconda parte, nonche' i tabulati mod. 55T, mod. 55T/1 e
55T  riepilogo.  Pertanto,  per  i versamenti riguardanti l'esercizio
2004,   in   assenza   di   tali   supporti  cartacei,  detti  Uffici
continueranno  ad  avvalersi delle nuove funzionalita' realizzate dal
Sistema   Informativo   -   R.G.S.  che  consentono  di  interrogare,
visualizzare  e  stampare informazioni relative alle quietanze e alle
loro diverse aggregazioni. Per quanto riguarda, invece, la resa della
contabilita'  amministrativa  delle  entrate, gli Uffici e le Agenzie
fiscali  interessati  sono  tenuti  alla  rigorosa  osservanza  degli
articoli 254  e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato.
    Al  fine  poi  di superare le difficolta' operative rappresentate
dalle  ragionerie  provinciali  dello  Stato e dalla Banca d'Italia e
rendere  quindi possibile la corretta contabilizzazione delle entrate
erariali,  limitatamente  alle  operazioni  di  chiusura,  si ritiene
possibile  derogare  alla  disposizione  contenuta  nell'art.  2  del
decreto  del  ragioniere  generale  dello  Stato,  prot.  2489/D  del
12 marzo 2001 - modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. riguardante
le  rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire che le
modifiche  di  imputazione  possano essere eseguite anche in mancanza
dell'originale della quietanza.
  Per    le   «Spese»,   corre   l'obbligo   di   raccomandare   alle
amministrazioni  centrali,  nonche' agli Uffici periferici competenti
ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi
della  legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e
vaglio  dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde
evitare  che,  per  effetto  di  errate  previsioni, a fine esercizio
rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati.
  La  predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture
di  credito  alle  effettive necessita' dei funzionari delegati, trae
anche  giustificazione  -  specialmente  per  i capitoli con gestione
esclusivamente  delegata  -  dal  fatto  che  la  riduzione piuttosto
consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di
residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione,
con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore
agli  stanziamenti  di  cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa
del  nuovo  esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di
ordini  di  accreditamento  in  conto residui a fronte di mod. 32-bis
C.G. o di mod. 62 C.G.
  Va  peraltro  precisato  che  una  valutazione piu' attenta di tali
necessita'  consentirebbe  di non lasciare privo di fondi il capitolo
interessato  per le necessita' proprie delle amministrazioni centrali
e   periferiche.  Analoghe  considerazioni  vanno  svolte  in  ordine
all'applicazione  delle  disposizioni recate dall'art. 2 della citata
legge n. 908/1960.
  In  particolare  tale  norma,  nel  disporre che le amministrazioni
centrali  possano  ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate
sui  singoli  capitoli  di  spesa tra i dipendenti uffici periferici,
prevede  la  possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le
variazioni  che  si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime.
Cio',  ovviamente,  al fine di consentire l'adeguamento delle risorse
in  relazione  alle  effettive  necessita'  dei singoli uffici e, nel
contempo,  di  evitare  che da un lato rimangano somme non impegnate,
quindi  destinate  ad  economia di gestione, e dall'altro che i fondi
assegnati  risultino  insufficienti  per  far  fronte ai pagamenti di
competenza  di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di
segnalare  che  nei  decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio
consuntivo,  sui  capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n.
908/1960,  sono  state  rilevate  numerose  economie  sulle  quote di
stanziamento  assegnate  a vari uffici periferici mentre sugli stessi
capitoli  sono  state  registrate  eccedenze  di  spesa  sulle  quote
mantenute in gestione dalle corrispondenti amministrazioni centrali.
  Al  fine  di  evitare  il  ripetersi  del  problema  segnalato,  si
raccomanda  a  queste  ultime  di  procedere,  ove  occorra nel corso
dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei
titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione
delle  somme  stanziate  sui singoli capitoli, alle variazioni che si
rendessero  necessarie,  quindi anche riducendo le assegnazioni degli
uffici  periferici  per  la parte non impegnata ad integrazione della
quota a se stesse riservata.
  Si  reputa  essenziale  rivolgere  invito  agli  uffici  periferici
affinche'  comunichino  tempestivamente  alla propria amministrazione
centrale   gli   eventuali   esuberi  di  assegnazioni  ricevute  per
consentire   a   ciascuna  di  esse  di  procedere  alle  conseguenti
variazioni,   prima  della  predisposizione  dei  D.A.R.  di  propria
competenza.  Sempre  per evitare che a fine esercizio rimangano sulle
aperture  di  credito  cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al
minimo  la  formazione  dei  residui passivi ed il trasporto al nuovo
esercizio  di  ordinativi  su ordini di accreditamento, e' necessario
che  tutti  gli  uffici  ed  i funzionari preposti alla ordinazione e
liquidazione  delle  spese  adottino le opportune e tempestive misure
perche'  la  liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al
piu'   presto,  senza  attendere  gli  ultimi  giorni  dell'esercizio
finanziario in corso.
  Va  poi  sottolineata,  dal  punto  di vista della speditezza delle
operazioni contabili, l'avvenuta dematerializzazione degli «ordini di
accreditamento»  a partire dal 7 giugno 2004, nell'ambito del sistema
informatizzato   della   pubblica   amministrazione   (SIPA)   e   in
applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994,
art. 2, comma 1.
  Per  il  trattamento  di  chiusura di tali ordini di accreditamento
informatici  si  dovra'  tenere  conto delle istruzioni relative alla
pianificazione  delle  operazioni  di  chiusura dell'«Area spese» che
verranno  riportate nella circolare del Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - I.G.I.C.S. in corso di emanazione.
  Si  segnala,  inoltre,  la necessita' di effettuare la sistemazione
contabile  degli  ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e
tuttora  scritturati  al  conto  sospeso «collettivi» presso la Banca
d'Italia.  Tali  titoli,  emessi  a  carico del bilancio dello Stato,
rappresentano  pagamenti  che  le  Tesorerie hanno gia' addebitato al
«conto  disponibilita» per le quali le suddette tesorerie non possono
rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al
bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo.
  La  sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai
titoli  di  epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica
riportata  nella  sopraindicata  nota  tecnica  al  titolo  spese  da
sistemare,  lettera  B  «spese  in  gestione  ai  funzionari delegati
rimaste insolute».
  Infine per il «Patrimonio» si richiamano le disposizioni innovative
in   materia  di  rendicontazione  patrimoniale  recate  dalla  legge
3 aprile  1997,  n.  94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del
decreto  legislativo  n.  279 del 1997, che - per effetto del decreto
interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli
elementi  attivi  e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri
di  valutazione»  -  hanno  trovato  una  prima espressione nel conto
generale  del  patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che
sorreggono   il  nuovo  modello  di  rappresentazione  del  documento
contabile  convergono  sulla  necessita'  di rispondere alle leggi di
riforma  sotto  il  profilo  di  una sua maggiore significativita' in
riferimento   all'economicita'   della  gestione  patrimoniale.  Come
indicato  dalla  circolare del Dipartimento della ragioneria generale
dello   Stato   n.   13   del  12 marzo  2003,  il  documento  espone
distintamente   i   conti  accesi  ai  componenti  attivi  e  passivi
significativi   del   patrimonio   dello   Stato  raccordandoli  alla
classificazione  delle  poste  attive e passive riportate nel SEC '95
(Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al
Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunita).
  Per  quanto  concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la
nuova  classificazione  non sostituisce la distinzione in «categorie»
dei  beni  dello  Stato  ma  e'  aggiuntiva  ad essa; cio' in quanto,
dovendosi  esprimere  una  logica  economica  per la rappresentazione
dell'attivo  patrimoniale,  la classificazione andava necessariamente
differenziata      da      quella      derivante      da     esigenze
giuridico-amministrative  su cui si basavano le «categorie» riportate
in precedenza nel conto generale del patrimonio.
  A   cio'  si  aggiunga  che  con  l'art.  3  del  suddetto  decreto
interministeriale  sono  stati  definiti  i  criteri  di valutazione,
basati  su  principi  di  carattere economico degli elementi attivi e
passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato
art.  14, comma 2, sono stati estesi anche ai beni immobili demaniali
di  cui  all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione
economica.
  In  relazione  poi  all'operativita'  delle procedure che attengono
alla  chiusura  delle gestioni da parte degli uffici tenuti alla resa
delle  contabilita',  viene  altresi'  riportato  nella predetta nota
tecnica  il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto
dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle
operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili.
  La  presente  circolare  infine  e'  disponibile nell'apposita area
pubblica, accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it

    Roma, 8 novembre 2004

                           Il ragioniere generale dello Stato: Grilli