Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Alle amministrazioni centrali dello Stato; Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato; All'ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Alle ragionerie provinciali dello Stato; Alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro; All'Agenzia interregionale per il fiume Po; Alla Corte dei conti; Alle sezioni regionali della Corte dei conti; All'Avvocatura generale dello Stato; Alle Avvocature distrettuali dello Stato; Agli uffici territoriali del Governo; Al Dipartimento per le politiche fiscali; All' Agenzia delle entrate; All' Agenzia delle dogane; All' Agenzia del demanio; All' Agenzia del territorio; Al Dipartimento del tesoro - Direzione V; Ai Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze; Alle direzioni provinciali dei servizi vari; Alle Poste Italiane S.p.a.; All'Ufficio italiano cambi; e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Sezioni riunite in sede di controllo; Alle amministrazioni autonome dello Stato; Ai commissari o rappresentanti del Governo per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano; Alle ragionerie delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano; All'associazione bancaria italiana. La presente circolare risponde all'esigenza, sempre piu' avvertita, di consentire comportamenti univoci da parte degli uffici preposti alle operazioni di chiusura delle scritture relative all'esercizio finanziario in gestione. A tal fine gli uffici in indirizzo procederanno all'espletamento degli adempimenti per l'esercizio 2004, avendo come riferimento l'unita nota tecnica (allegato 1) nella quale vengono riportate dettagliate istruzioni per definire, nel pieno rispetto della vigente normativa contabile, le operazioni di chiusura relative alla gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio dello Stato. Si desidera tuttavia richiamare l'attenzione in particolare su alcune disposizioni. Per le «Entrate», si ricorda che a seguito del protocollo di intesa tra il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e l'amministrazione della Banca d'Italia per la «Rendicontazione telematica delle entrate imputate all'erario dello Stato», a decorrere dal 1° gennaio 2001 la Banca ha cessato di inviare agli Uffici di ragioneria gli estratti delle quietanze di tesoreria, la lista 129T - seconda parte, nonche' i tabulati mod. 55T, mod. 55T/1 e 55T riepilogo. Pertanto, per i versamenti riguardanti l'esercizio 2004, in assenza di tali supporti cartacei, detti Uffici continueranno ad avvalersi delle nuove funzionalita' realizzate dal Sistema Informativo - R.G.S. che consentono di interrogare, visualizzare e stampare informazioni relative alle quietanze e alle loro diverse aggregazioni. Per quanto riguarda, invece, la resa della contabilita' amministrativa delle entrate, gli Uffici e le Agenzie fiscali interessati sono tenuti alla rigorosa osservanza degli articoli 254 e 257 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. Al fine poi di superare le difficolta' operative rappresentate dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalla Banca d'Italia e rendere quindi possibile la corretta contabilizzazione delle entrate erariali, limitatamente alle operazioni di chiusura, si ritiene possibile derogare alla disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto del ragioniere generale dello Stato, prot. 2489/D del 12 marzo 2001 - modificativo dell'art. 287 delle I.G.S.T. riguardante le rettifiche e l'annullamento delle quietanze - e consentire che le modifiche di imputazione possano essere eseguite anche in mancanza dell'originale della quietanza. Per le «Spese», corre l'obbligo di raccomandare alle amministrazioni centrali, nonche' agli Uffici periferici competenti ad emettere aperture di credito a valere sui fondi assegnati ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, di effettuare un oculato esame e vaglio dei fabbisogni prima di concedere l'apertura di credito, onde evitare che, per effetto di errate previsioni, a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati. La predetta raccomandazione a commisurare l'importo delle aperture di credito alle effettive necessita' dei funzionari delegati, trae anche giustificazione - specialmente per i capitoli con gestione esclusivamente delegata - dal fatto che la riduzione piuttosto consistente degli ordini di accreditamento comporta l'accertamento di residui passivi non quantificabili in sede di bilancio di previsione, con la determinazione di una massa spendibile di gran lunga superiore agli stanziamenti di cassa. In tali casi gli stanziamenti di cassa del nuovo esercizio risulterebbero insufficienti per l'emissione di ordini di accreditamento in conto residui a fronte di mod. 32-bis C.G. o di mod. 62 C.G. Va peraltro precisato che una valutazione piu' attenta di tali necessita' consentirebbe di non lasciare privo di fondi il capitolo interessato per le necessita' proprie delle amministrazioni centrali e periferiche. Analoghe considerazioni vanno svolte in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dall'art. 2 della citata legge n. 908/1960. In particolare tale norma, nel disporre che le amministrazioni centrali possano ripartire, in tutto o in parte, le somme stanziate sui singoli capitoli di spesa tra i dipendenti uffici periferici, prevede la possibilita' di effettuare, nel corso dell'esercizio, le variazioni che si rendessero necessarie alle ripartizioni medesime. Cio', ovviamente, al fine di consentire l'adeguamento delle risorse in relazione alle effettive necessita' dei singoli uffici e, nel contempo, di evitare che da un lato rimangano somme non impegnate, quindi destinate ad economia di gestione, e dall'altro che i fondi assegnati risultino insufficienti per far fronte ai pagamenti di competenza di altri centri di spesa. In proposito corre l'obbligo di segnalare che nei decorsi esercizi finanziari, in sede di bilancio consuntivo, sui capitoli gestiti ai sensi della menzionata legge n. 908/1960, sono state rilevate numerose economie sulle quote di stanziamento assegnate a vari uffici periferici mentre sugli stessi capitoli sono state registrate eccedenze di spesa sulle quote mantenute in gestione dalle corrispondenti amministrazioni centrali. Al fine di evitare il ripetersi del problema segnalato, si raccomanda a queste ultime di procedere, ove occorra nel corso dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre la data di sistemazione dei titoli di spesa, con le stesse modalita' previste per la ripartizione delle somme stanziate sui singoli capitoli, alle variazioni che si rendessero necessarie, quindi anche riducendo le assegnazioni degli uffici periferici per la parte non impegnata ad integrazione della quota a se stesse riservata. Si reputa essenziale rivolgere invito agli uffici periferici affinche' comunichino tempestivamente alla propria amministrazione centrale gli eventuali esuberi di assegnazioni ricevute per consentire a ciascuna di esse di procedere alle conseguenti variazioni, prima della predisposizione dei D.A.R. di propria competenza. Sempre per evitare che a fine esercizio rimangano sulle aperture di credito cospicui fondi non utilizzati e per ridurre al minimo la formazione dei residui passivi ed il trasporto al nuovo esercizio di ordinativi su ordini di accreditamento, e' necessario che tutti gli uffici ed i funzionari preposti alla ordinazione e liquidazione delle spese adottino le opportune e tempestive misure perche' la liquidazione ed il pagamento delle medesime avvengano al piu' presto, senza attendere gli ultimi giorni dell'esercizio finanziario in corso. Va poi sottolineata, dal punto di vista della speditezza delle operazioni contabili, l'avvenuta dematerializzazione degli «ordini di accreditamento» a partire dal 7 giugno 2004, nell'ambito del sistema informatizzato della pubblica amministrazione (SIPA) e in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994, art. 2, comma 1. Per il trattamento di chiusura di tali ordini di accreditamento informatici si dovra' tenere conto delle istruzioni relative alla pianificazione delle operazioni di chiusura dell'«Area spese» che verranno riportate nella circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.I.C.S. in corso di emanazione. Si segnala, inoltre, la necessita' di effettuare la sistemazione contabile degli ordinativi emessi e pagati in esercizi precedenti e tuttora scritturati al conto sospeso «collettivi» presso la Banca d'Italia. Tali titoli, emessi a carico del bilancio dello Stato, rappresentano pagamenti che le Tesorerie hanno gia' addebitato al «conto disponibilita» per le quali le suddette tesorerie non possono rendicontare fino a quando non e' disponibile la nuova imputazione al bilancio per la relativa scritturazione in esito definitivo. La sistemazione contabile in parola dovra' procedere a partire dai titoli di epoca piu' remota, secondo le indicazioni e la tempistica riportata nella sopraindicata nota tecnica al titolo spese da sistemare, lettera B «spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute». Infine per il «Patrimonio» si richiamano le disposizioni innovative in materia di rendicontazione patrimoniale recate dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 e quelle contenute negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 279 del 1997, che - per effetto del decreto interministeriale 18 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2003, relativo alla «Nuova classificazione degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di valutazione» - hanno trovato una prima espressione nel conto generale del patrimonio per l'esercizio 2002. Le linee di fondo che sorreggono il nuovo modello di rappresentazione del documento contabile convergono sulla necessita' di rispondere alle leggi di riforma sotto il profilo di una sua maggiore significativita' in riferimento all'economicita' della gestione patrimoniale. Come indicato dalla circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato n. 13 del 12 marzo 2003, il documento espone distintamente i conti accesi ai componenti attivi e passivi significativi del patrimonio dello Stato raccordandoli alla classificazione delle poste attive e passive riportate nel SEC '95 (Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella comunita). Per quanto concerne i beni mobili ed immobili, in particolare, la nuova classificazione non sostituisce la distinzione in «categorie» dei beni dello Stato ma e' aggiuntiva ad essa; cio' in quanto, dovendosi esprimere una logica economica per la rappresentazione dell'attivo patrimoniale, la classificazione andava necessariamente differenziata da quella derivante da esigenze giuridico-amministrative su cui si basavano le «categorie» riportate in precedenza nel conto generale del patrimonio. A cio' si aggiunga che con l'art. 3 del suddetto decreto interministeriale sono stati definiti i criteri di valutazione, basati su principi di carattere economico degli elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato. Tali criteri, ai sensi del citato art. 14, comma 2, sono stati estesi anche ai beni immobili demaniali di cui all'art. 822 del codice civile suscettibili di utilizzazione economica. In relazione poi all'operativita' delle procedure che attengono alla chiusura delle gestioni da parte degli uffici tenuti alla resa delle contabilita', viene altresi' riportato nella predetta nota tecnica il «Calendario degli adempimenti» per consentire il rispetto dei termini previsti per l'espletamento degli adempimenti legati alle operazioni di chiusura delle suddette gestioni contabili. La presente circolare infine e' disponibile nell'apposita area pubblica, accessibile attraverso il sito www.rgs.mef.gov.it Roma, 8 novembre 2004 Il ragioniere generale dello Stato: Grilli