(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

     CHIUSURA DELLE CONTABILITA' DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

                            NOTA TECNICA
                                  E
                    CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

   ((  Le  modifiche  o  integrazioni alle precedenti istruzioni sono
evidenziate in grassetto. ))

                               ENTRATE

ADEMPIMENTI DA OSSERVARSI PER I VERSAMENTI DEI FONDI E LA RESA DELLA
                            CONTABILITA'

   In  merito  alla  resa  della  contabilita'  amministrativa  delle
entrate,  si richiamano gli Uffici di ragioneria e le Agenzie fiscali
interessati  alla  rigorosa  osservanza  degli articoli 254 e 257 del
vigente  Regolamento  per  l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello Stato, che prevedono l'invio entro il ((
10  gennaio 2005 )) agli Uffici centrali del bilancio presso le varie
Amministrazioni  ed  al  Dipartimento  del  tesoro,  dei  prospetti o
rendiconti  riassuntivi  con  i  conti  e  documenti  prescritti, con
esclusione   di   quelli   prodotti   dal   Sistema  informativo  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato come da istruzioni
emanate  dal  Ministero del Tesoro -Ragioneria generale dello Stato -
con le circolari n. 1 del 10 gennaio 1973 e n. 53 del 31 agosto 1973,
per i capi dal I al X, con circolare n. 69 del 21 ottobre 1974, per i
capi  dall'XI al XXVII, e con circolare n. 7 del 29 gennaio 1977, per
il  capo  XXIX.  Per  il  capo XXXII dovra' operarsi con le modalita'
previste  per  le  entrate gestite direttamente dalle Amministrazioni
centrali.
   Ai  fini  di  quanto  sopra  le  Agenzie  fiscali sono invitate ad
intervenire presso i propri agenti contabili, in particolare presso i
concessionari  del  servizio della riscossione dei tributi, affinche'
provvedano  a  rendere le proprie contabilita' amministrative entro i
termini  prescritti  ed  a  sanare  le  irregolarita'  rilevate dalle
Ragionerie provinciali dello Stato.
   Le  stesse  Ragionerie  provinciali,  alla chiusura dell'esercizio
finanziario,  scaduti  i  termini previsti per la presentazione delle
contabilita'  in  argomento,  provvederanno ad inoltrare alle Agenzie
stesse  l'elenco  degli  agenti contabili inadempienti sia nella resa
che nella regolarizzazione dei conti.
   Per  i  versamenti risultanti dalle contabilita' amministrative si
rinvia  alle  istruzioni  contenute  nella circolare della Ragioneria
generale dello Stato n. 57 dell'11 luglio 1996, emanata in attuazione
dell'art.1,   comma   1,   del  D.M.  4  aprile  1995,  n.334,  sulla
semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti
per conto dello Stato.
   Eventuali  variazioni avvenute negli importi dei versamenti devono
essere  tempestivamente  segnalate,  oltre  che  al  Dipartimento del
Tesoro  -  Direzione V (Ufficio I), agli Uffici centrali del bilancio
competenti.
   Le  prenotazioni  di  variazione  ai versamenti saranno effettuate
dagli  Uffici  centrali  del  bilancio e dalle Ragionerie provinciali
dello Stato, secondo le rispettive competenze, seguendo le istruzioni
fornite  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato -
I.G.I.C.S.
   E'   da   ricordare,  in  merito  alle  operazioni  relative  alle
variazioni  da  apportare  ai  versamenti,  che e' stata eliminata la
possibilita' di operare, in casi eccezionali, le eventuali rettifiche
di  quietanza oltre il termine ordinario previsto per le prenotazioni
da  parte  degli  Uffici  centrali  del  bilancio  e delle Ragionerie
provinciali dello Stato. Pertanto, i predetti Uffici dovranno inviare
le  prenotazioni  per  modifica  di imputazione nonche' per riduzione
dell'importo  o  per  annullamento  delle  quietanze  di  versamento,
esclusivamente  tramite il Sistema informativo del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato entro il termine improrogabile del ((
31 marzo 2005. ))
   Si richiama peraltro l'attenzione sul disposto dell'art. 290 delle
Istruzioni  generali  sui  servizi  del  tesoro  secondo  il quale le
quietanze  provenienti  dalla  riduzione  o  annullamento  dei titoli
d'entrata rilasciati nel termine dell'esercizio chiuso debbono essere
emesse a data corrente con l'annotazione "per il 31 dicembre".
   Sara'  cura poi delle Sezioni di tesoreria provinciale eseguire le
variazioni  prenotate entro il termine improrogabile del (( 14 aprile
2005   ))   e   renderle   disponibili  al  Sistema  informativo  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato non oltre il (( 20
aprile 2005. ))
   Gli eventuali casi di inadempienza, in relazione alle disposizioni
vigenti  in  materia  di entrate, saranno segnalati per gli opportuni
provvedimenti  al  Dipartimento  del  tesoro,  al  Dipartimento della
Ragioneria  generale dello Stato ed all'Ufficio centrale del bilancio
competente.

                                SPESE

              TERMINI DI EMISSIONE DEI TITOLI DI SPESA

                        A) Ordini di pagare.

   Le   Amministrazioni   centrali  e  periferiche  avranno  cura  di
inoltrare  gli  ordini  di  pagare  ai competenti Uffici centrali del
bilancio  ed  alle  Ragionerie provinciali dello Stato (( entro e non
oltre il 6 dicembre 2004. ))
   Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato   potranno  trasmettere,  via  terminale,  i  relativi  mandati
informatici  al  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
I.GE.P.A. fino al (( 17 dicembre 2004. ))
   Le   Sezioni   di   tesoreria   provinciale  accetteranno  mandati
informatici,  emessi  in  conto  dell'esercizio  2004, fino alla data
ultima del (( 21 dicembre 2004 )) (cosi' come da protocollo di intesa
del  18  dicembre  1998  fra  il Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  e la Banca d'Italia per la gestione
del mandato informatico).
   Pertanto,   tenuto   conto   degli   adempimenti   connessi   alla
trasformazione  degli  ordini  di pagare in mandati informatici e del
calendario  sopra  indicato,  le Amministrazioni interessate dovranno
necessariamente  evitare  l'invio  massiccio  di  ordini  di pagare a
chiusura  di  esercizio,  anticipando  opportunamente  l'emissione di
quelli  per  i  quali  e'  gia'  noto il nome dei creditore, l'esatto
ammontare  dei  debito e la scadenza dello stesso (ad esempio rate di
ammortamento mutui, pagamento di canoni e abbonamenti, ecc.).

   B) Ordini di accreditamento e altri titoli di spesa.

   Le  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  avranno cura di far
pervenire   ai  competenti  Uffici  centrali  del  bilancio  ed  alle
Ragionerie  provinciali  dello Stato gli ordini di accreditamento non
oltre  il termine del (( 22 novembre 2004 )) per consentire, dopo gli
adempimenti  di  competenza,  il  tempestivo  inoltro alle Sezioni di
tesoreria entro il (( 3 dicembre 2004 )) e la successiva emissione in
tempo  utile  degli  ordinativi  e  dei buoni tratti sui titoli della
specie da parte dei funzionari delegati.
   Si  fa presente che (( entro il termine del 17 dicembre 2004 )) le
Amministrazioni  emittenti  devono  far  pervenire  alle  Sezioni  di
tesoreria   provinciale   gli   ordinativi   tratti   su   ordini  di
accreditamento per i quali puo' essere operato il trasporto. Entro il
medesimo termine devono pervenire alle suddette Sezioni anche:

a) i  titoli  tratti  su  ordini  di accreditamento non trasportabili
   salvo che gli stessi non riguardino il pagamento di retribuzioni o
   il riversamento di ritenute;
b) gli  ordinativi  tratti  sulle  contabilita'  speciali e tutti gli
   altri  titoli  emessi  da  Amministrazioni  periferiche,  compresi
   quelli emessi su ruoli di spesa fissa.

   Le   Sezioni   di   tesoreria   provinciale   restituiranno   alle
Amministrazioni  emittenti i titoli di spesa che pervenissero dopo il
suddetto  termine del (( 17 dicembre 2004 )) ad eccezione dei casi in
cui   il   quantitativo   dei   titoli   sia  limitato  e  la  stessa
Amministrazione   emittente   segnali   per  iscritto  l'urgenza  del
pagamento.
   Le  Sezioni  restituiranno, in ogni caso, i titoli di spesa emessi
in conto esercizio 2004 e pervenuti dopo la chiusura dello stesso.
   I  buoni  di  prelevamento in contanti vanno pagati esclusivamente
presso  le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  quando  l'emissione
avviene nel mese di dicembre.
   Si invitano i funzionari delegati che emettono (( entro il mese di
novembre  2004  ))  buoni di prelevamento in contanti pagabili presso
gli  uffici  delle  Poste  italiane  S.p.A.,  di  volerne  curare  la
riscossione con ogni sollecitudine e si raccomanda ai suddetti Uffici
pagatori  di  procedere,  al piu' presto possibile, alla richiesta di
rimborso di tali pagamenti alla Sezione di tesoreria provinciale.

   C) Decreti di assegnazione fondi.

   Le   Amministrazioni   centrali   avranno  cura  di  inoltrare  ai
competenti  Uffici  centrali  del  bilancio i decreti di assegnazione
fondi  emessi  ai sensi della legge 17 agosto 1960, n.908 "Estensione
alle  Amministrazioni  periferiche  dello Stato della possibilita' di
utilizzare    talune    forme    di    pagamento    gia'    esclusive
dell'Amministrazione  centrale"  ((  non  oltre  il  termine  del  19
novembre 2004. ))
   Gli   Uffici   periferici,   destinatari   dei  predetti  decreti,
provvederanno  a  trasmettere  gli  ordini  di pagare alle Ragionerie
provinciali  dello  Stato competenti per territorio, entro il termine
di cui al precedente punto A.

                         SPESE DA SISTEMARE

A) Riduzione ed annullamento degli ordini di accreditamento.

   Tutti  i funzionari delegati a favore dei quali siano stati emessi
nell'esercizio  ordini  di accreditamento, dovranno inviare, (( entro
il   31  gennaio  2005,  ))  alle  competenti  Sezioni  di  tesoreria
provinciale  un  prospetto  -  in  duplice  copia  -  degli ordini di
accreditamento  rimasti  in tutto od in parte inestinti alla chiusura
dell'esercizio  da  cui risultino, per ciascun ordine e distintamente
per   competenza   e  residui,  il  numero,  il  capitolo,  l'importo
dell'ordine,  nonche'  l'importo  dei pagamenti effettuati e la somma
rimasta da pagare sull'ordine medesimo.
   Le  Ragionerie  provinciali dello Stato che avessero necessita' di
conoscere  gli  effettivi  carichi  dei  funzionari delegati potranno
chiedere  le  notizie  occorrenti  attraverso  interrogazioni  -  via
terminale  - al Sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
   I funzionari delegati in carica, cosi' come previsto dall'art. 333
del  Regolamento  di contabilita' generale dello Stato (quale risulta
modificato  da ultimo dal D. P. R. 20 aprile 1994, n. 367 per effetto
di  quanto  disposto  dall'art.  9,  comma  4, dello stesso decreto),
dovranno  attenersi  scrupolosamente  a  quanto  disposto dall'art.60
(modificato  da  ultimo  dall'art. 9, comma 5, del citato D.P.R. 367/
94) e dall'art.61 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440.

In proposito si precisa

a) i  funzionari  delegati  debbono  presentare  i  rendiconti del II
   semestre (( entro il 25 gennaio 2005; ))
b) le  somme  prelevate  in  contanti,  per la parte eventualmente da
   trattenersi  oltre  il  31  dicembre  2004, perche' non utilizzata
   entro  tale  data,  debbono  essere  strettamente commisurate alle
   effettive esigenze. Le quietanze concernenti il versamento di tali
   somme presso la Sezione di tesoreria provinciale, per la parte non
   ancora  erogata  entro  il 31 marzo 2005, termine tassativo per la
   presentazione  del rendiconto suppletivo, dovranno essere allegate
   al   rendiconto  medesimo.  Tale  termine  di  rendicontazione  e'
   tassativo   anche   per   il   funzionario  delegato  titolare  di
   contabilita' speciale.

   Allo  scopo  di  ridurre  al  minimo,  per  quanto  possibile,  le
operazioni  di riduzione e di annullamento delle aperture di credito,
si  raccomanda a tutte le Amministrazioni di interessare i funzionari
delegati  a  richiedere  i fondi soltanto nella misura occorrente per
far  fronte  alle spese che prevedono di potere, con certezza, pagare
entro  la  chiusura  dell'esercizio  2004, tenendo presente i termini
previsti  per  l'invio  dei  titoli di spesa alle Tesorerie di cui al
precedente  "Termini  di  emissione dei titoli di spesa". Va altresi'
rispettato  il  criterio  che  gli  ordini  di accreditamento sono da
estinguersi  secondo il loro ordine di emissione, come dispone l'art.
59  bis, comma 1, della legge di contabilita' generale, istituito con
l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 627-modificato nei termini dalla legge n. 468 del 1978 (art. 33) -
distinguendo, in tale ordine di emissione, gli ordini emessi in conto
competenza  da  quelli  emessi in conto residui e, per questi ultimi,
anche  avuto  riguardo  all'esercizio  di  provenienza dei residui di
relativa imputazione.
   Ovviamente,  detta  disposizione  non  e'  da  applicarsi a quegli
ordini  di  accreditamento  emessi  allo scopo di dotare i funzionari
delegati di fondi destinati a particolari e specifiche erogazioni. In
tali   casi  le  Amministrazioni  che  hanno  emesso  gli  ordini  di
accreditamento  dovranno  indicare  sui  titoli che trattasi di fondi
destinati agli scopi sopra menzionati.
   Per la gestione dei fondi assegnati a carico del bilancio statale,
in  favore  del Commissario del Governo per la Regione Friuli-Venezia
Giulia, trova applicazione la legge 17 agosto 1960, n.908, richiamata
nell'art.1,  lettera  c), del decreto del Presidente della Repubblica
23  gennaio  1965,  n.99,  concernente  le  norme di attuazione dello
statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
   E' da rammentare poi che, in applicazione dell'art.4 della legge 3
marzo  1960,  n.169, le disposizioni di cui all'art.61 della legge di
contabilita' generale primo, secondo e terzo comma si applicano anche
ai  fondi accreditati, a carico degli stanziamenti di bilancio, nelle
contabilita'  dei  funzionari  delegati delle diverse Amministrazioni
dello   Stato.   Inoltre,   a  tali  fondi,  si  applicano  anche  le
disposizioni  di  cui  all'art.60 della vigente legge di contabilita'
generale e dell'art.9 del D.P.R. 367/1994.
   Pertanto  tali  funzionari  delegati sono tenuti, al pari di tutti
gli   altri,  alla  rigorosa  osservanza  delle  citate  disposizioni
concernenti  la presentazione dei rendiconti semestrali relativi agli
ordinativi  che  hanno  trovato estinzione sia nei semestri dell'anno
finanziario  in cui l'ordine di accreditamento e' stato disposto, sia
(fatta  eccezione per la contabilita' in discorso degli Enti militari
- come precisato agli "Adempimenti delle Tesorerie, punto 2, relativo
ai   funzionari  delegati  titolari  di  contabilita'  speciali)  nei
rispettivi semestri dell'anno seguente durante il quale, com'e' noto,
potranno  essere  pagati  i titoli della specie il cui importo non e'
stato  riscosso entro l'esercizio di emissione; detti titoli verranno
rendicontati  dalle  Sezioni  di tesoreria provinciale, una volta che
sia   stata  attribuita  loro  la  nuova  imputazione  per  il  nuovo
esercizio.

   B) Spese in gestione ai funzionari delegati rimaste insolute.

   ((  Entro  il  31  gennaio 2005, )) i funzionari delegati dovranno
inviare,  in  doppio  esemplare,  agli Uffici centrali del bilancio e
alle  Ragionerie  provinciali  dello  Stato  che  hanno effettuato il
controllo  preventivo  sugli  ordini  di  accreditamento, gli elenchi
mod.62  C.G.  delle  spese  delegate,  i cui ordini di accreditamento
presentino  una  disponibilita'  residua  al  31  dicembre  2004,  da
compilarsi  distintamente per capitolo e per esercizio di imputazione
al bilancio delle spese medesime e con l'indicazione del numero degli
ordini di accreditamento in tutto o in parte non utilizzati. Un altro
esemplare  dei  suddetti elenchi dovra' essere inviato dai funzionari
delegati   alle  Amministrazioni  che  hanno  emesso  gli  ordini  di
accreditamento.
   Pertanto,   i  funzionari  delegati,  ricevuti  dalle  Sezioni  di
tesoreria  provinciale  i  modelli 66T/31ter C.G. relativi ai buoni e
agli  ordinativi estinti nel mese di dicembre e i modelli 32 bis C.G.
relativi  agli ordinativi inestinti al 31 dicembre 2004 e trasportati
all'esercizio   2005  provvederanno  alla  compilazione  di  distinti
elenchi modelli 62 C.G. nel modo che segue:

- in uno saranno riportati gli ordinativi su ordini di accreditamento
  emessi  ((  entro  il  31  dicembre 2004 )) e non portati in uscita
  entro  la  stessa  data dalle Sezioni di tesoreria provinciale, che
  sono  quindi da trasportare all'esercizio 2005 (quali risultano dai
  modelli  32 bis C.G. - cfr. Adempimenti delle Tesorerie , punto 1);
  sul  predetto elenco vanno indicati, l'importo netto e quello delle
  relative ritenute erariali di ciascun ordinativo;
- nell'altro   saranno   riportate   tutte   le   spese  relative  ad
  obbligazioni  assunte,  per  le quali, (( alla data del 31 dicembre
  2004,  ))  non  e'  stato  ancora  emesso il relativo ordinativo di
  pagamento,  indicando  l'importo  totale  quale prodotto della loro
  sommatoria.  Questi  ultimi  modelli 62 C.G. devono essere, quindi,
  emessi  solo  per  i  fondi  accreditati  nell'esercizio 2004 e non
  utilizzati  entro  il  31  dicembre dello stesso anno; i modelli 62
  C.G.  in questione dovranno essere corredati dell' elenco analitico
  dei creditori e delle singole somme da pagare;
- infine  un  elenco  modello  62  C.G. va compilato per le eventuali
  ritenute  erariali  rimaste  da  versare relativamente a ordinativi
  estinti,  solo se trattasi di spese non riguardante stipendi, altri
  assegni  fissi e pensioni (in proposito vedere piu' avanti anche la
  lettera G).

   Nel  caso in cui la compilazione analitica del mod.62 C.G. dovesse
risultare  particolarmente  laboriosa  e  non determinante ai fini di
specifiche   esigenze  di  controllo,  potranno,  in  via  del  tutto
eccezionale,  indicare  globalmente  - in detti elaborati - l'importo
delle spese rimaste da pagare a fine esercizio, precisando comunque i
numeri degli ordini di accreditamento ridotti.
   Si  raccomanda  una  particolare attenzione nella compilazione dei
predetti   modelli   ,   tenuto  conto  che  alla  nuova  imputazione
nell'esercizio  2005 degli ordinativi rimasti insoluti (o scritturati
in  conto  sospeso)  e  al  pagamento  delle  spese  insolute,  sara'
provveduto  mediante  distinti  ordini  di  accreditamento  in  conto
residui (( (O/A di 32 bis C.G.). ))
   Gli  ordini di accreditamento emessi in conto residui nel prossimo
esercizio,  per  dare  nuova  imputazione  agli  anzidetti ordinativi
rimasti  insoluti  (o  scritturati  in  conto  sospeso),  ((  saranno
utilizzati  esclusivamente  per  la  regolarizzazione contabile degli
ordinativi stessi.
   A  tale  fine  i predetti ordini di accreditamento dovranno essere
emessi utilizzando gli appositi moduli di O/A di 32 bis C.G.
   Tali moduli devono riportare i dati identificativi degli originari
ordini  di  accreditamento,  desumibili  dai  modelli  32  bis  C.G.,
relativi  all'esercizio  finanziario  2004,  che  la  Banca  d'Italia
trasmettera'  agli  Uffici  centrali  del  bilancio o alle Ragionerie
provinciali dello Stato e ai funzionari delegati interessati. ))
   Le  Amministrazioni  interessate avranno cura di emettere con ogni
sollecitudine   gli  ordini  di  accreditamento  suddetti,  mentre  i
funzionari  delegati,  da  parte  loro,  solleciteranno alle predette
Amministrazioni l'emissione degli ordini di accreditamento, (( se non
pervenuti alla data del 31 agosto 2005.
   Le  Sezioni  di tesoreria provinciale, al ricevimento degli ordini
di  accreditamento provvederanno direttamente alla sistemazione degli
ordinativi  trasportati,  senza  attendere  dal  funzionario delegato
l'invio  dei relativi modelli 32 bis C.G. con gli estremi della nuova
imputazione.
   Per  la  sistemazione  contabile  degli ordinativi emessi e pagati
negli  esercizi  2003  e  precedenti  e  tuttora scritturati al conto
sospeso  "collettivi",  la  Banca  d'Italia  trasmettera' agli Uffici
centrali  del  bilancio  presso  le  singole  Amministrazioni  o alle
Ragioneria   provinciali   dello   Stato  gli  elenchi  dei  predetti
ordinativi (mod. 79 R.T.). ))
   In  proposito (( si richiama l'attenzione delle Amministrazioni ))
affinche'  provvedano  tempestivamente  all'emissione degli ordini di
accreditamento per la sistemazione contabile dei predetti ordinativi,
riportando  nei  moduli  di  O/A di 32 bis C.G. i dati identificativi
presenti  nei  modd.  79  R.T.  La Banca d'Italia, come sopra citati,
trasmettera'  agli  Uffici  centrali  del  bilancio e alle Ragionerie
provinciali  dello  Stato  gli  elenchi  (mod.  79 R.T.) dei predetti
ordinativi,   per   i  quali  le  Amministrazioni  dovranno  emettere
improrogabilmente  (( entro il 30 giugno 2005 )) i relativi ordini di
accreditamento,  segnalando al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - gli
eventuali   motivi   ostativi   all'emissione   di   tali  ordini  di
accreditamento.
   Si  dovra'  aver  cura  di  fare  con detti elenchi l'accertamento
completo  dei  residui  passivi  riguardanti  ciascun  capitolo,  con
l'avvertenza  che  l'ammontare  delle  somme  al  lordo  di eventuali
ritenute,  da  comprendere  negli elenchi mod. 62 C.G., sia contenuto
nei  limiti delle riduzioni da apportare alle corrispondenti aperture
di  credito  disposte  nel corso dell'esercizio finanziario scaduto a
favore dei funzionari delegati.
   Quelle  partite  che,  per  circostanze  eventuali,  non potessero
iscriversi  negli  elenchi  principali,  inviati  entro  il  mese  di
gennaio,  formeranno,  eccezionalmente,  oggetto  di appositi elenchi
suppletivi, il cui invio potra' aver luogo (( fino al termine massimo
del 15 febbraio 2005. ))
   La  possibilita'  di ricorrere ad elenchi suppletivi potra' essere
utilizzata per le ritenute erariali da calcolarsi sugli importi degli
ordinativi  estinti  nel  mese  di  dicembre  2004 quando la relativa
comunicazione  della  locale  Sezione  di  tesoreria  provinciale non
perviene nei termini previsti.
   Negli  eventuali  casi in cui vengano emessi elenchi suppletivi, i
motivi  eccezionali  che  ne  giustificano il ricorso dovranno essere
indicati in calce agli stessi.
   Il  suddetto  termine  ((  del  15  febbraio 2005 )) dovra' essere
rigorosamente  osservato, essendo assolutamente indispensabile che le
Amministrazioni  centrali  ricevano  in tempo debito gli elementi che
loro occorrono per la compilazione del conto consuntivo.
   Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato  non  prenderanno  in  considerazione le richieste contenute in
elenchi  modello  62 C.G., che in base al timbro postale risultassero
spediti   oltre   i   termini   piu'  sopra  precisati  e,  pertanto,
restituiranno  ai  funzionari  delegati i modelli di che trattasi, ad
eccezione del caso in cui i predetti modelli 62 C.G. si riferiscano a
ordinativi  emessi  nell'esercizio  2004  e trasportati all'esercizio
2005.

   Negli elenchi 62 C.G., si specifichera' in annotazione:

1) se si tratta di spese derivanti o meno da obblighi contrattuali;
2) distintamente per esercizio finanziario, la parte da soddisfare in
   contanti  della somma complessiva delle spese pagabili con i fondi
   delle aperture di credito.

   Ai  fini  della  regolazione  di tutti gli ordinativi tratti sugli
ordini  di accreditamento, si raccomanda anche ai funzionari delegati
di  effettuare,  tempestivamente,  gli  adempimenti  richiamati negli
"Adempimenti  delle  Tesorerie",  punto  1,  relativo  ai  funzionari
delegati.

   C) Trasporto degli ordini di accreditamento.

   L'art.61-bis  della  legge di contabilita' generale, istituito con
l'art.  3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n.  627,  prevede  che  "gli  ordini di accreditamento riguardanti le
spese  in  conto capitale emessi sia in conto competenza che in conto
residui,  rimasti  in  tutto  o  in  parte  inestinti  alla  chiusura
dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte
inestinta  all'esercizio  successivo,  su  richiesta  del funzionario
delegato.  La  disposizione di cui al precedente comma non si applica
agli  ordini  di  accreditamento  emessi  sui  residui  che, ai sensi
dell'art.  36,  terzo  comma,  della  vigente  legge di contabilita',
devono essere eliminati alla chiusura dell'esercizio".
   Ad   evitare   poi  possibili  incertezze,  si  ricorda  l'attuale
numerazione dei capitoli della "spesa":

   - dal n.1001 al 6999: Spese correnti;
   - dal n.7000 al 9499: Spese in conto capitale;
   - dal n. 9500 al 9999: Rimborso di passivita' finanziarie.

   Si  ritiene  opportuno precisare che continuano ad avere efficacia
le  disposizioni  di  carattere particolare che regolano il trasporto
degli  ordini  di accreditamento facenti carico a capitoli relativi a
spese  correnti.  Tali  disposizioni  sono  contenute  nell'art.1 del
decreto  legislativo  n.  700, del 20 marzo 1948 e nella legge n.232,
del  16  marzo  1951,  per  gli  ordini  di accreditamento emessi dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
   La  facolta'  del trasporto dei relativi ordini di accreditamento,
per  effetto  della  legge  24  dicembre  2003, n. 351 concernente il
bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio
pluriennale  per  il  triennio  2004-2006, e del decreto del Ministro
dell'economia  e  delle finanze del 29 dicembre 2003, di ripartizione
in  capitoli delle unita' previsionali di base, e' estesa -per quanto
riguarda   i   Ministeri   e   nell'ambito  dei  relativi  centri  di
responsabilita' - anche ai seguenti capitoli di parte corrente:

a) INFRASTRUTTURE  E TRASPORTI: Capitanerie di porto, U.P.B. 6.1.1.5:
   2716, 2717, 2718, 2719;

b) DIFESA:   Accordi  e  organismi  internazionali,  U.P.B.  2.1.2.1:
   ((1174));  Ammodernamento e rinnovamento U.P.B. 3.1.1.5: ((1320));
   U.P.B.   3.1.1.5:   ((1322)),  U.P.B.  3.1.1.5:  ((1323));  U.P.B.
   3.1.1.5:  ((1324)),  U.P.B.  3.1.1.5:  ((1325));  U.P.B.  3.1.1.5:
   ((1326)),   U.P.B.  3.1.1.5:  ((1327));  U.P.B.3.1.1.5:  ((1328));
   Accordi  e  organismi  internazionali,  U.P.B.3.1.2.2.:  ((1347));
   Ammodernamento  e  rinnovamento,  U.P.B. 4.1.1.5: ((4275)); U.P.B.
   5.1.1.7:  ((4415));  U.P.B.  6.1.1.5:  ((4570));  U.P.B.  7.1.1.5:
   ((4885)).

   ((  Le  Sezioni di tesoreria provinciale ed i funzionari delegati,
ai  fini  del trasporto, si atterranno alle indicazioni trasmesse per
via  informatica  dal  Dipartimento  della  Ragioneria Generale dello
Stato  alla  Banca  d'Italia  -  Amministrazione  centrale - Servizio
rapporti con il Tesoro. ))
   Per  il  trasporto  di tali titoli trova applicazione il combinato
disposto  degli  art.  443,  comma  30,  444 e 448 del Regolamento di
contabilita'  generale  dello  Stato,  quali risultano modificati con
decreto del Presidente della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
   I  funzionari delegati dovranno far pervenire, (( entro il termine
ultimo  del 10 gennaio 2005, )) alle Sezioni di tesoreria provinciale
la  richiesta  per gli ordini di accreditamento da trasportare. Si fa
rilevare che con la dematerializzazione dell'ordine di accreditamento
non  sara'  possibile,  per  nessun motivo, dare corso alle richieste
pervenute dopo il suddetto termine.
   Si  raccomanda  ai funzionari delegati il rispetto di tale termine
onde  consentire  alle Sezioni di tesoreria provinciale di effettuare
la segnalazione, per via informatica, del trasporto entro il previsto
termine  del 14 gennaio 2005. Dopo la predetta data del (( 10 gennaio
2005,   ))  le  stesse  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  per  le
operazioni di riduzione o annullamento, restituiranno alle rispettive
Amministrazioni,  per il tramite degli Uffici centrali del bilancio o
delle  Ragionerie  provinciali  dello Stato competenti, gli ordini di
accreditamento  ((  cartacei  )) relativi a spese in conto capitale o
assimilate  per  i  quali  non  e'  stato  richiesto il trasporto. Si
rammenta   in   proposito   che   non  possono  essere  ulteriormente
trasportati  gli ordini di accreditamento per i quali il trasporto e'
gia' avvenuto nell'anno precedente.
   Sulla  base  delle parifiche effettuate dalle Sezioni di tesoreria
provinciale  con  le  scritture  dei funzionari delegati in ordine al
movimento  avvenuto  sugli ordini di accreditamento ed in conseguenza
delle  eventuali  richieste  avanzate da detti funzionari, l'Istituto
incaricato  del servizio di tesoreria elabora, entro il (( 20 gennaio
2005,  ))  una  raccolta  di dati informatici, contenente gli estremi
identificativi  di  tali  titoli  da trasportare e ne cura l'invio al
Sistema  informativo del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato.
   I  funzionari delegati solo dopo tale data potranno emettere sugli
ordini   di   accreditamento   trasportati   ordinativi  e  buoni  di
prelevamento.
   ((  Il  Sistema  informativo della Ragioneria generale dello Stato
assegnera' l'imputazione contabile per il nuovo esercizio finanziario
a  tutti  gli  ordini  di  accreditamento  per i quali il funzionario
delegato  avra'  richiesto  il  trasporto  alle competenti Sezioni di
tesoreria  provinciale  entro  e  non oltre il termine del 10 gennaio
2005. ))
   Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  una  volta  ricevute  le
informazioni  da detto Sistema informativo, provvederanno ad indicare
la  nuova  imputazione  su  ciascun ordine di accreditamento cartaceo
esistente  presso di esse e cureranno l'invio di un elenco dei titoli
trasportati, con l'indicazione degli estremi della nuova imputazione,
ai  funzionari  delegati, come viene richiamato successivamente negli
"ADEMPIMENTI delle TESORERIE".

   D)  Mandati  informatici, non pagati entro il (( 31 dicembre 2004.
))

   Il   trasporto   dei  mandati  informatici  emessi  sia  in  conto
competenza  che  in conto residui, viene disposto con la procedura di
cui  all'art.  443  del  Regolamento  di  contabilita' generale dello
Stato,  quale risulta modificato con il citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 402 del 21 ottobre 1989.
   A tal fine l'istituto incaricato del servizio di tesoreria elabora
entro il 20 gennaio 2005 l'elenco dei mandati informatici inestinti a
fine esercizio.
   Gli uffici delle Poste italiane S.p.A. debbono restituire entro il
giorno  5  del  mese di gennaio 2005(prorogabile al 10 per necessita'
operative)   alle   Sezioni  di  tesoreria  provinciale  i  documenti
sostitutivi  dei  mandati  informatici  inestinti  e  perenti  al  31
dicembre 2004.

E) Ordinativi su ordini di accreditamento, ordinativi su contabilita'
speciali  ed  ordini  di pagamento di ruoli di spesa fissa non pagati
entro il 31 dicembre 2004.

   Si  premette  che  i  funzionari  delegati  dovranno  aver cura di
emettere i titoli di spesa entro i termini di cui alla lettera B) dei
"  Termini di emissione dei titoli di spesa ", al fine di consentirne
l'agevole  pagamento  non  oltre  il  31 dicembre 2004 da parte delle
competenti Sezioni di tesoreria provinciale.
   Il  trasporto  degli ordinativi, eventualmente rimasti insoluti al
31  dicembre  2004,  viene  effettuato  dalle  competenti  Sezioni di
tesoreria  provinciale  che,  non  appena  ricevuti  i fondi in conto
residui,  riportano  la nuova imputazione sui singoli titoli in conto
del  nuovo  esercizio. Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non
debbano  piu'  essere  pagati, sono richiesti dai funzionari delegati
alle Sezioni di tesoreria provinciale per essere annullati.
   Per   gli  ordinativi  tratti  su  contabilita'  speciali  rimasti
insoluti   alla   fine   dell'esercizio,   le  Sezioni  di  tesoreria
provinciale, dopo aver nuovamente effettuata la prenotazione sul mod.
89  T,  comunicano all'Amministrazione emittente la nuova numerazione
attribuita agli stessi per l'esercizio 2005.
   Il  trasporto degli ordini di pagamento (( cartacei )) su ruoli di
spesa  fissa  inestinti alla chiusura dell'esercizio viene ugualmente
effettuato  dalle  Sezioni di tesoreria provinciale che provvederanno
ad apporre il nuovo codice sugli ordini medesimi.

F)  Rimanenze di importi non superiori a euro 5,16 sui singoli ordini
di accreditamento relativi all'anno finanziario 2004.

   Ai  sensi  dell'art.  59  bis della legge di contabilita' generale
dello  Stato,  come e' noto, i funzionari delegati hanno l'obbligo di
utilizzare  interamente i fondi di ciascuna apertura di credito prima
di  emettere ordinativi o buoni sulle successive aperture di credito.
I  medesimi  funzionari  delegati qualora accertino al (( 20 dicembre
2004  ))  una rimanenza di importi, non utilizzabili, non superiori a
euro  5,16  sui singoli ordini di accreditamento relativi all'anno in
corso,  dovranno  provvedere  entro  il  ((  31  dicembre  2004 )) al
versamento della detta rimanenza con imputazione al capitolo "Entrate
eventuali  e  diverse" del bilancio del Ministero su cui fanno carico
gli ordini di accreditamento emessi.

G) Applicazione dell'art. 37 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981).

   L'art.  37  della  legge  finanziaria  30  marzo  1981, n.119 - da
considerarsi  di  efficacia  permanente-  dispone che le ritenute per
imposte  sui  redditi  delle  persone  fisiche  nonche'  i contributi
previdenziali  ed  assistenziali relativi a stipendi ed altri assegni
fissi e pensioni, corrisposti al personale statale in attivita' ed in
quiescenza,  sono  imputati  alla  competenza  del bilancio dell'anno
finanziario nel quale vengono effettuati i relativi versamenti.
   Pertanto,  sia le ritenute erariali che i contributi previdenziali
e  assistenziali  -  riguardanti esclusivamente le menzionate spese -
rimasti da versare al (( 31 dicembre 2004, )) dovranno imputarsi alla
competenza   dell'anno   2005.  Si  raccomanda  alle  Amministrazioni
centrali ed agli Uffici scolastici regionali la scrupolosa osservanza
di  tale  disposizione,  al fine di non determinare difficolta' nella
gestione e nella contabilizzazione delle relative entrate.
   Non  rientrano  nella  disposizione  contenuta  nel citato art. 37
della legge finanziaria 1981:

1) i  mandati  informatici  emessi  per la regolazione delle ritenute
   dell'esercizio 2004 e non estinti nello stesso esercizio, i quali,
   ovviamente,    fruendo   dell'istituto   del   trasporto   trovano
   imputazione nel 2005 in conto residui;
2) gli  ordinativi mod. 31 C.G. tratti sugli ordini di accreditamento
   emessi  nell'anno  2004  e  non estinti entro il 31 dicembre dello
   stesso   anno,   i   quali  trovano  imputazione  nell'anno  2005,
   logicamente,  per  effetto  del  trasporto,  in conto residui. Per
   questi  ultimi  il funzionario delegato dovra' emettere il mod. 62
   C.G.  per  l'ammontare  lordo della spesa. Sul mod. 32 - bis C.G.,
   che  contiene  la  nuova  imputazione  del titolo che si trasporta
   dovra',  naturalmente,  essere esposto l'importo netto. Il modello
   31  -  bis  C.G.,  con il quale dovra' essere regolata la relativa
   ritenuta,  nel  caso  di versamento all'erario, verra' imputato al
   competente  capitolo  in  conto  residui, mediante commutazione in
   quietanza   di   entrata,   quest'ultima  da  imputarsi  in  conto
   competenza,  in  deroga all'art. 1450 delle vigenti Istruzioni sui
   servizi generali dei tesoro emanato in applicazione degli articoli
   152 e 154 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato;
3) i mandati informatici emessi nell'anno 2004 e non estinti entro il
   31  dicembre  dello  stesso  anno  i  quali, come e' noto, vengono
   trasportati  al  netto.  Per  questi  ultimi  le relative ritenute
   dovranno  essere regolate, per quanto attiene alla spesa, in conto
   residui.

   Per  quanto  concerne  le ritenute previdenziali, si raccomanda la
scrupolosa  osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della
legge 8 agosto 1995, n. 335.

   H) Applicazione dell'art. 2 della legge 7 agosto 1985, n. 428.

   L'impegno  delle  spese,  per  stipendi  ed  altri  assegni  fissi
equivalenti,  pensioni  ed  assegni  similari,  deve essere assunto a
carico  dei  pertinenti  capitoli  di  bilancio dell'esercizio in cui
viene  ordinato  il  relativo  pagamento, come dispone l'art. 2 della
legge  7 agosto 1985, n. 428 che ha integrato l'art. 20 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
   Ulteriori  e piu' dettagliate istruzioni sull'applicazione di tale
norma  sono  riportate  nella  circolare  n. 62, del 7 novembre 1985,
emanata dalla Ragioneria generale dello Stato.

                     ADEMPIMENTI DELLE TESORERIE

   L'Amministrazione  centrale  della  Banca d'Italia, (( entro il 20
gennaio  2005.  ))  trasmette al Sistema informativo della Ragioneria
generale dello Stato un flusso informatico contenente l'elenco dei:

a) mandati    informatici    rimasti   inestinti   al   31   dicembre
   dell'esercizio di emissione, che non risultino perenti alla stessa
   data, trasportati automaticamente all'esercizio successivo;
b) mandati   informatici   perenti  che  erano  pagabili  presso  gli
   sportelli delle Sezioni di tesoreria provinciale;
c) mandati  informatici  perenti che erano assegnati per il pagamento
   agli uffici delle Poste italiane S.p.a.

   Inoltre,  alla  fine  dei  mesi  di  gennaio, febbraio e marzo, la
predetta  Amministrazione  centrale  segnala  al  Sistema informativo
R.G.S.  i  mandati  di  cui  al punto c), pagati in tempo utile dagli
uffici delle Poste italiane S.p.A.
   Tali  informazioni,  tramite  lo  stesso Sistema informativo, sono
rese  disponibili  agli  Uffici centrali di bilancio, alle Ragionerie
provinciali dello Stato e agli altri Uffici di ragioneria.
   Per quanto concerne i mandati informatici in limite di perenzione,
non pagati entro il (( 31 dicembre 2004, )) si raccomanda agli Uffici
delle  Poste  italiane  S.p.A.  di  tenere  presente  che  i relativi
documenti  sostitutivi dovranno essere subito restituiti alla Sezione
di  tesoreria  provinciale  mittente  per le successive operazioni di
annullamento.   Inoltre,   ad   evitare   sospesi  di  tesoreria,  si
interessano  le  medesime  Sezioni ad effettuare le scritturazioni in
uscita  non  oltre  il  ((  31 marzo 2005 )) dei mandati in limite di
perenzione pagati in tempo utile.
   Le Sezioni di tesoreria provinciale invece, (( entro il 20 gennaio
2005, )) dovranno inviare ai funzionari a favore dei quali sono state
disposte  sub  -  anticipazioni,  a norma dell'art. 728 delle vigenti
Istruzioni  sui servizi del tesoro, l'elenco degli ordini di prelievo
mod.31  -  quinquies  C.G.,  rimasti  inestinti  al 31 dicembre 2004,
allegando tali ordini all'elenco stesso ( sull'argomento vedere anche
le  disposizioni  richiamate a conclusione dei suddetti " Adempimenti
delle Tesoreri " per l'accennato articolo 728).
   Inoltre  le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale,  per effetto del
disposto  di  cui  al  2  comma  dell'art.  448  del  Regolamento  di
contabilita' generale dello Stato, quale risulta modificato dal D. P.
R.  n.  402  del  1989,  restituiranno,  dopo  il 10 gennaio 2005 con
apposito  elenco alle Amministrazioni emittenti, per il tramite degli
Uffici  centrali  del  bilancio  e delle Ragionerie provinciali dello
Stato  competenti,  gli  ordini  di  accreditamento  ((  cartacei  ))
relativi  a  spese  in conto capitale o assimilate per i quali non e'
stato richiesto il trasporto entro la predetta data.
   In relazione alla modifica dell'art. 330 del suddetto Regolamento,
introdotta  con  il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1976,  n.  656,  si  richiama l'attenzione delle Sezioni di tesoreria
provinciale sul fatto che gli ordini di accreditamento (( cartacei ))
rimasti  in  tutto  o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio
2004 non devono piu' essere trasmessi ai funzionari delegati ma vanno
inviati  direttamente dalle Sezioni ai competenti Uffici di controllo
centrali o regionali della Corte dei conti, in apposito piego.
   I  funzionari  delegati trasmettono entro il 31 gennaio 2005 (come
gia'  indicato  nelle "Spese da sistemare") alle Sezioni di tesoreria
provinciale  un  elenco, in duplice copia, contenente il capitolo, il
numero,  l'importo e l'imputazione a competenza o residui dei singoli
ordini  di  accreditamento  rimasti  in  tutto  o in parte inestinti,
concernenti  spese  sia  di  parte  corrente che in conto capitale in
quanto  non piu' trasportabili, nonche' le somme che risultano pagate
a  valere sugli ordini medesimi e quelle rimaste da pagare a chiusura
dell'esercizio.
   Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale appongono poi sui predetti
elenchi il visto di concordanza sulla base delle proprie risultanze e
ne   trattengono   una   copia.  Le  medesime  Sezioni  di  tesoreria
provinciale,  dopo  gli  adempimenti  inerenti  alla "chiusura" degli
ordini di accreditamento, nonche' la riduzione o l'annullamento degli
stessi  rimasti  parzialmente  o  interamente inestinti, entro cinque
giorni  dalla  ricezione  dei  detti  elenchi da parte dei funzionari
delegati, o al piu' tardi (( entro il 20 aprile 2005, )) trasmettono:

- ai predetti Uffici di controllo della Corte dei conti gli ordini ((
  cartacei  ))  rimasti  in  tutto o in parte inestinti corredati del
  mod.15  C.G.,  della  scheda  mod.14 C.G., nonche' di una copia dei
  mod.34 C.G.;
- all'Ufficio  centrale  del  bilancio  o alla Ragioneria provinciale
  dello Stato competente, due copie del suddetto mod. 34 C.G., di cui
  una da inoltrare all'Amministrazione che gestisce il capitolo.

   Qualora  i  funzionari  delegati  non  provvedano a trasmettere ((
entro il 15 aprile 2005 )) l'elenco predetto, le Sezioni di tesoreria
provinciale  - dopo gli adempimenti di chiusura degli ordini, nonche'
la  riduzione  o  l'annullamento degli stessi - invieranno, comunque,
agli Uffici di cui sopra i modelli innanzi specificati
   Per  l'Amministrazione  dei  monopoli  di  Stato,  le  Sezioni  di
tesoreria  provinciale  provvederanno  a  trasmettere  gli  ordini di
accreditamento   ((   cartacei  )),  rimasti  in  tutto  o  in  parte
inutilizzati,  all'Ufficio  centrale di ragioneria corredati del mod.
15  C.G., della scheda mod. 14 C.G., nonche' di due copie del mod. 34
C.G..
   Una  copia del predetto mod. 34 C.G. verra' trasmessa direttamente
all'Amministrazione emittente.
   Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato   provvederanno,   successivamente,   a  trasmettere  i  titoli
annullati  o ridotti, unitamente ai modelli 14 e 15 C.G., nonche' una
copia  dell'elenco  mod.  34  C.G., ai competenti Uffici di controllo
della Corte dei conti.
   Si    fa    presente,    tuttavia,   che   per   quanto   concerne
l'Amministrazione  dei monopoli di Stato, si provvedera' con separata
circolare  da  parte  dei competenti uffici a impartire le occorrenti
istruzioni per la chiusura delle contabilita'.
   Inoltre  le medesime Sezioni di tesoreria provinciale, entro il ((
10 febbraio 2005, )) dovranno trasmettere:

1) ai  funzionari delegati, l'elenco in doppio esemplare ( mod.32-bis
   C.G.  )  degli  ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento e
   rimasti  insoluti  al  31 dicembre 2004. Per detti ordinativi, che
   saranno   frattanto   trattenuti   dalle   Sezioni   di  tesoreria
   provinciale ed il cui importo e' stato gia' compreso (in base agli
   elementi  contenuti  nel  mod.31-ter  C.G.  ) negli elenchi mod.62
   C.G.,  verra'  successivamente  indicata  la nuova imputazione per
   l'esercizio 2005.

   Gli  ordinativi  stessi  possono  essere  pagati  dalle Sezioni di
tesoreria  provinciale  e dagli altri uffici pagatori anche prima che
pervenga  il nuovo ordine di accreditamento in conto residui al quale
dovranno  far carico per l'esercizio 2005 e prima che sia indicata la
nuova imputazione.
   Gli  ordinativi  cosi'  pagati sono scritturati fra i pagamenti in
conto  sospeso  e registrati definitivamente in uscita al ricevimento
dell'ordine  di  accreditamento  emesso  a  sistemazione dei predetti
ordinativi.
   Gli ordinativi che, per qualunque ragione, non debbano piu' essere
pagati,  saranno dai funzionari delegati chiesti in restituzione alle
Sezioni  di  tesoreria  provinciale  per  essere annullati. Le stesse
Sezioni   restituiranno  per  l'annullamento  gli  ordinativi  emessi
nell'esercizio  2003,  trasportati  all'esercizio  2004  e non ancora
estinti  al 31 dicembre 2004, nonche' gli ordinativi in conto residui
emessi nell'esercizio 2004 con la stampigliatura "da non trasportare"
rimasti inestinti alla data del 31 dicembre anzidetto.
   Per  gli  ordinativi  che  eventualmente  non  si rinvenissero, le
Sezioni  di tesoreria provinciale provvederanno alla loro elencazione
in   una  speciale  nota  modello  32-bis  C.G.,  da  trasmettere  ai
funzionari  delegati,  corredata  della  dichiarazione di smarrimento
datata   e   sottoscritta   dal   capo  della  Sezione  di  tesoreria
provinciale,  salvo  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  583 e
seguenti delle vigenti Istruzioni generali sui servizi del tesoro;

2) ai  funzionari  delegati  titolari  di  contabilita' speciali, per
   l'annullamento,  gli  ordinativi tratti sulle stesse contabilita',
   rimasti  inestinti alla fine dell'esercizio successivo a quello di
   emissione;  per  quanto  concerne  i titoli tratti su contabilita'
   speciali   accese   ad   Enti   militari   vanno   trasmessi   per
   l'annullamento  quelli  rimasti  inestinti  alla fine dello stesso
   esercizio di emissione;
3) agli  Uffici  centrali  del bilancio e alle Ragionerie provinciali
   dello Stato competenti, una copia dei modelli 32-bis C. G. inviati
   ai funzionari delegati.

   Nel caso che le segnalazioni di cui agli elenchi mod. 32- bis C.G.
e  34  C.G.  fossero negative dovranno essere utilizzati gli appositi
mod. 108 C.G., da trasmettere in piego raccomandato.
   Ad  evitare  la  giacenza,  tra  i  pagamenti scritturati in conto
sospeso,   di   numerosi   titoli  pagati  nel  corso  dell'esercizio
finanziario  di  prossima  chiusura  ed  allo  scopo di limitare, per
quanto possibile, il trasporto al nuovo esercizio di titoli di spesa,
si  raccomanda  alle  Sezioni  di tesoreria provinciale di provvedere
affinche',  entro  il  31  dicembre  2004,  siano  portati  in  esito
definitivo  tutti  i  versamenti  in titoli pagati dagli uffici delle
Poste Italiane S.p.A. e da eventuali altri uffici pagatori.
   Allo  scopo,  poi, di non ritardare la chiusura della contabilita'
dei  pagamenti,  si interessano le Sezioni di tesoreria provinciale a
rispondere, sollecitamente, ai rilievi relativi alle contabilita' dei
titoli  estinti  e  specialmente  a quelli relativi alle contabilita'
degli  ordini  di  pagamento  ((  cartacei  ))  di  spese  fisse e di
pensioni.
   Le  Sezioni  di tesoreria provinciale assegnatarie degli ordini di
accreditamento,  sui quali siano stati emessi buoni mod. 31- bis C.G.
o   buoni   speciali  modello  31-quater  C.G.,  nei  casi  previsti,
provvederanno,  secondo  l'art. 728 delle vigenti Istruzioni generali
sui  servizi  del  tesoro,  a portare in esito definitivo i pagamenti
effettuati  sui  buoni  stessi,  previa  riduzione  di  essi, ove non
completamente estinti.
   Gli  ordinativi  mod.  31  C.G.  e  gli  ordini  di  prelievo mod.
31-quinquies   C.G.,   tratti   rispettivamente   sugli   ordini   di
accreditamento e sui buoni speciali mod. 31-quater C.G., pagati negli
ultimi  giorni di dicembre dagli uffici delle Poste italiane S.p.A. e
da   altri   uffici  pagatori  nonche'  dalle  Sezioni  di  tesoreria
provinciale   diverse   da   quella   assegnataria  degli  ordini  di
accreditamento  e che quest'ultima non abbia potuto portare in uscita
entro  il  31  del  mese,  saranno provvisoriamente scritturati fra i
pagamenti  in  conto  sospeso dalla Sezione di tesoreria provinciale,
che  ne  dara' notizia ai funzionari delegati mediante invio del mod.
32-bis C.G., in doppio esemplare, come indicato al precedente n. 1).
   Tali  ordinativi  e  ordini  di  prelievo  mod. 31-quinquies C.G.,
dovranno   essere   trasportati   dagli  stessi  funzionari  delegati
all'esercizio  2005  e  considerati  come  pagati  nel  corso  ditale
esercizio.
   A tale effetto i funzionari delegati ne daranno notizia immediata,
per mezzo di appositi elenchi 62 C.G., di cui al precedente "Spese da
sistemare"  ,  all'Ufficio  centrale  del  bilancio o alla Ragioneria
provinciale  dello  Stato  competente, ove si tratti di ordinativi di
pagamento  da  trasportare all'esercizio 2005, mentre nel caso che si
tratti  di  ordini  di  prelievo  mod.31-quinquies C.G., anch'essi da
trasportare,  i  funzionari  interessati  dovranno inviare i relativi
elenchi alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti.
   In  entrambi  i  casi,  poi,  non  appena  pervenuti gli ordini di
accreditamento,  sui  quali  gli  ordinativi e gli ordini di prelievo
anzidetti  dovranno farsi gravare per l'esercizio 2005, le Sezioni di
tesoreria  provinciale  completeranno,  con l'indicazione della nuova
imputazione,  gli  ordinativi  e  gli ordini di prelievo elencati nel
mod. 32-bis C.G., dandone comunicazione al funzionario delegato.
   Per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento in limite di
perenzione,  estinti  dagli  uffici  pagatori  prima  del 31 dicembre
prossimo,  ma versati successivamente, e quindi non portati in uscita
in  tempo  utile, sara' compilato e trasmesso, in piego raccomandato,
un  elenco  in  doppio esemplare (mod.32-bis C.G.) munito di speciale
annotazione  intesa  a porre in evidenza il tempestivo loro pagamento
entro  il  31  dicembre 2004. Procedura analoga a quella indicata per
gli  ordinativi  tratti  su ordini di accreditamento dovra' eseguirsi
per  i buoni di prelevamento in contanti emessi nell'esercizio 2004 e
pagati  entro  il  31  dicembre 2004, ma versati presso la Sezione di
tesoreria  provinciale  successivamente  a  tale  data. Detti elenchi
saranno  inviati  ai funzionari delegati di cui al precedente n.1), i
quali dovranno comprendere il relativo importo negli appositi elenchi
mod.  62  C.G.,  di  cui  alle  "Spese da sistemare", sub lettera B),
affinche'  si  possa  far  luogo  alla  concessione delle aperture di
credito  alle  quali  gli  ordinativi e gli eventuali buoni pagati in
tempo   utile   dagli   uffici   delle  Poste  Italiane  S.p.a.,  non
contabilizzati  in  uscita  dalle Tesorerie dello Stato, dovranno far
carico  per  l'esercizio 2005 e provvedere alla nuova imputazione dei
titoli medesimi.
   Le  Sezioni  di  tesoreria  provinciale  riporteranno  sui singoli
titoli la nuova imputazione mediante stampiglia.

                       SPESE FISSE E PENSIONI

      ADEMPIMENTI DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DEI SERVIZI VARI

Le  Direzioni  provinciali  dei  servizi vari dovranno trasmettere ((
entro  il  15 gennaio 2005 )) (alla Sezione Regionale della Corte dei
Conti  limitatamente  ai capitoli degli Uffici scolastici regionali),
ed  alla Corte dei Conti ( Ufficio di controllo per le spese fisse ed
il  debito  vitalizio  ) per le Amministrazioni centrali, gli elenchi
mod.  63  C.G., in un unico esemplare, compilati per ciascun capitolo
di  bilancio ( anche se negativi ), distintamente per le rate o quote
  di rate di spese fisse e pensioni prescritte al 31 dicembre 2004.
   Per  le  rate  di altre spese fisse che fanno capo al titolo delle
spese  correnti  del  bilancio,  perente al 31 dicembre 2004, saranno
compilati separati elenchi tenendo presente la disposizione dell'art.
36 della legge di contabilita' generale dello Stato.
   Per la gestione riguardante il Fondo edifici di culto, gli elenchi
mod.   63   C.G.   delle   somme   prescritte,   andranno   trasmessi
esclusivamente   dalle   Direzioni   provinciali   dei  servizi  vari
interessate  ai pagamenti all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'interno.
   Le  Direzioni  provinciali  dei  servizi  vari dovranno, altresi',
trasmettere, (( entro il 31 gennaio 2005, )) agli Uffici centrali del
bilancio   presso  le  Amministrazioni  centrali  e  alle  Ragionerie
provinciali  dello  Stato  delle  citta' capoluogo di regione per gli
Uffici  scolastici  regionali,  gli  elenchi,  compilati  per ciascun
capitolo  di  bilancio  (  anche se negativi ), delle rate o quote di
rate  di  spese  fisse  rimaste  da  pagare al 31 dicembre 2004 i cui
titoli  di  spesa  siano stati trasportati. Analoghi elenchi dovranno
essere  inviati all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze per le spese a carico del capitolo 2198
(u.p.b. 3.1.6.1) dello stato di previsione dello stesso Ministero per
l'anno 2004, avente la seguente denominazione: "Pensioni privilegiate
tabellari  e  decorazioni  al  valor  militare  ".  E' consentito ove
l'indicazione  nominativa  di  ciascuna quota o rata insoluta dovesse
risultare  molto  laboriosa,  l'indicazione  complessiva  della somma
corrispondente alle suddette rate o quote rimaste da pagare.
   Agli  stessi  Uffici centrali del bilancio deve essere inviata una
copia  dei  modelli  63  C.G.,  relativi  alle quote perente di spese
fisse, non riguardanti capitoli attinenti a stipendi.

                ADEMPIMENTI DEL MESE DI DICEMBRE 2004

A) Ordini di pagare in conto dell'esercizio 2005.

   Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato  potranno  effettuare,  per  gli  ordini  di  pagare  a  carico
dell'esercizio  2005,  la  registrazione  nelle scritture del Sistema
informativo  del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a
partire  dal  (( 20 dicembre 2004. )) Inoltre dal (( 22 dicembre 2004
))  i relativi mandati informatici potranno essere inviati alla Banca
d'Italia,  che  li  rendera'  disponibili per le Sezioni di tesoreria
provinciale il primo giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.
   Sara'  cura  dell'Amministrazione  e  degli  Uffici  emittenti far
pervenire  agli  Uffici  di  ragioneria  sopra  indicati,  con  largo
anticipo rispetto alla data suddetta tutti gli elementi necessari per
provvedere ai pagamenti di che trattasi.
   Resta  da  aggiungere  che  negli  ultimi 10 giorni di dicembre e'
confermata  la  possibilita' di emettere, con una nuova numerazione a
partire dal numero 1, ruoli di spese fisse, per poter tempestivamente
pagare  la  prima  rata  con  scadenza  ai  primi del mese di gennaio
dell'anno successivo.
   Sara'  compito tuttavia sempre dell'Amministrazione e degli Uffici
emittenti  inviare  tali titoli con separati elenchi evidenziando che
trattasi di "esercizio finanziario 2005".

   B) Ordini di accreditamento in conto dell'esercizio 2005.

   ((  Gli  ordini  di  accreditamento,  che  verranno  emessi  dalle
Amministrazioni  in  conto  dell'esercizio 2005 e che potranno essere
registrati  dagli  Uffici  Centrali  di  Bilancio  e dalle Ragionerie
Provinciali,   a   partire  dalla  data  di  apertura  dell'esercizio
finanziario  2005,  saranno  trasmessi,  ad  iniziare dal 29 dicembre
2004,  alla Banca d'Italia che li rendera' disponibili per le Sezioni
di  tesoreria  provinciale  il  primo  giorno  lavorativo del mese di
gennaio 2005. ))

   C) Debito pubblico.

   Per  l'esatta  imputazione  dei pagamenti di debito pubblico si fa
riferimento  alla  circolare n. 1523, del 13 marzo 1981, con la quale
la  Direzione  generale  del  debito  pubblico ( ora Dipartimento del
tesoro  -  Direzione  II ) ha comunicato le variazioni apportate, con
decreto  ministeriale  del 9 aprile 1981, ai paragrafi 229, 230, 231,
delle Istruzioni generali sui servizi del debito pubblico.
   Al  riguardo si precisa che l'imputazione in conto competenza o in
conto   residui   dei  pagamenti  di  debito  pubblico,  deve  essere
effettuata in base alla data di scadenza delle rate di interesse o di
pagabilita' dei premi o di rimborsabilita' del capitale.
   Gli  interessi,  i premi ed i capitali per il rimborso pagabili il
1°   gennaio   2005   fanno  parte  della  competenza  dell'esercizio
finanziario  2005,  in quanto solamente dalla predetta data diventano
esigibili.

              PRESCRIZIONE E PERENZIONE AMMINISTRATIVA

   La  legge 7 agosto 1975, n.428, precedentemente citata, per quanto
concerne  la  prescrizione  delle rate di stipendi, pensioni ed altri
assegni,  dispone  all'art.2  che il primo comma dell'art.2 del regio
decreto - legge 19 gennaio 1939, n.295, sia sostituito dai seguenti:
   "Le  rate  di  stipendio  e  di  assegni  equivalenti,  le rate di
pensione e gli assegni indicati nel decreto - legge luogotenenziale 2
agosto  1917,  n.1278,  dovuti  dallo  Stato,  si  prescrivono con il
decorso di cinque anni.
   Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate
e   differenze   arretrate   degli   emolumenti  indicati  nel  comma
precedente,  spettanti  ai  destinatari o loro aventi causa e decorre
dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere ".
   Per  la  prescrizione  dei  ratei  di stipendi e pensioni, rimasti
insoluti  a  seguito del decesso degli aventi diritto, si rinvia alle
apposite  istruzioni  impartite  dal Ministero del Tesoro - Direzione
generale dei servizi periferici, con le circolari n. 4 del 5 novembre
1985 e n. 23 del 5 marzo 1986.
   Per  quanto  riguarda la perenzione occorre ricordare che il primo
comma  dell'art.36 della legge di contabilita' generale, tenuto conto
dell'art.39  della legge 7 agosto 1982, n. 526, prevede quanto segue:
"  i  residui  delle  spese  correnti  non  pagati  entro  il secondo
esercizio  successivo  a  quello in cui e' stato iscritto il relativo
stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli
concernenti  spese  per  lavori,  forniture  e servizi possono essere
mantenuti  in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in
cui  e'  stato  iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate
possono  riprodursi  in  bilancio  con  riassegnazione  ai pertinenti
capitoli degli esercizi successivi".
   Riguardo poi ai residui provenienti da spese in conto capitale, si
fa  presente  che il 2 comma dell'art. 36 innanzi ricordato, e' stato
da  ultimo  cosi'  modificato  dalla  legge 31 ottobre 2002 n. 246 di
conversione  del  decreto - legge 6 settembre 2002, n. 194: "Le somme
stanziate  per  spese  in  conto capitale non impegnate alla chiusura
dell'esercizio  possono  essere mantenute in bilancio, quali residui,
non  oltre  l'esercizio successivo a quello cui si riferiscono, salvo
che  si  tratti  di  stanziamenti  iscritti  in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso, il periodo di conservazione e' protratto di
un  anno".  Inoltre,  per  effetto  della legge n. 246 del 31 ottobre
2002,  di  conversione di detto decreto-legge, e' stato introdotto il
comma  6  bis  il  quale,  in  via  transitoria, dispone che le somme
stanziate  per  spese  in  conto  capitale  nell'esercizio  2002  non
impegnate   alla   chiusura   dell'esercizio  medesimo,  nonche'  gli
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in
vigore  nell'ultimo  quadrimestre dell'esercizio 2001, possono essere
mantenuti   in   bilancio,   quali   residui,   fino   alla  chiusura
dell'esercizio  2004.  Le somme stanziate per spese in conto capitale
nell'esercizio   2003  non  impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio
medesimo,  nonche' gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
2002,  possono  essere  invece  mantenuti in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell'esercizio 2005.
   Infine,  si  ritiene opportuno ricordare che il successivo comma 7
abroga tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36
anzidetto e riduce ad un solo esercizio finanziario il termine di cui
all'articolo 54, comma 16 della legge 449/97.
   Per  una  corretta  applicazione  di  tale  norma  si rinvia, poi,
all'annuale  circolare  del  Dipartimento  della  Ragioneria generale
dello  Stato  concernente  l'accertamento  dei  residui  passivi alla
chiusura dell'esercizio.
   In  merito all'istituto della perenzione occorre inoltre ricordare
la modifica apportata dall'art. 12 della legge 17 maggio 1999, n.144,
al   terzo   comma  dell'art.  36  della  legge  di  contabilita',  e
precisamente:  "I residui delle spese in conto capitale, derivanti da
importi  che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o
in  compenso  di  opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti,
non  pagati  entro il settimo esercizio successivo a quello in cui e'
stato  iscritto  il  relativo stanziamento, si intendono perenti agli
effetti  amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono riprodursi in
bilancio  con  riassegnazione  ai  pertinenti capitoli degli esercizi
successivi  ". Ovviamente seguono la stessa disciplina delle spese in
conto  capitale  quelle  spese  correnti  che, in base a disposizioni
contenute   nella   legge   di  bilancio  o  in  leggi  di  carattere
particolare,  sono  soggetti  al  disposto  del secondo e terzo comma
dell'art. 36 della legge di contabilita'.
   La perenzione non opera nei riguardi dei titoli di spesa che siano
stati  gia'  estinti  dalle  Sezioni  di  tesoreria  provinciale e si
trovino  tuttora contabilizzati tra i pagamenti in conto sospeso, per
mancanza della nuova imputazione. Per tali titoli gli Uffici centrali
del  bilancio  e  le  Ragionerie  provinciali  dello Stato competenti
dovranno   provvedere,   con  la  massima  sollecitudine,  alla  loro
sistemazione,  in  maniera  da  rendere  possibile la scritturazione;
naturalmente  detti  titoli  non  potranno  essere  restituiti fino a
quando non saranno prodotti in contabilita'.

                             PATRIMONIO

           CONTABILITA' DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI

            A) Contabilita' dei beni mobili patrimoniali

   Le  contabilizzazioni  di  tutte  le variazioni riguardanti i beni
mobili  patrimoniali  dovranno  essere  effettuate  nel  rispetto del
decreto  18  aprile  2002,  nonche'  della  circolare  n.  13  che ha
riguardato  la  ristrutturazione  del  Conto  generale del patrimonio
dello  Stato  in attuazione del decreto legislativo 279/1997; inoltre
occorre tenere presente il decreto del Presidente della Repubblica n.
254  del  4  settembre  2002,  che ha introdotto il nuovo Regolamento
concernente  le  gestioni  dei  consegnatari  e  dei  cassieri  delle
amministrazioni  dello  Stato,  e  la relativa circolare n. 32 del 13
giugno  2003  del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
emanata in merito per gli adempimenti degli uffici riscontranti.
   E'  da  tenere  presente,  comunque,  che sebbene emanate sotto la
vigenza del regolamento approvato con D.P.R. 30 novembre 1978, n. 718
trovano ancora applicazione le circolari n. 88 del 28 dicembre 1994 e
n.  30  del  12  maggio 1999 limitatamente alla suddivisione dei beni
mobili in "categorie".

   - Contabilita' modelli 98 C.G.

   Il  prospetto  delle  variazioni  annuali  dei beni mobili (mod.98
C.G.),  deve  essere  prodotto  dai consegnatari in originale e copia
(corredati  dei  buoni  di  carico  e  scarico - ex mod. 130 P.G.S. -
figlia,  con la relativa documentazione nonche' fotocopia autenticata
dallo   stesso  consegnatario  del  modello  96  C.G.  relativo  alla
movimentazione  riguardante  l'esercizio  considerato)  ((  entro  il
termine  del  15  febbraio 2005 )) al competente ufficio riscontrante
(Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria Provinciale dello Stato),
come  prescrive  l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 254 del 4 settembre 2002.
   Le  Amministrazioni  che  non ricadono nell'ambito di applicazione
del  ricordato Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e
dei  cassieri delle amministrazioni dello Stato (art. 2), sono tenute
ai  sensi  dell'art. 19, comma 6, a trasmettere il prospetto di dette
variazioni  nella  consistenza  dei  beni mobili ai competenti Uffici
centrali  del  bilancio  per  la  formazione  del  Conto generale del
patrimonio,  di  cui  all'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e
successive  modificazioni,  tenendo comunque conto di quanto previsto
dall'art. 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
   Si  ricorda  che,  agli  effetti  della compilazione di tale Conto
patrimoniale,  e'  necessario  che dai prospetti delle variazioni dei
beni  mobili  risultino distintamente per ciascun Ufficio, categoria,
nonche' relativi codici SEC '95:

- le consistenze iniziali dell'esercizio (( 2004; ))
- gli  aumenti  per nuovi acquisti con i fondi dell'esercizio (( 2004
  ))  (competenza o residui) con specificazione dei relativi capitoli
  di spesa;
- gli aumenti per oggetti ricevuti dagli altri Uffici;
- gli  aumenti  per prodotti di industrie (qualora risultino prodotti
  della lavorazione);
- gli  aumenti  per  sopravvenienze  e  rettificazioni contabili e di
  valore  (per  i  beni  acquistati  negli  anni  precedenti,  e  non
  contabilizzati  a suo tempo, non occorre operare la distinzione tra
  competenza  e  residui,  poiche'  gli  stessi  vanno inclusi tra le
  "sopravvenienze");
- le diminuzioni per vendite (indicando il capitolo d'entrata);
- le diminuzioni per cessioni ad altri Uffici;
- le  diminuzioni per impiego di dotazioni (qualora risultino materie
  prime impiegate nella lavorazione);
- le  diminuzioni  per  dismissioni,  rettificazioni  contabili  e di
  valore e consumi;
- le consistenze finali dell'esercizio (( 2004. ))

   In  particolare  nel  prospetto delle variazioni dei beni mobili i
consegnatari,   per   una   piu'  esatta  rilevazione  del  punto  di
concordanza   tra   la   situazione   patrimoniale  e  la  situazione
finanziaria, prevista dall'art. 22 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
dovranno  assicurarsi,  per i beni acquistati o venduti che risultino
assunti   in   consistenza  o  dimessi  nell'esercizio,  che  i  dati
finanziari  riportino  i  capitoli di spesa o di entrata presenti nel
bilancio dell'esercizio 2004, distintamente per competenza e residui;
ovviamente  occorrera'  verificare  che  tali  dati  corrispondano  a
pagamenti  o  a  riscossioni avvenuti nell'anno da rendicontare per i
quali  l'impegno  o l'accertamento siano a quest'ultimo contestuali o
precedenti  (per  i  pagamenti  o le riscossioni avvenuti in esercizi
anteriori  a  quello  rendicontato,  come  gia'  sopra  segnalato, e'
necessario   che  i  relativi  beni  vengano  contabilizzati  tra  le
sopravvenienze  o  le  insussistenze senza operare alcuna distinzione
tra competenza e residui).
   Quanto  alle  vendite,  va  segnalato  che gli stessi consegnatari
dovranno  contabilizzare  il  ricavo, quale movimento di entrata, con
l'annotazione  del capitolo risultante dalla quietanza di versamento,
mentre  le  differenze di valore, in piu' o in meno rispetto a quello
d'inventano,   dovranno   essere   riportate  tra  gli  aumenti  come
sopravvenienze o tra le diminuzioni come insussistenze.
   Infine  per i trasferimenti dei beni tra uffici statali dipendenti
da  Ministeri  diversi  ed  anche  dal medesimo Ministero, si ritiene
opportuno   richiamare   l'attenzione   degli   Uffici   riscontranti
sull'obbligo  di  allegare  necessariamente,  nella  contabilita' del
consegnatario   dell'ufficio  cedente,  il  buono  di  scarico  e  lo
scontrino   del   buono   di   carico  rilasciato  dal  consegnatario
dell'ufficio  ricevente. Ove a cio' non sia stato provveduto, anche a
seguito  di  rilievo  dell'ufficio  del consegnatario interessato, la
registrazione  contabile  relativa  all'operazione  non dovra' essere
considerata ai fini della immissione dei dati nel Sistema informativo
fino a quando la situazione non sia regolarizzata.
   Gli Uffici centrali del bilancio e le Ragionerie provinciali dello
Stato avranno cura, per il rispetto del termine del 15 febbraio 2005,
di adottare opportune iniziative al fine di acquisire i dati in tempo
utile per la loro immissione nel Sistema informativo del Dipartimento
della  Ragioneria generale dello Stato (( non oltre il termine del 31
marzo 2005. ))
   Trascorsa  tale  data  lo  stesso Sistema informativo considerera'
"inadempienti"  tutti  gli uffici per i quali non risulti inserita la
contabilita'.
   Al  fine  di  ottenere  una situazione reale circa il numero degli
uffici  inadempienti,  e' necessario che anche i modelli 98 C.G., che
non  presentano variazioni in corso d'esercizio, vengano inseriti nel
Sistema informativo sopra citato.
   ((  In merito, poi, ai consegnatari che hanno emesso i modelli 96,
98 e 130 per l'esercizio 2004 utilizzando la procedura informatizzata
"GECO"  -  di  cui  alla  circolare  n.41  del  15  novembre 2002 del
Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato - va aggiunto che
gli stessi sono esonerati dall'inviare i suddetti modelli agli Uffici
di  Ragioneria  competenti  al  controllo,  in  quanto saranno questi
ultimi Uffici che, nel verificare a video le scritture definitive dei
consegnatari, potranno stamparli. ))

   B) Contabilita' dei beni mobili demaniali.

   1)Beni mobili di valore culturale, biblioteche ed archivi.

   Come  e' noto, per effetto del 2 comma dell'art. 7 del Regolamento
di  contabilita' generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, 11. 827) sono
da  considerarsi  "immobili  agli effetti inventariali" i beni mobili
demaniali  di  proprieta'  dello  Stato  consistenti  in collezioni e
raccolte d'arte costituite da statue, disegni, stampe, medaglie, vasi
ed oggetti di valore artistico e storico, manoscritti, codici e libri
di  valore  artistico,  ecc., nonche' le pinacoteche e le biblioteche
"pubbliche " statali.
   Tali beni, a seguito della nuova classificazione introdotta con il
suddetto   decreto   interministeriale   18   aprile   2002,  vengono
attualmente raggruppati nel Conto generale del patrimonio dello Stato
nelle seguenti poste:

   - Beni storici;
   - Beni artistici;
   - Beni demo - etno - antropologici;
   - Beni archeologici;
   - Beni librari;
   - Beni archivistici;
   - Beni paleontologici;
   - Opere di restauro.

   Cio' premesso, si precisa che ai fini della loro contabilizzazione
nel  suddetto Conto patrimoniale gli Istituti e gli Uffici centrali e
periferici  del  Ministero  per i beni e le attivita' culturali e del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca sono
tenuti   a   compilare  il  prospetto  riassuntivo  delle  variazioni
(rispettivamente  il  modello  15  e  il modello 88) in ossequio alla
vigente  normativa  (Regio decreto 26 agosto 1927, n. 1917 e relative
istruzioni  al  31  maggio  1928),  avendo  cura  di  allegare a tali
modelli, in attesa della loro riformulazione in base alle indicazioni
contenute  nella  richiamata  circolare  n.  13 del 12 marzo 2003, un
prospetto   riepilogativo  circa  gli  elementi  che  attengano  alle
variazioni  avvenute  per  effetto  della gestione del bilancio o per
altre  cause nella consistenza dei beni, che abbiano come riferimento
la corrispondente posta patrimoniale di cui sopra.
   In  particolare  gli stessi Uffici devono corredare tali prospetti
di ogni notizia utile e piu' precisamente:

- per  le  operazioni  in  aumento,  distinguere gli importi dei beni
  acquistati con le disponibilita' di bilancio (indicando il capitolo
  di  spesa,  competenza e/o residui) da quelli di altra provenienza;
  per  questi  ultimi  distinguere altresi' l'importo complessivo dei
  beni  ricevuti  in dono, di quelli rinvenuti a seguito di lavori di
  scavo,  dei  beni  ricevuti  con autorizzazioni da altri Uffici o a
  norma  di  legge,  e  l'importo  complessivo delle sopravvenienze o
  rettificazioni e delle eventuali rivalutazioni;
- per le operazioni in diminuzione, distinguere l'importo complessivo
  dei   beni   discaricati   con   decreti   ministeriali,  l'importo
  complessivo  delle  insussistenze o rettificazioni nonche' dei beni
  ceduti  con  autorizzazioni  ad altri Uffici. Per quanto riguarda i
  beni  discaricati  con  i  suddetti  provvedimenti  ministeriali si
  ricorda   di   allegare   alla   contabilita'   la  copia  conforme
  dell'autorizzazione al discarico.

   E'  da  precisare che i richiamati modelli 15 e 88, da trasmettere
in   triplice   originale   ai   competenti   Uffici  centrali  delle
Amministrazioni  per  i beni e le attivita' culturali e del Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  (( entro il 10
gennaio  2005,  ))  una  volta riconosciutane la regolarita', vengono
inviati  debitamente  firmati  e  in duplice originale ai coesistenti
Uffici  centrali  del  bilancio  ((  entro il 21 febbraio 2005 )) per
consentire  la  successiva  acquisizione  al  Sistema informativo del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (( non oltre il 31
marzo 2005. ))

   2) Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio.

   Per  effetto  del  3  comma, sempre dell'art. 7 del Regolamento di
contabilita'  di  Stato,  sono altresi' da considerare "beni immobili
agli  effetti  inventariali" i beni demaniali costituiti dalle strade
ferrate possedute dallo Stato, insieme al materiale mobile necessario
per  il  loro  esercizio,  gestite direttamente o affidate a terzi in
concessione governativa.
   In  relazione  a  tali beni, la rendicontazione deve riguardare le
risultanze della voce SEC '95 "Strade ferrate e relativi materiali di
esercizio"  e degli allegati che la compongono, fermo restando che il
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  chiamato  a
predisporre,  come  richiesto  dalla  ripetuta circolare n. 13 del 12
marzo  2003,  modelli  di  rilevazione contabile che attengono a tali
beni  per  individuare  e trasmettere al coesistente Ufficio centrale
del  bilancio  le  informazioni  necessarie  per  conoscere  la  loro
consistenza  patrimoniale  e le variazioni intervenute nell'esercizio
2004;  qualora  non  si  sia provveduto, sara' necessario produrre un
prospetto   riepilogativo  circa  gli  elementi  che  attengano  alle
variazioni  avvenute per effetto del bilancio o per altre cause nella
consistenza   dei   beni,   non  ultimo  l'adozione  dei  criteri  di
valutazione    richiamati    all'art.    3   del   suddetto   decreto
interministeriale 18 aprile 2002.

   C) Contabilita' dei beni immobili patrimoniali e demaniali.

   ((  Le  Filiali delle Agenzie del demanio )) devono trasmettere in
duplice  copia  ((  entro  il  15  febbraio  2005, )) alle Ragionerie
provinciali  dello  Stato competenti per territorio, il mod. 91, come
modificato  dalla  circolare  n.  13/2003,  con  l'inserimento di una
colonna   per   l'indicazione  del  codice  SEC  '95  concernente  le
variazioni   alla   consistenza   immobiliare   per  l'anno  2004  da
rendicontare, unitamente al mod. 16 - riassunto delle scritture delle
vendite.
   Si  precisa  che  il  mod.  91  deve  essere corredato di una nota
esplicativa  delle  variazioni  in  aumento  o  in  diminuzione, onde
consentire  l'aggiornamento  delle  scritture tenute dalle Ragionerie
provinciali dello Stato.
   Devono    risultare   chiaramente   descritte,   con   dettagliate
indicazioni,  sia  le  cause  delle  variazioni  sia le provenienze o
destinazioni  dei beni. In particolare per la contabilizzazione delle
variazioni  riguardanti il carico derivante da lavori di manutenzione
straordinaria    effettuati    o    da   immobili   costruiti   dalle
Amministrazioni  della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti,
sara' necessario che il carico in questione risulti anche da appositi
elenchi da produrre contestualmente all'Ufficio centrale del bilancio
presso  le  Amministrazioni  predette  e a quello presso il Ministero
dell'economia e delle finanze.
   Per  le  operazioni  di scarico, poi, oltre alle indicazioni delle
cause  e  delle  destinazioni, nonche' agli estremi delle leggi e dei
provvedimenti  formali  che  giustificano  le  operazioni  di scarico
effettivo,  deve  essere  fornita  ogni  notizia  utile ai fini della
compilazione  delle  note  esplicative  da  introdurre  nelle  schede
patrimoniali. E da precisare in particolare la necessita' di indicare
i  movimenti  compensativi, che si originano tra partite diverse, per
un  cambio  di categoria o per un trasferimento tra l'Amministrazione
dell'economia   e  delle  finanze  e  quelle  della  difesa  o  delle
infrastrutture e dei trasporti.
   ((  Inoltre,  va  ricordato che nelle contabilita' di che trattasi
dovranno  essere riportati anche i valori dei beni aggiornati secondo
i  nuovi  criteri  di  valutazione stabiliti con il piu' volte citato
decreto 18 aprile 2002. ))
   Le  Ragionerie  provinciali  dello  Stato provvedono a riscontrare
entro  il (( 31 marzo 2005 )) le predette contabilita' con i registri
di consistenza, gli schedari e il mod. 23 bis a valore, nonche' con i
dati relativi all'anagrafe dei beni patrimoniali inseriti nel Sistema
informativo  del  Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
aggiornando  questi  ultimi con le variazioni, eventualmente non gia'
rilevate  nel corso dell'esercizio. Provvedono, quindi, a compilare e
a  trasmettere (( entro il 15 aprile 2005 )) all'Ufficio centrale del
bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il
prospetto riassuntivo dei modd.91, allegando copia del mod.91 stesso,
debitamente documentato della nota esplicativa e del mod. 16.
   A  tale  scopo  vengono  inviati alle Ragionerie provinciali dello
Stato da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze alcuni esemplari del predetto prospetto
riassuntivo secondo la classificazione dei beni medesimi disposta con
decreto  ministeriale  13 febbraio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 87 del
28 marzo 1984).
   L'Ufficio  centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia
e  delle finanze vigila e provvede alla sistemazione definitiva delle
variazioni ai fini della produzione delle schede patrimoniali.
   Per   quanto   concerne,   infine,   il   rapporto  finanziario  -
patrimoniale   in  ordine  alle  vendite  di  beni,  si  richiama  la
scrupolosa  osservanza  delle  disposizioni contenute nella circolare
della  Ragioneria generale dello Stato n. 78 del 14 dicembre 1970. In
particolare  e'  necessario  assicurare la concordanza, per il prezzo
ricavato dall'Erario per vendite effettuate nell'esercizio, tra:

a) mod.  91  C.G.  nella  colonna  denominata  "prezzo ricavato dalla
   vendita dell'esercizio in corso (colonna "12")";
b) mod. 16, rigo B;
c) prospetto  riepilogativo  ultima  colonna del quadro I e colonna 2
   del quadro II.

   Per    quanto   riguarda   il   prezzo   effettivamente   riscosso
nell'esercizio la concordanza dovra' essere assicurata tra:

   1. il mod. 16 rigo P;
   2. prospetto riassuntivo, colonna 4 del quadro II;
   3. mod. 91 informatico, causali D 10 e D 11.

   Ove  dette concordanze non si verifichino, e' necessario che siano
chiariti  i  motivi  delle  differenze,  particolarmente  per  quanto
attiene  alla  riscossione  di  somme  relative  a beni venduti e non
ancora  discaricati,  come  pure il discarico di immobili venduti, il
cui ricavo sia stato riscosso nel corso di esercizi precedenti.
   Sono  da  segnalare  peraltro  le  problematiche  derivanti  dalla
modifica  apportata  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997, n.237
dall'art.  1, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 novembre
1998, n.442 che ha di fatto disposto che le entrate sono riscosse dai
concessionari  del  servizio  di riscossione dei tributi senza tenere
conto  del vincolo di appartenenza alla circoscrizione in cui ha sede
l'ufficio  finanziario  competente. Cio' consente agli acquirenti dei
beni  immobili  dello Stato di versare il corrispettivo dovuto presso
il  concessionario  di  una  provincia  diversa  da  quella in cui e'
ubicato il cespite acquistato.
   Tale  situazione  non  permette  alle Ragionerie provinciali dello
Stato  di parificare i dati contenuti nella contabilita' patrimoniale
con quelli della contabilita' finanziaria.
   A  tal  fine,  come  richiesto  dal  Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato  al  Ministero delle finanze- Dipartimento del
territorio-  con  nota  n.  21316  del  26  aprile  2000,  le Filiali
dell'Agenzia  del demanio, avuta notizia dai competenti concessionari
dell'avvenuta   riscossione,   devono  comunicarla  alle  coesistenti
Ragionerie  provinciali  dello  Stato  per le opportune registrazioni
contabili  e  per la determinazione della corrispondenza tra il conto
finanziario e quello patrimoniale.
                                 ***
   Si ricorda, infine, che, gia' dall'esercizio 2003, una novita' per
il  Rendiconto  generale  e'  stata rappresentata dall'inclusione nel
Conto   generale   del   patrimonio   dei   beni  immobili  demaniali
suscettibili  di  utilizzazione  economica,  ai  quali,  per  effetto
dell'articolo  14, comma 2, del decreto legislativo n. 279/1997, sono
stati  estesi  criteri di valutazione basati su principi di carattere
economico,   successivamente  stabiliti  con  l'art.  3  del  decreto
interministeriale 18 aprile 2002.
   Pertanto,  ai fini della contabilizzazione dei valori dei predetti
beni,  per  quel  che  riguarda  i  cespiti  gestiti dall'Agenzia del
demanio,   le   Filiali  della  stessa,  ove  abbiano  provveduto  ad
individuare  i beni in questione e a valutarli in base agli anzidetti
criteri  cosi' come, peraltro, richiesto anche da questo Dipartimento
con  le  note  n.  109404  del  29 settembre 2003 (( e n. 11631 del 2
febbraio  2004  ))  -  avranno  cura di dare comunicazione dei dati -
desunti  dal  registro  inventano  mod.  23/D, come modificato con la
circolare  n. 13/2003, e concernenti, per ciascun bene, il codice SEC
'95, il numero d'ordine, la descrizione ed il valore - (( entro il 15
febbraio 2005 )) - alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti
per territorio.
   In modo analogo procederanno, per i beni di propria pertinenza, le
Amministrazioni  della  difesa, delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, per i beni e le
attivita' culturali ed i relativi uffici riscontranti.
   ((  Le  Ragionerie provinciali dello Stato, una volta effettuati i
dovuti  riscontri,  provvederanno  a comunicarli ai rispettivi Uffici
centrali  di  bilancio per il loro inserimento al Sistema Informativo
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. ))

                             **********


                   CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

19 novembre 2004     - Termine  ultimo,  da parte delle Amministra-
                     zioni  centrali, per l'invio ai competenti Uf-
                     fici  centrali  del  bilancio  dei  decreti di
                     assegnazione fondi emessi ai sensi della legge
                     17.8.1960, n.908.

22 novembre 2004     - Termine  ultimo,  da parte delle Amministra-
                     zioni  centrali e periferiche, per l'invio de-
                     gli ordini di accreditamento ai competenti Uf-
                     fici  centrali  del bilancio e alle Ragionerie
                     provinciali dello Stato.

3 dicembre 2004      - Termine  ultimo  entro  il  quale gli Uffici
                     centrali  del  bilancio trasmettono gli ordini
                     di  accreditamento  alla  Sezione di tesoreria
                     provinciale.

6 dicembre 2004      - Termine  ultimo  per  l'inoltro  agli Uffici
                     centrali di bilancio e alle Ragionerie provin-
                     ciali  dello  Stato competenti degli ordini di
                     pagare da parte delle Amministrazioni centrali
                     e periferiche.

17 dicembre 2004     - Termine ultimo per l'inoltro, via terminale,
                     da  parte degli Uffici centrali del bilancio e
                     delle  Ragionerie  provinciali dello Stato dei
                     mandati   informatici  al  Dipartimento  della
                     Ragioneria generale dello Stato I.G.E.P.A.;
                     - Termine  per l'invio alle Sezioni di tesore-
                     ria provinciale da parte delle Amministrazioni
                     emittenti,  degli  ordinativi tratti su ordini
                     di  accreditamento  per  i  quali  puo' essere
                     operato il trasporto;
                     - Termine  anche  per  l'invio alle Sezioni di
                     tesoreria provinciale di:
                       1. titoli tratti su ordini di accreditamento
                          non trasportabili con esclusione di quel-
                          li che  riguardano il pagamento di retri-
                          buzioni  o  il riversamento di ritenute o
                          il  versamento  al  bilancio  dello Stato
                          delle rimanenze sugli ordini di accedita-
                          mento inferiori ad euro 5,16 (vedi "Spese
                          da sistemare", lettera F);
                       2. ordinativi tratti sulle contabilita' spe-
                          ciali  e  tutti gli  altri  titoli emessi
                          dalle  Amministrazioni  periferiche, com-
                          presi quelli  emessi  su  ruoli  di spesa
                          fissa.

18 dicembre 2004     - Inizio  della  registrazione nelle scritture
                     del Sistema informativo del Dipartimento della
                     Ragioneria  Generale  dello Stato degli ordini
                     di pagare a carico dell'esercizio 2005 da par-
                     te degli Uffici  centrali del bilancio e delle
                     Ragionerie provinciali dello Stato competenti.

19 dicembre 2004     - Termine  per  l'accertamento  da  parte  dei
                     funzionari  delegati,  di rimanenze di importi
                     inferiori a euro 5,16 sulle rispettive apertu-
                     re di credito, al fine della comune estinzione
                     (vedi "Spese da sistemare", lettera F).

21 dicembre 2004     - Termine ultimo per l'accettazione dei manda-
                       ti informatici da  parte  delle  Sezioni  di
                     tesoreria provinciale;

22 dicembre 2004     - Data di avvio dell'inoltro alla Banca d'Ita-
                       lia  dei  mandati  informatici relativi agli
                       ordini  di  pagare  a  carico dell'esercizio
                       2005  perche'  siano  disponibili  presso le
                       Sezioni  di  tesoreria  provinciale il primo
                       giorno lavorativo del mese di gennaio 2005.

29 dicembre 2004       Data di inizio della trasmissione alla Banca
                       d'Italia,
                       (( che li rendera' disponibili per le
                       Sezioni di tesoreria  provinciale  il  primo
                       giorno lavorativo del  mese di gennaio
                       2005, ))
                       degli ordini di  accreditamento emessi dalle
                       Amministrazioni in conto dell'esercizio2005.

31 dicembre 2004     - Termine ultimo entro il quale possono essere
                       pagati gli  ordinativi  "trasportati" emessi
                       nell'esercizio precedente;
                     - Termine  ultimo per l'accettazione, da parte
                       degli Uffici centrali  del  bilancio e delle
                       Ragionerie provinciali dello Stato, di even-
                       tuali atti d'impegno ad  eccezione di quelli
                       derivanti da leggi  pubblicate  nel  mese di
                       dicembre;
                       Termine per il versamento, da parte dei fun-
                       zionari delegati, delle rimanenze  uguali  o
                       inferiori  ad  Euro  5,16 con imputazione al
                       capitolo  "entrate  eventuali e diverse" del
                       bilancio  del  Ministero su cui fanno carico
                       gli ordini di accreditamento emessi.

10 gennaio 2005      - Termine  per  l'invio,  agli Uffici centrali
                       del bilancio presso  i vari Ministeri  ed al
                       Dipartimento del tesoro - Direzione V (Uffi-
                       cio  I)  della  contabilita'  amministrativa
                       delle  entrate  da parte degli Uffici di ra-
                       gioneria e delle Agenzie fiscali;
                     - Termine ultimo per far pervenire alle Sezio-
                       ni  di  tesoreria  provinciale, da parte dei
                       funzionari  delegati,  la  richiesta per gli
                       ordini di accreditamento da trasportare;
                       Termine per l'invio dei prospetti riassunti-
                       vi  delle  variazioni  dei  beni  mobili  di
                       valore  culturale,  biblioteche  ed  archivi
                       (modelli 15 e 88)  ai competenti Uffici cen-
                       trali delle Amministrazioni per  i beni e le
                       attivita' culturali e  dell'istruzione, del-
                       l'universita' e della ricerca da parte degli
                       Istituti ed Uffici centrali e periferici;
                     - Termine  per  la restituzione da parte degli
                       Uffici  delle Poste italiane S.p.A. alle Se-
                       zioni di tesoreria provinciale dei documenti
                       sostitutivi  dei  mandati  informatici  ine-
                       stinti e perenti al 31 dicembre 2004;
                     - Data  di inizio per la restituzione da parte
                       delle Sezioni di  tesoreria provinciale alle
                       Amministrazioni  emittenti,  per  il tramite
                       degli  Uffici  centrali del bilancio e delle
                       Ragionerie provinciali dello Stato competen-
                 ti, degli  ordini di accreditamento (( cartacei ))
                       relativi  a  spese in conto capitale o assi-
                       milate per i quali non e' stato richiesto il
                       trasporto entro la predetta data.

14 gennaio 2005      - Termine previsto per la segnalazione via in-
                       formatica  da parte delle Sezioni di tesore-
                       ria  provinciale, del trasporto degli ordini
                       di accreditamento.

15 gennaio 2005      - Termine per l'inoltro alla Sezione regionale
                       della Corte dei conti limitatamente ai capi-
                       toli degli Uffici scolastici regionali e al-
                       la Corte  dei conti, per  le Amministrazioni
                       centrali da parte delle Direzioni provincia-
                       li dei  servizi  vari, degli elenchi mod. 63
                       C.G. delle spese fisse e pensioni prescritte
                       alla chiusura dell'esercizio.

20 gennaio 2005      - Termine  per  la trasmissione al Sistema in-
                       formativo  R.G.S., da parte dell'Amministra-
                       zione  centrale  della Banca d'Italia, di un
                       flusso informatico contenente l'elenco dei:
                          a) mandati  informatici rimasti inestinti
                             al 31 dicembre dell'esercizio di emis-
                             sione,  che non risultano piu' perenti
                             alla  stessa data, trasportati automa-
                             ticamente all'esercizio successivo;
                          b) mandati  informatici perenti che erano
                             pagabili presso gli sportelli delle
                             Sezioni di tesoreria provinciale;
                          c) mandati  informatici perenti che erano
                             assegnati per il pagamento agli uffici
                             delle Poste italiane S.p.a..

                       Inoltre, alla fine dei mesi di gennaio, feb-
                       braio  e  marzo, la predetta Amministrazione
                       centrale  segnala allo stesso Sistema infor-
                       mativo  R.G.S. i mandati di cui al punto c),
                       pagati  in  tempo  utile  dagli uffici delle
                       Poste italiane S.p.a.;

                     - Termine per l'inoltro, da parte delle Sezio-
                       ni  di  tesoreria provinciale, ai funzionari
                       che hanno ricevuto sub - anticipazioni, del-
                       l'elenco  degli  ordini  di prelievo rimasti
                       inestinti al 31 dicembre 2004;
                     - Termine  per  l'elaborazione dei mandati in-
                       formatici  inestinti da trasportare al nuovo
                       esercizio da  parte dell'Istituto incaricato
                       del servizio di tesoreria.

25 gennaio 2005      - Termine  per l'inoltro, da parte dei funzio-
                       nari  delegati,  alle Amministrazioni e agli
                       Uffici  centrali  del  bilancio nonche' alle
                       Ragionerie provinciali dello Stato competen-
                       ti, dei rendiconti delle aperture di credito
                       relative al II semestre.

31 gennaio 2005      - Termine  per l'inoltro, da parte dei funzio-
                       nari delegati alle Sezioni di tesoreria pro-
                       vinciale, di un prospetto, in duplice copia,
                       degli ordini di accreditamento in tutto o in
                       parte inestinti alla chiusura dell'esercizio;
                     - Termine  per l'inoltro, da parte dei funzio-
                       nari  delegati  agli Uffici centrali del bi-
                       lancio  e  alle Ragionerie provinciali dello
                       Stato competenti, degli elenchi 62 C.G. del-
                       le spese delegate insoddisfatte al 31 dicem-
                       bre 2004  e  da trasportare al nuovo eserci-
                       zio,  corredati  dell'elenco  analitico  dei
                       creditori e delle singole somme da pagare;

                     - Termine  per l'inoltro, da parte delle Dire-
                       zioni provinciali dei servizi vari, agli Uf-
                       fici centrali del bilancio presso le Ammini-
                       strazioni centrali e alle Ragionerie provin-
                       ciali  dello Stato delle citta' capoluogo di
                       regione  per gli Uffici scolastici regionali
                       degli  elenchi  delle  rate  o quote di rate
                       delle  spese fisse e pensioni rimaste da pa-
                       pagare al 31 dicembre 2004 e di quelle anda-
                       te  in perenzione amministrativa alla stessa
                       data.

10 febbraio 2005     - Termine per l'inoltro, da parte delle Sezio-
                       ni di tesoreria provinciale:
                         1. ai  funzionari delegati dell'elenco, in
                            doppio esemplare (mod.32-bis C.G.), de-
                            gli  ordinativi  tratti  su  ordini  di
                            accreditamento  e  rimasti  insoluti al
                            31  dicembre  2004  alla  chiusura del-
                            l'esercizio;
                         2. ai funzionari delegati titolari di con-
                            tabilita'  speciali, per l'annullamento
                            degli  ordinativi  tratti  sulle stesse
                            contabilita' rimasti inestinti alla fi-
                            ne  dell'esercizio  successivo a quello
                            di emissione e se riguardano ordinativi
                            tratti  su contabilita' speciali accesi
                            ad  Enti  militari, di quelli inestinti
                            alla  fine  dello  stesso  esercizio di
                            emissione;
                         3. agli Uffici centrali del bilancio e al-
                            le  Ragionerie  provinciali dello Stato
                            competenti, dell'elenco degli ordinati-
                            vi  tratti  su ordini di accreditamento
                            rimasti insoluti.

15 febbraio 2005     - Termine  ultimo  per  l'invio,  da parte dei
                       consegnatari, dei prospetti delle variazioni
                       annuali dei beni mobili patrimoniali mod. 98
                       C.G.  ai  competenti Uffici centrali del bi-
                       lancio  per gli uffici centrali, ed alle Ra-
                       gionerie  provinciali  dello  Stato  per gli
                       uffici periferici;
                     - Termine  ultimo  per l'inoltro, da parte dei
                       funzionari  delegati,  agli  Uffici centrali
                       del  bilancio  e alle Ragionerie provinciali
                       dello  Stato  competenti, degli elenchi sup-
                       pletivi  delle spese delegate insoddisfatte,
                       non  iscritte  per  circostanze  particolari
                       negli elenchi principali mod. 62 C.G. invia-
                       ti nel mese di gennaio;
                     - Termine  ultimo per l'invio in duplice copia
                       alla  Ragionerie  provinciali  dello  Stato,
                       competenti per territorio, dei modd. 91 del-
                       le variazioni annuali alla consistenza immo-
                       biliare  da parte delle Filiali dell'Agenzia
                       del demanio;
                     - Termine  ultimo  per l'invio alle Ragionerie
                       provinciali  dello Stato competenti per ter-
                       ritorio, da parte delle Filiali dell'Agenzia
                       del  demanio  dei dati, desunti dal registro
                       inventario mod. 23 D (come modificato con la
                       circolare  n. 13/2003), relativi ai beni im-
                       mobili  demaniali  di propria pertinenza su-
                       scettibili di utilizzazione economica;
                     - Termine  ultimo  per l'invio agli Uffici ri-
                       scontranti,  da  parte delle Amministrazioni
                       della  difesa,  delle  infrastrutture  e dei
                       trasporti, dell'istruzione, dell'universita'
                       e della ricerca, dell'ambiente e della tute-
                       la  del territorio e per i beni e le attivi-
                       ta'  culturali dei dati relativi ai beni de-
                       maniali, di propria pertinenza, suscettibili
                       di utilizzazione economica.

21 febbraio 2005     Termine  per  l'invio agli Uffici centrali del
                     bilancio  presso le Amministrazioni per i beni
                     e  le  attivita'  culturali e dell'istruzione,
                     dell'universita' e della ricerca dei prospetti
                     riassuntivi  delle  variazioni dei beni mobili
                     demaniali  di valore culturale, biblioteche ed
                     archivi (modelli 15 e 88).

31 marzo 2005        - Termine  ultimo per l'effettuazione, tramite
                       il Sistema informativo del Dipartimento del-
                       la  Ragioneria  generale  dello Stato, delle
                       prenotazioni  per  modifica  di  imputazione
                       nonche'  di  riduzione dell'importo o annul-
                       lamento  delle  quietanze  di versamento, da
                       parte  degli Uffici centrali del bilancio e
                       delle Ragionerie provinciali dello Stato;

                     - Termine  entro  il quale gli Uffici centrali
                       del  bilancio  e  le  Ragionerie provinciali
                       dello Stato sono tenute a far pervenire alle
                       Sezioni  di tesoreria provinciale competenti
                       gli originali delle quietanze da variare;

                     - Termine  ultimo  per  l'inoltro  agli Uffici
                       centrali del bilancio e alle Ragionerie pro-
                       vinciali  dello  Stato  competenti, da parte
                       delle Sezioni di tesoreria provinciale, del-
                       le  comunicazioni dei titoli di spesa in li-
                       mite di perenzione pagati in tempo utile;
                     - Termine  per  il versamento in tesoreria, da
                       parte  dei  funzionari delegati, delle somme
                       residuate e non utilizzate alla chiusura del
                       rendiconto suppletivo;

                     - Termine  ultimo  per l'immissione al Sistema
                       informativo dei dati relativi alle variazio-
                       ni avvenute nella consistenza dei beni mobi-
                       li  patrimoniali  da parte degli Uffici cen-
                       trali  del  bilancio e delle Ragionerie pro-
                       vinciali dello Stato;

                     - Termine  ultimo  per l'immissione al Sistema
                       informativo  del Dipartimento della Ragione-
                       ria  generale  dello Stato dei dati relativi
                       alle  variazioni  avvenute nella consistenza
                       dei beni mobili demaniali di valore cultura-
                       le,  biblioteche  ed archivi (mod. 1 5 e 88)
                       da  parte degli Uffici centrali del bilancio
                       presso  le  Amministrazioni  per i beni e le
                       attivita'  culturali e dell'istruzione, del-
                       l'universita' e della ricerca;

                     - Termine ultimo per le Ragionerie provinciali
                       dello Stato per provvedere al riscontro del-
                       le  contabilita'  dei beni immobili patrimo-
                       niali (modd. 91 e 16) con i registri di con-
                       sistenza,  gli  schedari  e il mod. 23 bis a
                       valore,  nonche' con l'anagrafe dei beni im-
                       mobili  patrimoniali  inseriti  nel  Sistema
                       informativo  del Dipartimento della Ragione-
                       ria generale dello Stato;

                     - Termine  tassativo  per la presentazione, da
                       parte  dei  funzionari delegati, agli Uffici
                       centrali del bilancio e alle Ragionerie pro-
                       vinciali  dello  Stato competenti del rendi-
                       conto suppletivo dei pagamenti disposti sul-
                       le  aperture  di  credito non ancora erogate
                       alla chiusura dell'esercizio.

14 aprile 2005       - Termine  ultimo  per le Sezioni di tesoreria
                       provinciale di eseguire le variazioni da ap-
                       portare ai versamenti, prenotate dagli Uffi-
                       ci  centrali del bilancio e dalle Ragionerie
                       provinciali dello Stato.

15 aprile 2005       - Termine ultimo per l'inoltro alle Sezioni di
                       tesoreria  provinciale, da parte dei funzio-
                       nari delegati, del prospetto degli ordini di
                       accreditamento in tutto o in parte inestinti;
                     - Termine  per  provvedere, da parte delle Ra-
                       gionerie  provinciali dello Stato, all'invio
                       all'Ufficio  centrale del bilancio presso il
                       Ministero  dell'economia e delle finanze del
                       prospetto  riassuntivo  dei  modelli 91, con
                       allegata  copia  del mod. 91 stesso, debita-
                       mente  documentato  della nota esplicativa e
                       del  mod. 16,  relativi ai beni immobili pa-
                       trimoniali.

20 aprile 2005       - Termine  ultimo  per le Sezioni di tesoreria
                       provinciale  per  rendere disponibili al Si-
                       stema  informativo  del  Dipartimento  della
                       Ragioneria generale dello Stato le variazio-
                       ni di entrata effettuate;

                     - Termine ultimo per la trasmissione, da parte
                       delle Sezioni di tesoreria provinciale:
                          1. agli  Uffici  di  controllo centrali o
                             regionali della Corte dei conti, degli
                       ordini di accreditamento (( cartacei )) con-
                             cordati,  chiusi, ridotti o annullati,
                             completi del  mod. 34 C.G. (ordinativi
                             inestinti);
                          2. all'Ufficio  centrale  del  bilancio o
                             alla Ragioneria provinciale dello Sta-
                             to  competente  due copie del suddetto
                             modello 34  C.G.,  di cui una da inol-
                             trare all'Amministrazione che gestisce
                             il capitolo.

30 giugno 2005       - Termine  ultimo  per  l'emissione,  da parte
                       delle  Amministrazioni,  degli ordini di ac-
                       creditamento  per  la sistemazione contabile
                       degli ordinativi emessi e pagati negli eser-
                       cizi 2003  e precedenti e ancora scritturati
                       al conto sospeso "collettivi".

          MODELLI RICHIAMATI NELLA "NOTA TECNICA" E UFFICI

                    PREPOSTI ALLA LORO EMISSIONE

    Mod. 14 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)
Scheda prenotazione buoni e ordinativi su ordini di accreditamento.

Mod. 15 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

   Decreto  di riduzione degli ordini di accreditamento in tutto o in
parte inestinti alla chiusura dell'esercizio.

Mod.  15  Rag.  Cent. (a cura del Ministero per i beni e le attivita'
culturali)

   Prospetto  riassuntivo  delle  variazioni  annuali dei beni mobili
demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 16 (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

Riassunto delle scritture delle vendite dei beni immobili.

Mod. 23 bis (a cura delle Filiali dell'Agenzia del Demanio)

   Riepilogo a valore delle partite vigenti riguardanti beni immobili
discaricate nell'esercizio (appendice al mod. 23).

   Mod. 31 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

   Ordinativo di pagamento su ordine di accreditamento.

   Mod. 31 - bis C. G. (a cura del Funzionario delegato)

   Buono su ordine di accreditamento per prelevamento in contanti.

   Mod. 31 - ter C. G. e mod. 66 T (a cura delle Sezioni di tesoreria
provinciale)

   Elenco  degli ordinativi e dei buoni estinti tratti sull'ordine di
accreditamento  prodotto  automaticamente  dalle  stesse  Sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato.

   Mod. 31 - quater C. G. (a cura del Funzionario delegato)

   Buono speciale su ordine di accreditamento.

   Mod. 31 - quinquies C. G. (a cura del sub-funzionario delegato)

   Elenco di prelevamento su sub-anticipazione.

   Mod.   32  -  bis  C.  G.  (a  cura  delle  Sezioni  di  tesoreria
provinciale)

   Elenco  degli  ordinativi  su  ordine  di  accreditamento  rimasti
inestinti   alla  fine  dell'esercizio  e  trasportati  all'esercizio
successivo.

   Mod. 34 C. G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

   Elenco  degli ordini di accreditamento rimasti in tutto o in parte
inestinti.

   Mod. 62 C. G. (a cura del Funzionario delegato)

   Elenco    delle   spese   variabili,   d'ordine   e   obbligatorie
insoddisfatte alla chiusura dell'esercizio.

   Mod.  63  C.  G.  (a  cura delle Direzioni provinciali dei servizi
vari)

   Elenco  delle  rate  di  spese  fisse  perente  o  prescritte alla
chiusura dell'esercizio.

   Mod. 79 R. T. (a cura della Banca d'Italia)

   Elenco  dei  titoli  pagati  in  conto  sospeso in attesa di nuova
imputazione.

Mod.   88   Rag.   Cent.   (a  cura  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca)

   Prospetto  riassuntivo  delle  variazioni  annuali nei beni mobili
demaniali di valore culturale, biblioteche ed archivi.

Mod. 89 T (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

Schede di contabilita' speciale tenute dalla Banca d'Italia.

Mod.  91 (Nuova versione) e Mod. 91 informatico (a cura delle Filiali
dell'Agenzia del Demanio)

Situazione dei beni immobili disponibili alla fine dell'esercizio.

Mod. 98 C. G. - nuovo - (a cura dell'Ufficio del Consegnatario)

   Prospetto   per   "categoria"   e  classificazione  SEC  95  delle
variazioni annuali nella consistenza dei beni mobili patrimoniali del
singolo ufficio consegnatario.

   Mod. 100 T (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

   Elenco   dei   titoli  da  trasportare  e  di  quelli  colpiti  da
perenzione, distintamente per competenza e residui.

   Mod.108 C.G. (a cura delle Sezioni di tesoreria provinciale)

   Eventuali  segnalazioni  negative  desunte dai mod. 34 C.G. e mod.
31-bis C.G. da comunicare all'Ufficio centrale del bilancio.


BENI MOBILI PATRIMONIALI

TABELLA DI CORRISPONDENZA
   TRA "CATEGORIE" E
"CLASSIFICAZIONE SEC 95"

====================================================================
                                 Classificazione sec 95
--------------------------------------------------------------------
Categoria patrimoniale    liv. liv. liv. liv. liv. Descrizione
                           1    2    3    4    5
--------------------------------------------------------------------
            1              BA   AA   AA   HA   AA  MOBILI ED ARREDI
Beni mobili costituenti                            PER UFFICIO
la dotazione degli
uffici; beni mobili        BA   AA   AA   HA   BA  MOBILI ED ARREDI
delle tipografie,                                  PER   ALLOGGI  E
laboratori, officine,                              PERTINENZE
centri meccanografici,
elettronici con relativi   BA   AA   AA   HA   CA  MOBILI ED ARREDI
supporti e pertinenze                              PER LOCALI AD USO
non aventi carattere                               SPECIFICO
riservato; beni mobili
di ufficio costituenti     BA   AA   AA   GA   AA  MACCHINARI PER
le dotazioni di                                    UFFICIO
ambulatori di qualsiasi
tipo                       BA   ZZ   ZZ   ZZ   ZA  CLASSIFICAZIONE
                                                   RESIDUALE
                                                   RELATIVA ALLA 1
                                                   CATEGORIA
--------------------------------------------------------------------
            2              BA   AA   AA   IA   AA  LIBRI E
Libri e pubblicazioni                              PUBBLICAZIONI
sia ufficiali (raccolta
annua delle Gazzette       BA   AA   AA   IA   BA  MATERIALE
Ufficiali e degli atti                             MULTIMEDIALE
normativi della Repub-
blica Italiana, dei        BA   AA   AA   IA   CA  ALTRI
bollettini ufficiali,
ecc.) sia non ufficia-     BA   ZZ   ZZ   ZZ   ZB  CLASSIFICAZIONE
li, costituenti la                                 RESIDUALE
dotazione dell'ufficio.                            RELATIVA ALLA 2
(Non devono essere                                 CATEGORIA
inventariati in questa
categoria tutti i libri
e le pubblicazioni
acquistati per essere
distribuiti agli
impiegati quali
strumento di lavoro.
Questi devono essere
iscritti nel registro
dei beni di facile
consumo).
--------------------------------------------------------------------
            3              BA   AA   AA   GA   BA  IMPIANTI E
Materiale scientifico,                             MACCHINARI PER
di laboratorio, oggetti                            LOCALI AD USO
d'arte (quando non                                 SPECIFICO
devono essere conside-
rati "immobili" agli       BA   AA   AA   GA   CA  HARDWARE
effetti inventariali);
metalli preziosi,          BA   AA   AA   GA   DA  ALTRI IMPIANTI
strumenti musicali,                                E MACCHINARI
attrezzature tecniche
e didattiche. Attrez-      BA   AA   AA   GA   EA  ATTREZZATURE
zatura sanitaria
diagnostica, terapeu-      BA   AA   AA   OA   AA  STRUMENTI
tica, durevole per                                 MUSICALI
ambulatori medici.
                           BA   AA   BA   BA   AA  SOFTWARE

                           BA   AA   BA   BA   BA  ORIGINALI DI
                                                   OPERE ARTISTICHE
                                                   E LETTERARIE
                                                   NON SOGGETTE A
                                                   TUTELA

                           BA   BA   AA   AA   AA  MATERIALE PER
                                                   LABORATORI

                           BA   BA   AA   AA   BA  MATERIALE PER
                                                   OFFICINE

                           BA   CA   AA   AA   AA  PIETRE E METALLI
                                                   PREZIOSI

                           BA   CA   AA   AA   BA  OGGETTI DI
                                                   ANTIQUARIATO

                           BA   CA   AA   AA   CA  ALTRI OGGETTI DI
                                                   VALORE

                           BA   ZZ   ZZ   ZZ   ZC  CLASSIFICAZIONE
                                                   RESIDUALE
                                                   RELATIVA ALLA 3
                                                   CATEGORIA
--------------------------------------------------------------------
            4              BA   AA   AA   PA   AA  ANIMALI

Beni assegnati alla        BA   AA   AA   PA   BA  VIGNETI, FRUTTETI
conduzione di fondi                                ED ALTRE
rustici. Macchine                                  PIANTAGIONI
e strumenti agricoli,                              PERMANENTI
nonche' gli animali
adibiti alla coltura       BA   BA   AA   BA   AA  PRODOTTI
dei fondi. Animali                                 INTERMEDI
di proprieta' dello
Stato.                     BA   BA   BA   AA   AA  PRODOTTI IN CORSO
                                                   DI LAVORAZIONE
                                                   RELATIVI A
                                                   COLTIVAZIONI ED
                                                   ALLEVAMENTI

                           BA   BA   BA   AA   BA  PRODOTTI IN CORSO
                                                   DI LAVORAZIONE

                           BA   BA   BA   AA   CA  ALTRI PRODOTTI
                                                   IN CORSO DI
                                                   LAVORAZIONE

                           BA   BA   CA   AA   AA  PRODOTTI FINITI

                           BA   ZZ   ZZ   ZZ   ZD  CLASSIFICAZIONE
                                                   RESIDUALE
                                                   RELATIVA ALLA 4
                                                   CATEGORIA
--------------------------------------------------------------------
            5              BA   AA   AA   GA   FA  ATTREZZATURE E
Armamenti; strumenti                               MACCHINARI PER
protettivi,                                        ALTRI USI
equipaggiamenti, ecc.                              SPECIFICI
(Le divise, gli effetti
di vestiario, le scarpe,   BA   AA   AA   HA   DA  ALTRI MOBILI ED
ecc. devono essere                                 ARREDI PER USO
contabilizzati nella                               SPECIFICO
categoria V fino a
quando non vengono         BA   AA   AA   MA   AA  ARMI LEGGERE
immessi in uso,
divenendo in tal modo      BA   AA   AA   MA   BA  ARMI PESANTI
beni di facile consumo).
                           BA   AA   AA   MA   CA  MEZZI TERRESTRI
                                                   DA GUERRA

                           BA   AA   AA   MA   DA  MEZZI AEREI DA
                                                   GUERRA

                           BA   AA   AA   MA   EA  MEZZI NAVALI DA
                                                   GUERRA

                           BA   AA   AA   NA   AA  EQUIPAGGIAMENTI
                                                   CIVILI

                           BA   AA   AA   NA   BA  EQUIPAGGIAMENTI
                                                   LOGISTICO-
                                                   MILITARI

                           BA   AA   AA   NA   CA  VESTIARI CIVILI

                           BA   AA   AA   NA   DA  VESTIARI MILITARI

                           BA   ZZ   ZZ   ZZ   ZE  CLASSIFICAZIONE
                                                   RESIDUALE
                                                   RELATIVA ALLA 5
                                                   CATEGORIA
--------------------------------------------------------------------
            6              BA   AA   AA   LA   AA  MEZZI DI
Automezzi, velivoli,                               TRASPORTO
natanti ed altri beni                              STRADALI LEGGERI
iscritti nei pubblici
registri                   BA   AA   AA   LA   BA  MEZZI DI
                                                   TRASPORTO
                                                   STRADALI PESANTI

                           BA   AA   AA   LA   CA  MEZZI DI
                                                   TRASPORTO AEREI

                           BA   AA   AA   LA   DA  MEZZI DI
                                                   TRASPORTO
                                                   MARITTIMI

                           BA   AA   AA   LA   EA  ALTRI MEZZI DI
                                                   TRASPORTO

                           BA   ZZ   ZZ   ZZ   ZF  CLASSIFICAZIONE
                                                   RESIDUALE
                                                   RELATIVA ALLA 6
                                                   CATEGORIA
--------------------------------------------------------------------
            7              BA   AA   AA   QA   AA  ALTRI BENI
Altri beni non                                     MATERIALI
classificabili                                     PRODOTTI
--------------------------------------------------------------------