IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246,  recante  «Regolamento  di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione»;
  Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante
«Attuazione   delle  direttive  89/391/CEE,  89/654/CEE,  89/655/CEE,
89/656/CEE,    90/269/CEE,    90/270/CEE,    90/394/CEE,   90/679/CEE
riguardanti  il  miglioramento  della  sicurezza  e  della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro»;
  Visto  il  decreto  legislativo  del 19 marzo 1996, n. 242, recante
«Modifiche  ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994,
n.  626,  recante  attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo
di lavoro»;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,
n.  37,  recante  «Regolamento  per  la  disciplina  dei procedimenti
relativi  alla  prevenzione  incendi,  a norma dell'art. 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
  Visto  il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri
generali  di  sicurezza  antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro»;
  Visto  il  proprio  decreto  4 maggio  1998,  recante «Disposizioni
relative  alle  modalita'  di  presentazione  ed  al  contenuto delle
domande  per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonche'
all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei
Vigili del fuoco»;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577,  nella
riunione n. 261 del 9 aprile 2003;
  Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte
installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del
requisito  essenziale  n.  2  «Sicurezza  in caso di incendio» devono
essere  conformi  a  quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
  Ritenuta  la  necessita'  di  provvedere  all'emanazione di norme e
criteri   per  l'installazione  e  la  manutenzione  dei  dispositivi
antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza;
  Espletata,  con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Oggetto - Campo di applicazione
  Il  presente  decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta
dei   dispositivi   di   apertura   manuale,  di  seguito  denominati
«dispositivi»,  delle  porte  installate  lungo le vie di esodo nelle
attivita'  soggette  al  controllo  dei  Vigili del fuoco ai fini del
rilascio  del  certificato  di  prevenzione  incendi,  quando  ne sia
prevista l'installazione.
  I  dispositivi  di  cui  al comma precedente devono essere conformi
alle  norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti,
secondo quanto disposto nel successivo art. 3.