Art. 2.
                             Definizioni
  Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai
riferimenti in premessa, come segue :
    a)  via  di  emergenza  (o via di esodo, o di uscita, o di fuga):
percorso  senza  ostacoli  al  deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
    b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
    c)  uscita  di  piano:  uscita  che  consente alle persone di non
essere  ulteriormente  esposte al rischio diretto degli effetti di un
incendio e che puo' configurarsi come segue:
      c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
      c.2)  uscita  che immette in un percorso protetto attraverso il
quale puo' essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
      c.3) uscita che immette su di una scala esterna;
    d)  luogo  sicuro:  luogo  dove  le  persone possono ritenersi al
sicuro dagli effetti di un incendio;
    e)  percorso  protetto:  percorso  caratterizzato da una adeguata
protezione  contro  gli  effetti  di un incendio che puo' svilupparsi
nella restante parte dell'edificio. Esso puo' essere costituito da un
corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.