Art. 2. Definizioni Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue : a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che puo' configurarsi come segue: c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale puo' essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c.3) uscita che immette su di una scala esterna; d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che puo' svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso puo' essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.