Art. 3. Criteri di installazione Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE. In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da meno di 10 persone; a.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26; b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b.1) l'attivita' e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 9 persone; b.2) l'attivita' non e' aperta al pubblico e la porta e' utilizzabile da piu' di 25 persone; b.3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con piu' di 5 lavoratori addetti.