Art. 3.
                      Criteri di installazione
  Ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 21 aprile
1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di
marcatura CE.
  In  particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche
regole   tecniche   di   prevenzione   incendi,  l'installazione  dei
dispositivi di cui all'art. 1 e' prevista nei seguenti casi:
    a)   sulle  porte  delle  vie  di  esodo,  qualora  sia  prevista
l'installazione  di  dispositivi  e  fatto  salvo  il disposto di cui
all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla
norma  UNI  EN  179  o  ad  altra  a  questa  equivalente, qualora si
verifichi una delle seguenti condizioni:
      a.1)   l'attivita'   e'  aperta  al  pubblico  e  la  porta  e'
utilizzabile da meno di 10 persone;
      a.2)  l'attivita'  non  e'  aperta  al  pubblico  e la porta e'
utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;
    b)   sulle  porte  delle  vie  di  esodo,  qualora  sia  prevista
l'installazione  di  dispositivi  e  fatto  salvo  il disposto di cui
all'art.  5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma
UNI  EN  1125  o  ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi
almeno una delle seguenti condizioni:
      b.1)   l'attivita'   e'  aperta  al  pubblico  e  la  porta  e'
utilizzabile da piu' di 9 persone;
      b.2)  l'attivita'  non  e'  aperta  al  pubblico  e la porta e'
utilizzabile da piu' di 25 persone;
      b.3)  i  locali  con  lavorazioni  e  materiali  che comportino
pericoli  di  esplosione  e specifici rischi d'incendio con piu' di 5
lavoratori addetti.