Art. 5.
            Termini attuativi e disposizioni transitorie
  I  dispositivi  non  muniti  di marcatura CE, gia' installati nelle
attivita'  di  cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a
cura  del  titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione
della  porta o modifiche dell'attivita' che comportino un'alterazione
peggiorativa  delle  vie  di  esodo  o  entro  sei anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  La  manutenzione  dei dispositivi di cui al comma precedente dovra'
comunque   garantire   il   mantenimento   della  loro  funzionalita'
originaria e dovra' essere effettuato quanto prescritto al punto c.3)
dell'art. 4.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entrera'  in  vigore novanta giorni dopo la
pubblicazione.
    Roma, 3 novembre 2004
                                                  Il Ministro: Pisanu