Art. 5. Termini attuativi e disposizioni transitorie I dispositivi non muniti di marcatura CE, gia' installati nelle attivita' di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attivita' che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovra' comunque garantire il mantenimento della loro funzionalita' originaria e dovra' essere effettuato quanto prescritto al punto c.3) dell'art. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione. Roma, 3 novembre 2004 Il Ministro: Pisanu