Art. 4.
  1. Ove, nel corso dell'attivita' di certificazione sia accertato, a
seguito  di  verifica  o  per  altra  via,  che l'organismo non abbia
mantenuto  i  requisiti  essenziali  di  cui  all'art. 2, comma 1 del
presente decreto, la designazione e' oggetto di immediata sospensione
o  revoca  in  applicazione  dell'art.  11  del  decreto dirigenziale
2 aprile 2003.
  2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni
del  decreto  2 febbraio  2002,  n.  23,  e  del decreto dirigenziale
2 aprile 2003.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

    Roma, 25 ottobre 2004

                                     Il capo del Dipartimento: Fumero