Art. 4. 1. Ove, nel corso dell'attivita' di certificazione sia accertato, a seguito di verifica o per altra via, che l'organismo non abbia mantenuto i requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto, la designazione e' oggetto di immediata sospensione o revoca in applicazione dell'art. 11 del decreto dirigenziale 2 aprile 2003. 2. Per quanto non espressamente specificato valgono le disposizioni del decreto 2 febbraio 2002, n. 23, e del decreto dirigenziale 2 aprile 2003. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2004 Il capo del Dipartimento: Fumero