Art. 10. Spese ammissibili e limiti di ammissibilita' E' ammessa al finanziamento, nel rispetto dei limiti d'importo indicati nella tabella 1 dell'allegato IV del regolamento CE n. 2792/99, la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario, comprovata da fatture quietanzate e/o dichiarazione liberatoria delle ditte fornitrici. Non sono ammissibili le spese sostenute per: I.V.A. se recuperabile; materiale usato compreso il montaggio; qualora siano reinstallate su una nuova nave le attrezzature recuperate dalla vecchia unita', le spese di installazione e di montaggio sono ammissibili sempre che siano regolarmente fatturate e pagate; acquisto di materiale non durevole, come cassette per pesce, vestiti, carburanti e lubrificanti; sostituzione degli attrezzi da pesca, salvo nei casi di restrizione tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a seguito di decisioni dell'Unione europea; investimenti realizzati in data anteriore al 1° gennaio 2002.