Art. 10.
            Spese ammissibili e limiti di ammissibilita'
  E'  ammessa  al  finanziamento,  nel  rispetto dei limiti d'importo
indicati  nella  tabella 1  dell'allegato IV  del  regolamento CE  n.
2792/99,   la   spesa   effettivamente  sostenuta  dal  beneficiario,
comprovata da fatture quietanzate e/o dichiarazione liberatoria delle
ditte fornitrici.
  Non sono ammissibili le spese sostenute per:
    I.V.A. se recuperabile;
    materiale usato compreso il montaggio; qualora siano reinstallate
su una nuova nave le attrezzature recuperate dalla vecchia unita', le
spese  di  installazione  e  di montaggio sono ammissibili sempre che
siano regolarmente fatturate e pagate;
    acquisto  di  materiale  non  durevole,  come cassette per pesce,
vestiti, carburanti e lubrificanti;
    sostituzione   degli   attrezzi  da  pesca,  salvo  nei  casi  di
restrizione  tecniche imposte ad alcuni attrezzi o metodi di pesca, a
seguito di decisioni dell'Unione europea;
    investimenti realizzati in data anteriore al 1° gennaio 2002.