Art. 11. Durata dei lavori L'inizio dei lavori dovra' essere comunicato al Ministero entro il termine indicato nel decreto di concessione del contributo, nello stesso decreto sara' indicato anche il termine di completamento dei lavori. E' consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il progetto presentato, di adattamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri funzionalmente equivalenti. La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto originario, mentre la minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, comporta la corrispondente diminuzione del contributo.