Art. 11.
                          Durata dei lavori
  L'inizio  dei lavori dovra' essere comunicato al Ministero entro il
termine  indicato  nel  decreto  di concessione del contributo, nello
stesso  decreto  sara' indicato anche il termine di completamento dei
lavori.
  E'  consentita la realizzazione in corso d'opera, fermo restando il
progetto   presentato,   di  adattamenti  tecnici  consistenti  nella
sostituzione  di  impianti,  macchinari,  attrezzature  previsti  nel
progetto con altri funzionalmente equivalenti.
  La  maggiore  spesa  sostenuta  non comporta aumento del contributo
rispetto  a  quello gia' assentito in sede di ammissione del progetto
originario,  mentre  la  minor  spesa  sostenuta  rispetto  a  quella
ammessa, comporta la corrispondente diminuzione del contributo.