Art. 12. Modalita' di erogazione dei contributi L'iniziativa si puo' ritenere conclusa quando il livello di realizzazione e' pari almeno al 70% della spesa ammessa. Il contributo puo' essere pagato al massimo in due rate. Un primo rateo puo' essere richiesto soltanto se il tasso di realizzazione e' pari almeno al 50% della spesa ammissibile. La richiesta di 1° rateo dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione: modello di cui all'allegato 2 del presente decreto; modelli A, B e C, allegati al presente decreto; estratto dei registri navi in costruzione; dichiarazione del Registro italiano navale (R.I.N.A.), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativa allo stato di avanzamento dei lavori (almeno al 50%) della spesa ammessa; fotocopia delle fatture debitamente quietanzate con allegata dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' delle stesse con gli originali. Per le fatture non quietanzate deve essere allegata dichiarazione liberatoria in originale delle ditte fornitrici. Per quanto attiene ai pagamenti in contanti, e' vietato l'uso del contante superiore ad euro 10.329,14 ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito in legge 5 luglio 1991, n. 197; certificato della Camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro. In sostituzione della richiesta di 1° rateo, i soggetti beneficiari possono richiedere un anticipo pari al 50% del contributo concesso, previa presentazione di una polizza fidejussoria, di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, o fidejussione bancaria, a garanzia dell'importo anticipato adottando l'allegato modello E. La richiesta del saldo o della totalita' del contributo in unica soluzione dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione: modello allegato 2 del presente decreto; modelli A, B, C e D, allegati al presente decreto; estratto dei Registri navi minori e galleggianti; certificato di stazza con la misurazione espressa in GT; dichiarazione del Registro italiano navale (R.I.N.A.), o di altro organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 95/57/CE, modificata dalla direttiva 97/58/CE, relativi alla lunghezza tra le perpendicolari misurata ai sensi del regolamento CE n. 2930/86 e successive modificazioni; certificato di radiazione della pesca relativo al M/P ritirato, sul quale deve essere indicato il numero di matricola UE e l'indicazione che l'imbarcazione non potra' piu' essere adibita alla pesca. per il saldo il beneficiario dovra' attenersi, per quanto attiene alla documentazione di spesa, alle stesse modalita' richieste per il primo rateo. certificato della camera di commercio o del tribunale ove si evince lo stato non fallimentare od altro. Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione dell'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 ottobre 2004 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 399