Art. 12.
               Modalita' di erogazione dei contributi
  L'iniziativa  si  puo'  ritenere  conclusa  quando  il  livello  di
realizzazione e' pari almeno al 70% della spesa ammessa.
  Il  contributo  puo' essere pagato al massimo in due rate. Un primo
rateo  puo' essere richiesto soltanto se il tasso di realizzazione e'
pari almeno al 50% della spesa ammissibile.
  La  richiesta di 1° rateo dovra' essere accompagnata dalla seguente
documentazione:
    modello di cui all'allegato 2 del presente decreto;
    modelli A, B e C, allegati al presente decreto;
    estratto dei registri navi in costruzione;
    dichiarazione del Registro italiano navale (R.I.N.A.), o di altro
organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della
direttiva  94/57/CE,  modificata  dalla  direttiva 97/58/CE, relativa
allo  stato  di  avanzamento  dei  lavori (almeno al 50%) della spesa
ammessa;
    fotocopia  delle  fatture  debitamente  quietanzate  con allegata
dichiarazione,  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, attestante la conformita' delle
stesse  con gli originali. Per le fatture non quietanzate deve essere
allegata   dichiarazione   liberatoria   in   originale  delle  ditte
fornitrici.  Per  quanto attiene ai pagamenti in contanti, e' vietato
l'uso   del   contante  superiore  ad  euro 10.329,14  ai  sensi  del
decreto-legge  3 maggio  1991,  n.  143, convertito in legge 5 luglio
1991, n. 197;
    certificato  della  Camera  di  commercio  o del tribunale ove si
evince lo stato non fallimentare od altro.
  In sostituzione della richiesta di 1° rateo, i soggetti beneficiari
possono  richiedere  un anticipo pari al 50% del contributo concesso,
previa  presentazione  di  una  polizza  fidejussoria,  di  cui  alle
lettere b)  e  c)  della legge 10 giugno 1982, n. 348, o fidejussione
bancaria,  a  garanzia  dell'importo  anticipato adottando l'allegato
modello E.
  La  richiesta  del  saldo o della totalita' del contributo in unica
soluzione dovra' essere accompagnata dalla seguente documentazione:
    modello allegato 2 del presente decreto;
    modelli A, B, C e D, allegati al presente decreto;
    estratto dei Registri navi minori e galleggianti;
    certificato di stazza con la misurazione espressa in GT;
    dichiarazione del Registro italiano navale (R.I.N.A.), o di altro
organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della
direttiva  95/57/CE,  modificata  dalla  direttiva 97/58/CE, relativi
alla   lunghezza   tra   le  perpendicolari  misurata  ai  sensi  del
regolamento CE n. 2930/86 e successive modificazioni;
    certificato  di  radiazione della pesca relativo al M/P ritirato,
sul   quale  deve  essere  indicato  il  numero  di  matricola  UE  e
l'indicazione  che l'imbarcazione non potra' piu' essere adibita alla
pesca.
    per il saldo il beneficiario dovra' attenersi, per quanto attiene
alla  documentazione di spesa, alle stesse modalita' richieste per il
primo rateo.
    certificato  della  camera  di  commercio  o del tribunale ove si
evince lo stato non fallimentare od altro.
  Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione dell'organo
di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 29 ottobre 2004
                                                Il Ministro: Alemanno

Registrato  alla  Corte  dei  conti  l'11  novembre  2004  Ufficio di
controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4,
foglio n. 399