Art. 7. Selezione delle domande Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria. Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base delle risorse finanziarie disponibili e dei sottoelencati parametri: 1. Progetti che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di pescherecci perduti per naufragio purche' sia stato rilasciato ai fini della licenza di pesca il nulla osta in corso di validita' ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (20 punti). 2. Progetti presentati dal richiedente di eta' inferiore ai 35 anni che dimostrano di esercitare da almeno 5 anni la professione di pescatore (15 punti, piu' un punto per ogni anno intero di esperienza oltre il quinto anno, fino ad un massimo di 20 punti). Si precisa al riguardo, che la dimostrazione di tale professionalita' deve essere documentata e dichiarata nella domanda (allegato 1-1). 3. Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca da strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca (10 punti). 4. Progetti presentati da societa' in cui uno dei caratisti e' donna (5 punti per una unita'; 10 punti per due unita', 15 punti per tre o piu' unita). 5. Progetti che prevedono una percentuale di ritiro maggiore, calcolato in termini di stazza (GT) e di potenza (KW) rispetto a quella fissata dai regolamenti comunitari (1 punto per ogni punto percentuale di ritiro in piu). 6. Progetti con offerta di ritiro di imbarcazioni di oltre 20 anni di eta' (1 punto per ogni anno intero di anzianita' oltre il ventesimo anno). Per quanto attiene alle unita' adibite alla pesca oceanica valgono i criteri di priorita' indicati nel decreto ministeriale 10 febbraio 2003.