Art. 7.
                       Selezione delle domande
  Ai progetti si applica la procedura valutativa a graduatoria.
  Le iniziative ammissibili sono selezionate sulla base delle risorse
finanziarie disponibili e dei sottoelencati parametri:
    1.  Progetti  che riguardano nuove costruzioni in sostituzione di
pescherecci  perduti  per  naufragio  purche' sia stato rilasciato ai
fini  della  licenza  di pesca il nulla osta in corso di validita' ai
sensi  dell'art.  13,  comma  1,  lettera c) del decreto ministeriale
26 luglio 1995 (20 punti).
    2.  Progetti  presentati  dal richiedente di eta' inferiore ai 35
anni  che dimostrano di esercitare da almeno 5 anni la professione di
pescatore (15 punti, piu' un punto per ogni anno intero di esperienza
oltre  il quinto anno, fino ad un massimo di 20 punti). Si precisa al
riguardo,  che  la dimostrazione di tale professionalita' deve essere
documentata e dichiarata nella domanda (allegato 1-1).
    3.  Progetti che comportano riconversione dei sistemi di pesca da
strascico o draga idraulica ad altri sistemi di pesca (10 punti).
    4.  Progetti  presentati  da societa' in cui uno dei caratisti e'
donna  (5 punti per una unita'; 10 punti per due unita', 15 punti per
tre o piu' unita).
    5.  Progetti  che  prevedono  una percentuale di ritiro maggiore,
calcolato  in  termini  di  stazza  (GT) e di potenza (KW) rispetto a
quella  fissata  dai  regolamenti  comunitari (1 punto per ogni punto
percentuale di ritiro in piu).
    6.  Progetti  con  offerta  di ritiro di imbarcazioni di oltre 20
anni  di  eta'  (1  punto per ogni anno intero di anzianita' oltre il
ventesimo anno).
  Per  quanto attiene alle unita' adibite alla pesca oceanica valgono
i  criteri di priorita' indicati nel decreto ministeriale 10 febbraio
2003.