Art. 2.
  1.  Al  comma  7  dell'art.  6  dell'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, le parole «per un
numero  massimo di sette unita» sono sostituite con le seguenti: «per
un numero massimo di cinque unita».
  2. La composizione della struttura commissariale di cui all'art. 2,
comma  5  dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 3198 del 23 aprile 2002,
come  integrata  dell'art.  6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente
del  Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e' aumentata
di un ulteriore componente.