Art. 2. 1. Al comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, le parole «per un numero massimo di sette unita» sono sostituite con le seguenti: «per un numero massimo di cinque unita». 2. La composizione della struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, come integrata dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e' aumentata di un ulteriore componente.