Art. 3. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato, ove ne ricorra la necessita', ad avvalersi delle ulteriori seguenti deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico anche comunitario: regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 133 e successive modifiche ed integrazioni; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 21, 25; legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 14 e 29 (limitatamente al comma 1, lettere f, f-bis e f-ter), 30 (limitatamente ai commi 6 e 6-bis), e comunque limitatamente alle disposizioni riferite agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria; decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 26, 39, 46 e 47; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate alla legge n. 109/1994; legge regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 56; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.