Art. 3.
  Per  la  realizzazione  degli  interventi  previsti  dalla presente
ordinanza,  il Commissario delegato e' autorizzato, ove ne ricorra la
necessita',  ad  avvalersi  delle  ulteriori  seguenti  deroghe  alla
normativa    vigente,    nel    rispetto    dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico anche comunitario:
    regio  decreto  8 maggio  1904, n. 368, articoli 133 e successive
modifiche ed integrazioni;
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 21, 25;
    legge  11  febbraio 1994, n. 109, articoli 14 e 29 (limitatamente
al comma 1, lettere f, f-bis e f-ter), 30 (limitatamente ai commi 6 e
6-bis),  e  comunque  limitatamente  alle  disposizioni riferite agli
appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;
    decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6;
    decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 26, 39, 46 e
47;
    decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per le parti collegate alla legge n. 109/1994;
    legge regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 56;
    decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23,
24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.