(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                   Al Presidente della Repubblica

    Il  comune  di  Volla  (Napoli), i cui organi elettivi sono stati
rinnovati  nelle  consultazioni  amministrative  del  16 aprile 2000,
presenta   forme  di  condizionamento  da  parte  della  criminalita'
organizzata    che   compromettono   la   libera   determinazione   e
l'imparzialita'    degli   organi   elettivi,   il   buon   andamento
dell'amministrazione  ed  il  funzionamento  dei  servizi,  con grave
pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.
    A  seguito  di  indagini  svolte  dai  competenti  organi e di un
provvedimento   giudiziario  emesso,  in  data  1° aprile  2003,  dal
tribunale  di  Napoli nei confronti di numerosi esponenti di sodalizi
criminali  operanti  nel  territorio  di  Volla,  che  evidenziava la
sussistenza  di  rapporti intercorrenti tra un consigliere comunale e
taluni  camorristi  locali,  il  prefetto  di Napoli ha disposto, con
provvedimento  in  data  7 agosto 2003, l'accesso presso il comune di
Volla,   ai  sensi  dell'art.  1,  quarto  comma,  del  decreto-legge
6 settembre  1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Dal  contesto  ambientale delineato nel provvedimento giudiziario
emerge che l'organizzazione criminosa ha il controllo delle forniture
di   calcestruzzo,   di   grossi   appalti,  attraverso  imprenditori
compiacenti,  ed alla stessa risale la responsabilita' di un episodio
intimidatorio  di  esplosione  di colpi di arma da fuoco in direzione
della casa municipale.
    Gli   accertamenti   svolti   tanto  dalle  competenti  autorita'
investigative  quanto  dalla  commissione  d'accesso, confluiti nella
relazione  commissariale  conclusiva  della  procedura, cui si rinvia
integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori
di  inquinamento  dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa
dell'influenza della criminalita' organizzata fortemente radicata sul
territorio,  pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della
cosa  pubblica  si  sia concretizzato nel favorire soggetti collegati
direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.
    L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle
scelte  amministrative  emergono  da  situazioni di coinvolgimento di
alcuni amministratori locali con esponenti della locale criminalita',
nei  cui confronti l'autorita' giudiziaria ha disposto l'applicazione
di  misure  cautelari.  Alcuni  di  questi  amministratori, peraltro,
risultavano  in  carica  in una decorsa consiliatura in cui figurava,
tra  i  consiglieri,  l'attuale  indiscusso  capocamorra destinatario
della predetta ordinanza. Da tali legami, consolidati nel tempo, sono
conseguite  attivita'  gestionali  nelle  quali viene riscontrato, in
sede di accesso, l'interesse della criminalita' organizzata.
    Un  primo  elemento  indiziario  si ricava dalla vicenda relativa
alla  realizzazione  delle  opere  afferenti il Piano di insediamento
produttivo;  in  tale  occasione  le  ditte assegnatarie dei lotti si
riunivano  in  un  consorzio  il cui compito era la realizzazione, la
gestione  e  la manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria  a  servizio dell'area P.I.P. A tal fine veniva stipulata,
tra l'amministrazione ed il consorzio, una convenzione, il cui schema
e'  stato  approvato,  con  delibera  del  consiglio  comunale. Viene
osservato,  in  proposito,  dall'organo  ispettivo, che il consorzio,
quale  concessionario dei lavori pubblici, avrebbe dovuto uniformarsi
alle  prescrizioni  previste  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109,
nonche'  alla  normativa  antimafia,  di  cui alla legge 13 settembre
1982, n. 646.
    In  palese  difformita'  alla  predetta  norma,  gia'  in fase di
progettazione,  la scelta del progettista non veniva preceduta da una
gara, come previsto dall'art. 17 della citata legge e dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
    Analoga violazione viene fatta rilevare in relazione all'incarico
di  esecuzione  delle  relative  opere,  conferito,  con procedura di
affidamento   diretto   e  quindi  in  difformita'  dei  principi  di
imparzialita',  ad  una  ditta, che era gia' gravata da provvedimento
interdittivo antimafia. Sintomatica al riguardo e' la circostanza che
il  sindaco,  in  virtu' del suo ruolo ricoperto nell'ambito di altro
organismo   pubblico,   sebbene   fosse  a  conoscenza  del  predetto
provvedimento,  ha  solo  dopo  un  lungo  lasso di tempo intimato al
consorzio  di interrompere ogni rapporto contrattuale con la predetta
ditta.
    Le    sopra    evidenziate   situazioni   di   omesso   controllo
sull'attivita'  svolta dal consorzio denotano un intreccio patologico
tra  l'amministrazione  e il sodalizio criminoso dal quale puo' farsi
fondatamente  discendere una gestione della cosa pubblica indirizzata
a  favorire,  seppure  indirettamente,  interessi  estranei  a quelli
dell'amministrazione.
    Ulteriore   vicenda   sintomatica   della   devianza  dell'azione
amministrativa del comune di Volla riguarda la riduzione della fascia
di  rispetto  cimiteriale  che,  per  i  conseguenti  riflessi  sulla
sistemazione   urbanistica  e  sulla  zonizzazione,  non  poteva  che
passare,  secondo  i  rilievi mossi dall'organo ispettivo, attraverso
una variante al piano regolatore generale.
    Nella  riduzione  della predetta fascia, deliberata dal consiglio
comunale,  sostanzialmente  sono  stati avvantaggiati quei fabbricati
costruiti nel tempo abusivamente, per i quali e' venuto a decadere il
vincolo  di  inedificabilita'  assoluta ai quali erano assoggettati e
che  ha  determinato  una  sanatoria di talune costruzioni, in ordine
alle quali l'attivita' repressiva dell'abuso, seppure avviata, non e'
mai stata portata a compimento.
    Emblematico  di  possibili favoritismi e' il riscontro effettuato
relativamente  agli  intestatari  dei  fabbricati  interessati  dalla
suddetta  riduzione:  in  ordine  ad  uno stabilimento industriale e'
emerso,  in  sede  di accertamento, il coinvolgimento del titolare in
vicende penali, tra cui associazione a delinquere ex art. 416 c.p., e
la  vicinanza  del  medesimo a pregiudicati di un sodalizio criminale
operante  in un centro limitrofo. Altro immobile risulta intestato ad
un  soggetto,  il  cui  fratello  e'  stato raggiunto da ordinanza di
custodia cautelare in carcere, con l'accusa di reato per associazione
mafiosa  ex  art.  416-bis  c.p.  Lo  stesso avrebbe svolto attivita'
estorsiva in favore del clan camorristico dominante.
    Ulteriore  segnale di possibile compressione esterna sugli organi
del  comune  viene  individuato  dalla commissione anche in relazione
alla  gestione del territorio con particolare riferimento al fenomeno
dell'abusivismo  edilizio,  per  il  quale  e'  stata riscontrata una
incredibile  inerzia  nella  fase  dell'esecuzione  di  provvedimenti
sanzionatori  di demolizione di manufatti abusivi e nel completamento
degli   atti   e  delle  relative  procedure.  Sul  punto  rileva  la
circostanza  che  sulla  situazione  di  inerzia, benche' fosse stata
stigmatizzata dal dirigente dell'ufficio tecnico, con un atto diretto
al   responsabile   del   procedimento,  al  sindaco,  all'assessore,
all'urbanistica  ed  al  segretario  generale  del  comune, non si e'
determinata una inversione di tendenza.
    La   cointeressenza  con  ambienti  malavitosi  si  desume  dalla
circostanza  che tra i destinatari delle ordinanze di demolizione non
eseguite  risultano  alcuni  soggetti vicini al clan camorristico. E'
singolare, altresi', che gran parte delle opere edilizie in questione
siano  state  eseguite  da  un costruttore e dal fratello di questi -
amministratore  unico  di  una  societa' - nei cui confronti e' stata
emessa  ordinanza  di custodia cautelare in camere per associazione a
delinquere di stampo mafioso ex art. 416-bis c.p.
    Ancora  con  riferimento all'attivita' di gestione del territorio
l'organo  ispettivo  ha riscontrato illegittimita' in ordine a talune
concessioni  edilizie  rilasciate  in  violazione  della normativa di
settore  ed a favore di soggetti che hanno rapporti di frequentazione
con  soggetti  gravati  da  pregiudizi  per  associazione  di  stampo
mafioso.
    Emergono,  altresi',  numerose anomalie nella vicenda relativa al
provvedimento    concessorio   rilasciato   ad   una   societa'   per
l'ampliamento  di un centro commerciale, che e' stato assentito anche
per  particelle  che ricadono in zone con vincolo di inedificabilita'
assoluta.  Risulta, altresi', che la ditta incaricata dell'esecuzione
dei  lavori  e'  la stessa societa', indirettamente collegata al clan
camorristico,  alla  quale  era stato conferito l'appalto delle opere
afferenti il piano di insediamento produttivo.
    Ulteriore  situazione  nella  quale  si intravedono gli interessi
della  criminalita' organizzata viene fatta risalire alla costruzione
della  strada  di  collegamento tra il parcheggio del suddetto centro
commerciale  e  la  viabilita'  pubblica, sia per il mancato rispetto
della  fascia di inedificabilita', sia per la carenza dello specifico
requisito  di  pubblica utilita' artatamente attribuito alla predetta
strada  che  e'  a  fondo  cieco  ed  utilizzabile esclusivamente per
raggiungere il centro commerciale.
    E'  sintomatica  di  forme  di  permeabilita'  dell'ente  al clan
criminale  dominante  la  circostanza  che  il  comune  abbia erogato
contributi  economici,  seppur  di  modesta entita', in favore di una
manifestazione  sportiva  intitolata  al  defunto  fratello  del capo
dell'omonimo  sodalizio  criminoso attivo sul territorio di Volla, la
cui  posizione  egemone nell'ambito della criminalita' organizzata e'
un fatto noto.
    Gli  elementi  fattuali  riscontrati  unitariamente  concorrono a
determinare un concreto pericolo di sviamento dell'attivita' comunale
dal perseguimento degli interessi dell'intera collettivita'.
    L'inosservanza   del   principio   di  legalita'  nella  gestione
dell'ente   e   l'uso   distorto   delle  pubbliche  funzioni,  hanno
compromesso  le  legittime  aspettative  della  popolazione ad essere
garantita  nella  fruizione  dei  diritti  fondamentali,  minando  la
fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.
    Il prefetto di Napoli, pertanto, con relazione del 5 agosto 2004,
che   qui   si   intende   integralmente   richiamata,   ha  proposto
l'applicazione  della  misura  di  rigore  prevista dall'art. 143 del
decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla quale il
Comitato  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica, nella seduta del
29 luglio 2004, ha espresso parere favorevole in tal senso.
    Successivamente,  a  seguito delle dimissioni rassegnate da oltre
la  meta'  dei  consiglieri,  il  prefetto  ha avvito la procedura di
scioglimento,  ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del
decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, ed ha sospeso, in data
20 settembre 2004, il consiglio comunale.
    Per  le  caratteristiche  che  lo  configurano,  il provvedimento
dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, puo' intervenire finanche quando si siano verificate le
situazioni  previste  dall'art. 141, come nella fattispecie a seguito
delle    dimissioni    di    oltre    la   meta'   dei   consiglieri,
differenziandosene per funzioni ed effetti.
    La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte
dello  Stato  sia  posto in essere un intervento mirato al ripristino
della  legalita'  mediante  il  recupero  della struttura pubblica al
servizio dei suoi fini istituzionali.
    Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere,
con  urgenza,  ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e
di  inquinamento  della  vita amministrativa e democratica dell'ente,
mediante  provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della
comunita' locale.
    La  valutazione  della  situazione  in  concreto  riscontrata, in
relazione  alla  presenza ed all'estensione dell'influenza criminale,
rende  necessario  che  la  durata  della  gestione commissariale sia
determinata in diciotto mesi.
    Ritenuto,   per  quanto  esposto,  che  ricorrano  le  condizioni
indicate  nell'art.  143  del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Volla
(Napoli),  si formula rituale proposta per l'adozione della misura di
rigore.

      Roma, 27 ottobre 2004

                                     Il Ministro dell'interno: Pisanu