LA CONFERENZA PERMANENTE
               PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
             E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 28 ottobre 2004:
PREMESSO che:
-  il  Decreto  Legislativo  30  dicembre 1992, n.502 "Riordino della
disciplina  in  materia  sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23
ottobre  1992, n.42" e successive modifiche ed integrazioni, all'art.
1,  comma  2,  vincola  l'erogazione  delle  prestazione  dei Livelli
essenziali  ed  uniformi di assistenza al rispetto dei principi della
dignita',  del  bisogno  di  salute, dell'equita' nell'accesso, della
qualita' delle cure e dell'appropriatezza;
-  il  Decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre
2001,   "Definizione   dei   livelli   essenziali   di   assistenza",
all'allegato   4   richiama   alla  necessita'  di  attuare  adeguati
interventi per promuovere l'appropriatezza;
-  il  Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, nei dieci progetti per la
strategia  del  cambiamento,  a  punto 1, individua tra gli obiettivi
strategici la promozione di migliori protocolli di appropriatezza per
i diversi livelli di assistenza;
CONSIDERATO che:
-   la  Diagnostica  per  Immagini  (DPI),  grazie  soprattutto  alla
rivoluzione  dei  rilevatari  di immagine e all'informatica, ha avuto
uno sviluppo tumultuoso negli ultimi trenta anni;
-  l'evoluzione  delle  tecnologie e delle conoscenze in campo medico
hanno modificato in maniera sostanziale la possibilita' di utilizzare
le   tecniche   di   Diagnostica  per  immagini  quali  necessari  ed
indispensabili supporti alla diagnosi, alla prognosi, al monitoraggio
della malattia e alla realizzazione di procedure interventistiche sia
diagnostiche, che terapeutiche;
- l'accresciuta offerta di prestazioni di diagnostica per immagini ha
pero' comportato negli anni una crescita della domanda non sempre del
tutto  giustificata,  che  ha  contribuito  in  maniera significativa
all'incremento delle liste di attesa;
-  il  ricorso  inappropriato  alle  prestazioni  di  diagnostica per
immagini  che  utilizzano  radiazioni ionizzanti comporta tra l'altro
un'indebita  irradiazione  del  paziente  ed  un  aumento  della dose
collettiva alla popolazione;
-  il  principio  dell'appropriatezza  delle prestazioni e' alla base
della  definizione  dei  livelli  essenziali di assistenza ed e' piu'
volte  ribadito nelle disposizioni seguite all'emanazione del decreto
di riordino della disciplina in materia sanitaria;
-  con  l'Accordo  Stato - Regioni del 22 novembre 2001, propedeutico
all'emanazione del D.P.C.M. 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli
di  assistenza",  al  punto  4.3  sono stati demandati alle Regioni i
criteri  e  le  modalita'  per contenere il ricorso e l'erogazione di
prestazioni   che  non  soddisfano  il  principio  di  appropriatezza
organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse, ed
analoghe  indicazioni  si ritrovano nell'allegato 4 al D.P.C.M. sopra
citato;
-  il  richiamo  alla  necessita'  del  rispetto  dell'appropriatezza
clinica,  in  particolare  per  quanto  riguarda  le  prestazioni che
utilizzano  radiazioni  ionizzanti  e  piu'  in  generale  per quanto
attiene  all'utilizzo di radiazioni ionizzanti nella pratica clinica,
e'  presente  nella  Direttiva  97/43  Euratom del Consiglio Europeo,
recepita  nella  normativa  italiana con il decreto legislativo n.187
del  2000, che stabilisce i principi generali di protezione sanitaria
delle  persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse
ad esposizioni mediche;
RILEVATO che le Regioni e le Province autonome il 30 marzo 2004 hanno
trasmesso  una  loro  proposta in ordine all'argomento, allo scopo di
pervenire  unitamente alle Amministrazioni centrali interessate ad un
documento   congiunto,   volto   ad  assolvere  ad  una  funzione  di
miglioramento  dell'appropriatezza  nell'erogazione delle prestazioni
di  diagnostica  per immagini, senza innovare sui previgenti "Livelli
essenziali  di  assistenza"  di  cui  al  DPCM del 29 novembre 2001 e
successive integrazioni e senza determinare alcun onere aggiuntivo di
spesa;
CONSIDERATO  che,  nella riunione in sede tecnica del 22 giugno 2004,
il  Ministero  della  salute  si e' impegnato a valutare il documento
regionale, al fine di concorrere alla sua stesura definitiva;
VISTA  la  proposta  di  accordo  in  oggetto,  come  presentata  dal
Ministero della salute in data, 15 settembre 2004, che tra l'altro:
-  costituisce  frutto  di  un  lavoro presso l'Agenzia per i Servizi
Sanitari  Regionali  (ASSR)  da  parte  di  una  Commissione  che  ha
rivisitato l'ultima edizione di "Making the
best  use  of  a  department  of  Clinical Radiology. Guide lines for
doctors",  elaborato  dal  Royal College of Radiology unitamente alla
Associazione  Europea  di  Radiologia  e  all'Associazione Europea di
Medicina Nucleare;
- e' stata validata e condivisa dalla Societa' Italiana di Radiologia
Medica (SIRM), dall'Associazione Italiana di Medicina Nucleare (AIMN)
e dall'Associazione Italiana di Neuroradiologia (AINR);
VISTO 1' art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
CONSIDERATO  che  in  corso  di  seduta  i Presidenti delle Regioni e
Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  si sono positivamente
espressi  ai  fini  del  perfezionamento del presente accordo, con la
richiesta  di  integrare il testo della pagina 9 dell'Allegato sub A,
paragrafo 3, come segue:
-  dopo  le  parole  "-  nella sesta e' riportata l'eventuale dose di
esposizione  alle  radiazioni.  Laddove  la  dose  di esposizione non
risulta  indicata,  significa  che  non ci sano dati sufficientemente
disponibili per fornire una indicazione ", inserire le parole " vista
anche la grande variabilita' nei tempi e nei modi di esecuzione ";
AQUISITO in corso di seduta l'assenso del Ministro della salute e dei
Presidenti  delle  Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
sul presente accordo;

                          SANCISCE ACCORDO
sulle  Linee  guida inerenti la diagnostica per immagini, nei termini
di  cui  agli  allegati  sub  A  e  sub  B  , che costituiscono parte
integrante del presente atto.

    Roma, 28 ottobre 2004
                                             Il presidente: LA LOGGIA
Il segretario: CARPINO