Art. 10. Istituzione di nuove Universita' «telematiche» non statali legalmente riconosciute 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal decreto interministeriale 17 aprile 2003 (Istruzione, universita' e ricerca - Innovazione e tecnologie) sulla base del quale e' stata disposta l'istituzione e l'accreditamento delle Universita' «telematiche»: a) «G. Marconi» di Roma; b) «TEL.M.A.» di Roma; con apposito decreto del Ministro sono determinate, sentito il Comitato, le linee guida per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni universitarie previste dal decreto stesso e abilitate al rilascio dei titoli accademici, in ossequio alle specifiche iniziative dell'U.E. nel settore dell'e-learning. 2. L'istituzione e l'accreditamento delle Universita' «telematiche» autorizzate a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003 e' disposta con decreto del Ministro, contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato a quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 17 aprile 2003.