Art. 10.
           Istituzione di nuove Universita' «telematiche»
                 non statali legalmente riconosciute
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  26 della legge
27 dicembre  2002,  n.  289 e dal decreto interministeriale 17 aprile
2003  (Istruzione,  universita' e ricerca - Innovazione e tecnologie)
sulla   base   del   quale   e'   stata   disposta   l'istituzione  e
l'accreditamento delle Universita' «telematiche»:
    a) «G. Marconi» di Roma;
    b) «TEL.M.A.» di Roma;
con  apposito  decreto  del  Ministro  sono  determinate,  sentito il
Comitato,  le  linee  guida  per il potenziamento e lo sviluppo delle
istituzioni  universitarie previste dal decreto stesso e abilitate al
rilascio   dei   titoli   accademici,  in  ossequio  alle  specifiche
iniziative dell'U.E. nel settore dell'e-learning.
  2. L'istituzione e l'accreditamento delle Universita' «telematiche»
autorizzate  a  rilasciare i titoli di studio aventi valore legale di
cui  al  decreto  interministeriale  17 aprile  2003  e' disposta con
decreto  del Ministro, contestualmente all'approvazione dello statuto
e    del   regolamento   didattico   di   Ateneo.   Il   mantenimento
dell'accreditamento  e'  subordinato  a  quanto previsto dall'art. 7,
commi 3 e 4, del decreto interministeriale 17 aprile 2003.