Art. 11. Interventi per la razionalizzazione del sistema 1. Con decreto del Ministro, acquisita la relazione tecnica del Nucleo di valutazione e sentiti i pareri del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Comitato, previa stipula di accordi di programma con l'Universita' interessata, gli enti locali, la regione e gli eventuali enti pubblici e privati coinvolti, puo' essere disposta la trasformazione di una Universita' non statale in Universita' statale. 2. L'accordo di programma di cui al comma 1 detta disposizioni in ordine all'organizzazione delle strutture didattiche, all'inquadramento del personale (docente, tecnico e amministrativo), alla devoluzione del patrimonio mobiliare e immobiliare, al mantenimento dell'assegnazione degli immobili concessi in uso, agli impegni assunti dagli enti di cui al comma 1, nonche' agli altri rapporti giuridici attivi e passivi. 3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, relativi alle iniziative, che coinvolgono strutture didattiche di Universita' statali, con parere favorevole nell'ambito della relazione tecnica del Comitato di cui all'art. 9, comma 1.