Art. 11.
           Interventi per la razionalizzazione del sistema
  1.  Con  decreto  del  Ministro, acquisita la relazione tecnica del
Nucleo  di  valutazione  e  sentiti  i  pareri del Comitato regionale
(ovvero  provinciale) di coordinamento e del Comitato, previa stipula
di  accordi  di  programma  con  l'Universita'  interessata, gli enti
locali, la regione e gli eventuali enti pubblici e privati coinvolti,
puo' essere disposta la trasformazione di una Universita' non statale
in Universita' statale.
  2.  L'accordo  di programma di cui al comma 1 detta disposizioni in
ordine     all'organizzazione     delle     strutture     didattiche,
all'inquadramento  del personale (docente, tecnico e amministrativo),
alla   devoluzione   del   patrimonio  mobiliare  e  immobiliare,  al
mantenimento  dell'assegnazione  degli immobili concessi in uso, agli
impegni  assunti  dagli  enti  di  cui al comma 1, nonche' agli altri
rapporti giuridici attivi e passivi.
  3.  Le  procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresi', per
la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, lettera
a),  del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, relativi
alle  iniziative, che coinvolgono strutture didattiche di Universita'
statali,  con  parere  favorevole nell'ambito della relazione tecnica
del Comitato di cui all'art. 9, comma 1.