Art. 12. Uffici per il trasferimento delle conoscenze Universita-aziende (industrial liaison office) 1. Al fine di sostenere le azioni per la valorizzazione e la diffusione dei risultati di ricerca ed il loro utilizzo nei processi produttivi caratterizzati da un alto indice di innovazione, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - 2005 Euro 1.500.000 2006 Euro 2.500.000 2. Gli importi di cui al comma 1, sono assegnati, in regime di cofinanziamento, alle Universita' statali per la costituzione o il sostegno di «industrial liaison office» aventi i seguenti compiti: avviare sistematici rapporti con il tessuto economico e produttivo locale ed in particolare con le PMI, al fine della diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca delle Universita'; promuovere idonee forme di cooperazione con il tessuto imprenditoriale al fine della risoluzione delle problematiche correlate anche al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli spin-off. 3. Gli «industrial liaison office» - diretti da esperti tecnologici con comprovate esperienze anche internazionali di gestione e valorizzazione della ricerca e dell'innovazione e di realizzazione dei progetti complessi, nei settori industriali e della ricerca pubblica e privata - provvedono inoltre: al censimento delle infrastrutture di ricerca sperimentale e di calcolo esistenti presso l'Universita' e all'individuazione, per ciascuna di esse, di possibili misure speciali e calcoli speciali di interesse delle imprese attuabili con tali infrastrutture; al censimento annuale di tutte le attivita' di ricerca in corso presso i vari Dipartimenti dell'Universita' e alla redazione, per ciascuna di esse, di idonee sintesi informative; alla presentazione, tramite idonea diffusione, delle infrastrutture di ricerca e di calcolo e di tutte le attivita' di ricerca con cadenza annuale. 4. In via di prima applicazione delle azioni previste dal presente articolo, le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sperimentazione di un massimo di dieci progetti allocati presso le Universita', anche in forma consortile, di cui almeno tre nelle regioni del Meridione. 5. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Universita' in relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione) che vengono esaminate, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilita': coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione; completezza e adeguatezza della definizione delle proposte; congruita' tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati. Ove l'entita' complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse. 6. Le Universita' possono presentare le proprie proposte utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/ universita programmazione, nei termini ivi indicati. 7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e' costituito, con decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti, anche esterni all'amministrazione.