Art. 12.
            Uffici per il trasferimento delle conoscenze
           Universita-aziende (industrial liaison office)
  1.  Al  fine  di  sostenere  le  azioni  per la valorizzazione e la
diffusione  dei risultati di ricerca ed il loro utilizzo nei processi
produttivi  caratterizzati  da  un  alto  indice di innovazione, sono
destinate le seguenti risorse finanziarie:


  2004          -
  2005     Euro 1.500.000
  2006     Euro 2.500.000

  2.  Gli  importi  di  cui  al comma 1, sono assegnati, in regime di
cofinanziamento,  alle  Universita'  statali per la costituzione o il
sostegno di «industrial liaison office» aventi i seguenti compiti:
    avviare   sistematici   rapporti   con  il  tessuto  economico  e
produttivo  locale  ed  in  particolare  con  le  PMI,  al fine della
diffusione   dei   programmi   e   dei  risultati  di  ricerca  delle
Universita';
    promuovere   idonee   forme   di   cooperazione  con  il  tessuto
imprenditoriale   al   fine  della  risoluzione  delle  problematiche
correlate  anche  al  trasferimento  tecnologico ed al sostegno degli
spin-off.
  3. Gli «industrial liaison office» - diretti da esperti tecnologici
con   comprovate   esperienze  anche  internazionali  di  gestione  e
valorizzazione  della  ricerca  e dell'innovazione e di realizzazione
dei  progetti  complessi,  nei  settori  industriali  e della ricerca
pubblica e privata - provvedono inoltre:
    al  censimento  delle infrastrutture di ricerca sperimentale e di
calcolo  esistenti  presso  l'Universita'  e  all'individuazione, per
ciascuna  di esse, di possibili misure speciali e calcoli speciali di
interesse delle imprese attuabili con tali infrastrutture;
    al  censimento  annuale di tutte le attivita' di ricerca in corso
presso  i  vari  Dipartimenti  dell'Universita' e alla redazione, per
ciascuna di esse, di idonee sintesi informative;
    alla    presentazione,    tramite    idonea   diffusione,   delle
infrastrutture  di  ricerca  e  di calcolo e di tutte le attivita' di
ricerca con cadenza annuale.
  4.  In via di prima applicazione delle azioni previste dal presente
articolo,   le  risorse  di  cui  al  comma  1  sono  destinate  alla
sperimentazione  di  un  massimo di dieci progetti allocati presso le
Universita',  anche  in  forma  consortile,  di  cui almeno tre nelle
regioni del Meridione.
  5.  I  fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Universita' in
relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo
di  valutazione)  che  vengono  esaminate,  per  l'attribuzione delle
risorse, con i seguenti criteri di ammissibilita':
    coerenza,  anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della
programmazione;
    completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;
    congruita' tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.
  Ove   l'entita'  complessiva  delle  proposte  finanziabili  ecceda
l'importo  disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative
si  provvede  alla  determinazione degli importi attribuibili tenendo
conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.
  6.   Le   Universita'   possono   presentare  le  proprie  proposte
utilizzando  gli  appositi  prospetti  predisposti  dal  Ministero  e
pubblicati  sul  sito  web: www.miur.it/ universita   programmazione,
nei termini ivi indicati.
  7.   Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente
articolo,  e'  costituito,  con  decreto  ministeriale,  un  apposito
Comitato  tecnico-scientifico,  composto  da  esperti,  anche esterni
all'amministrazione.