Art. 14.
                         Lauree scientifiche
  1.  Per il sostegno delle iniziative delle Universita' preordinate,
in  relazione  alle  raccomandazioni  dell'U.E., all'incremento delle
iscrizioni  ai  corsi di studio afferenti alle classi 21, 25 e 32 del
decreto  ministeriale  4 agosto 2000 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
245  del  19 ottobre 2000), nonche' all'incremento dei laureati nelle
medesime classi, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:


  2004         -
  2005    Euro 2.748.500
  2006    Euro 3.748.500

  2.  Le  risorse  di cui al comma 1 sono attribuite alle Universita'
sulla  base di progetti, che contemplino il coinvolgimento di Enti di
ricerca    pubblici    e   privati,   ivi   compreso   il   Consorzio
interuniversitario  per  l'alta  formazione in matematica (con sede a
Sesto  Fiorentino),  e  prevedano  specifiche  azioni di orientamento
preuniversitario  degli studenti iscritti presso le scuole secondarie
di   secondo   grado,   di   formazione   integrativa  nelle  materie
scientifiche  degli  insegnanti delle scuole stesse, di progettazione
di  percorsi  formativi piu' direttamente orientati alle esigenze del
tessuto  economico-produttivo e del settore delle I.C.T., di sostegno
alle  azioni  di  sperimentazione  di  stage e tirocini formativi, di
aggiornamento e di formazione continua e ricorrente dei laureati.
  3.  I  fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Universita' in
relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo
di  valutazione), da esaminare, per l'attribuzione delle risorse, con
i seguenti criteri di ammissibilita':
    coerenza,  anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della
programmazione;
    completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;
    congruita' tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.
  Ove   l'entita'  complessiva  delle  proposte  finanziabili  ecceda
l'importo  disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative
si  provvede  alla  determinazione degli importi attribuibili tenendo
conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.
  4.  Le  Universita'  presentano le proprie proposte utilizzando gli
appositi  prospetti  predisposti  dal Ministero e pubblicati sul sito
web:   www.miur.it/universita   programmazione,   nei   termini   ivi
indicati.
  5.   Ai  fini  dell'attuazione  di  quanto  previsto  dal  presente
articolo,  e'  costituito,  con  decreto  ministeriale,  un  apposito
Comitato  tecnico-scientifico,  composto  da  esperti,  anche esterni
all'amministrazione.