Art. 14. Lauree scientifiche 1. Per il sostegno delle iniziative delle Universita' preordinate, in relazione alle raccomandazioni dell'U.E., all'incremento delle iscrizioni ai corsi di studio afferenti alle classi 21, 25 e 32 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000), nonche' all'incremento dei laureati nelle medesime classi, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - 2005 Euro 2.748.500 2006 Euro 3.748.500 2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alle Universita' sulla base di progetti, che contemplino il coinvolgimento di Enti di ricerca pubblici e privati, ivi compreso il Consorzio interuniversitario per l'alta formazione in matematica (con sede a Sesto Fiorentino), e prevedano specifiche azioni di orientamento preuniversitario degli studenti iscritti presso le scuole secondarie di secondo grado, di formazione integrativa nelle materie scientifiche degli insegnanti delle scuole stesse, di progettazione di percorsi formativi piu' direttamente orientati alle esigenze del tessuto economico-produttivo e del settore delle I.C.T., di sostegno alle azioni di sperimentazione di stage e tirocini formativi, di aggiornamento e di formazione continua e ricorrente dei laureati. 3. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Universita' in relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione), da esaminare, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilita': coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione; completezza e adeguatezza della definizione delle proposte; congruita' tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati. Ove l'entita' complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse. 4. Le Universita' presentano le proprie proposte utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/universita programmazione, nei termini ivi indicati. 5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, e' costituito, con decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti, anche esterni all'amministrazione.