Art. 15.
                     Scuole di specializzazione
  1.  Nell'ambito  delle  azioni di razionalizzazione delle strutture
didattiche  di  alta  formazione  specialistica delle Universita', in
attuazione  di  quanto  previsto dall'art. 43 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, con decreto del Ministro sono determinati gli
standard   per   l'accreditamento  delle  strutture  universitarie  e
ospedaliere  delle  Scuole  di  specializzazione  mediche  al fine di
individuare   e  verificare  i  requisiti  di  idoneita'  della  rete
formativa e delle singole strutture.
  2.   In   esito   alle  procedure  di  revisione  delle  scuole  di
specializzazione  per  le  professioni  legali  in  attuazione  delle
disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001,
n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:


  2004         -
  2005    Euro 1.000.000
  2006    Euro 5.000.000

  3.  Le  risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Universita'
in  proporzione  alla  media tra il numero dei posti assegnati con il
decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  4  del decreto ministeriale
21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive.