Art. 15. Scuole di specializzazione 1. Nell'ambito delle azioni di razionalizzazione delle strutture didattiche di alta formazione specialistica delle Universita', in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con decreto del Ministro sono determinati gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere delle Scuole di specializzazione mediche al fine di individuare e verificare i requisiti di idoneita' della rete formativa e delle singole strutture. 2. In esito alle procedure di revisione delle scuole di specializzazione per le professioni legali in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 - 2005 Euro 1.000.000 2006 Euro 5.000.000 3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Universita' in proporzione alla media tra il numero dei posti assegnati con il decreto ministeriale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive.