Art. 16.
        Scuole di specializzazione per le professioni legali
                e per la formazione degli insegnanti
  1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali e per la
formazione   degli  insegnanti  utilizzano,  con  il  loro  consenso,
professori e ricercatori delle facolta' presso le quali le necessarie
competenze  sono  disponibili,  con  impegno temporale adeguato e per
periodi di tempo predeterminati.