Art. 16. Scuole di specializzazione per le professioni legali e per la formazione degli insegnanti 1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali e per la formazione degli insegnanti utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facolta' presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati.