Art. 17. Corsi di dottorato di ricerca 1. Per l'istituzione e l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneita' delle sedi. Il Comitato, al termine del triennio della presente programmazione, redige una relazione complessiva sullo stato di attuazione delle iniziative contemplate dal predetto regolamento, con particolare riguardo al rispetto, da parte delle Universita', dei predetti requisiti di idoneita'. 2. Con decreto del Ministro, sentito il Comitato, vengono definiti i criteri per l'istituzione, nell'ambito delle Universita', delle Scuole di dottorato di ricerca, connotate oltre che dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, dall'afferenza di uno o piu' corsi alla medesima macro-area scientifico-disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo nonche' da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri. 3. L'attivazione delle Scuole di cui al comma 2 e' elemento premiante ai fini della ripartizione delle borse di dottorato di cui ai decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n. 198. Al termine del triennio di attivita', previa valutazione positiva da parte del Comitato, puo' essere disposta l'attribuzione alle Universita' di appositi incentivi. 4. Per il consolidamento delle borse di dottorato di ricerca il cui finanziamento e' stato oggetto di impegno a livello internazionale sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 Euro 2.250.000 2005 Euro 2.250.000 2006 - 5. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nel settore della diversita' genetica delle piante agrarie e forestali (in relazione al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101) e' autorizzata l'istituzione di corsi internazionali di dottorato di ricerca, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della Scuola Superiore di studi universitari di perfezionamento «S. Anna» di Pisa, a Maccarese, sede dell'Istituto internazionale per le risorse genetiche vegetali. Al termine del triennio, sulla base della valutazione positiva da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi puo' essere disposto l'accreditamento dei corsi, secondo quanto indicato al successivo art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti. 6. Per i fini di cui al comma 5 sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 Euro 1.572.855 2005 Euro 353.685 2006 Euro 574.355