Art. 17.
                    Corsi di dottorato di ricerca
  1.  Per  l'istituzione  e  l'attivazione  di  corsi di dottorato di
ricerca  si  applicano  le disposizioni di cui all'art. 4 della legge
3 luglio  1998,  n.  210  e  all'art.  1,  comma  1,  lettera  c) del
decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio
2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del
decreto   ministeriale  30 aprile  1999,  n.  224  sul  rispetto  dei
requisiti  di  idoneita'  delle  sedi.  Il  Comitato,  al termine del
triennio   della   presente   programmazione,  redige  una  relazione
complessiva  sullo  stato  di attuazione delle iniziative contemplate
dal  predetto  regolamento,  con particolare riguardo al rispetto, da
parte delle Universita', dei predetti requisiti di idoneita'.
  2.  Con decreto del Ministro, sentito il Comitato, vengono definiti
i  criteri  per  l'istituzione,  nell'ambito delle Universita', delle
Scuole  di dottorato di ricerca, connotate oltre che dal possesso dei
requisiti  di cui al comma 1, dall'afferenza di uno o piu' corsi alla
medesima macro-area scientifico-disciplinare, da stretti rapporti con
il  sistema  economico-sociale  e produttivo nonche' da documentate e
riconosciute  collaborazioni  con  Atenei  ed enti pubblici e privati
anche stranieri.
  3.  L'attivazione  delle  Scuole  di  cui  al  comma  2 e' elemento
premiante  ai fini della ripartizione delle borse di dottorato di cui
ai  decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n.
198.  Al  termine  del  triennio  di  attivita',  previa  valutazione
positiva  da  parte del Comitato, puo' essere disposta l'attribuzione
alle Universita' di appositi incentivi.
  4. Per il consolidamento delle borse di dottorato di ricerca il cui
finanziamento  e'  stato  oggetto di impegno a livello internazionale
sono destinate le seguenti risorse finanziarie:


  2004   Euro 2.250.000
  2005   Euro 2.250.000
  2006       -

  5.  Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica  nel  settore  della  diversita'  genetica  delle  piante
agrarie  e  forestali  (in relazione al trattato internazionale sulle
risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui alla
legge  6 aprile  2004,  n. 101) e' autorizzata l'istituzione di corsi
internazionali di dottorato di ricerca, con particolare attenzione ai
Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della Scuola Superiore di studi
universitari  di perfezionamento «S. Anna» di Pisa, a Maccarese, sede
dell'Istituto  internazionale  per  le risorse genetiche vegetali. Al
termine  del triennio, sulla base della valutazione positiva da parte
del  Comitato  in  ordine  ai  risultati  dei processi formativi puo'
essere  disposto  l'accreditamento dei corsi, secondo quanto indicato
al   successivo  art.  25.  Il  mantenimento  dell'accreditamento  e'
subordinato  alla  valutazione  positiva  da  parte del Comitato, con
cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
  6.  Per i fini di cui al comma 5 sono destinate le seguenti risorse
finanziarie:


  2004   Euro 1.572.855
  2005   Euro   353.685
  2006   Euro   574.355