Art. 18.
         Corsi di dottorato e attivita' di ricerca avanzata
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  12 del decreto
ministeriale  8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario
per   il   triennio   2001-2003)  -  il  quale  fa  riferimento  alla
sperimentazione  delle  iniziative  elencate  al comma 3 dello stesso
articolo,  relative  a  corsi  di dottorato di ricerca e di correlate
attivita' di ricerca avanzata - sulla base della valutazione positiva
da  parte  del  Comitato  in ordine al raggiungimento degli obiettivi
progettuali,  nonche'  all'effettivo  rispetto  delle  condizioni che
hanno  determinato  l'individuazione  di  tali  iniziative,  ed  alla
qualita' di ciascuna di esse, viene disposta la continuazione di tale
sperimentazione.
  2.  Per  le iniziative per le quali viene disposta la continuazione
della  sperimentazione,  con esclusione di quelle di cui all'art. 21,
sono destinate le seguenti risorse finanziarie:


  2004   Euro 8.000.000
  2005   Euro 7.000.000
  2006   Euro 7.000.000

  Le predette risorse sono ripartite fra le Universita' con i criteri
previsti  dall'art.  12,  comma  5, del decreto ministeriale 8 maggio
2001.