Art. 18. Corsi di dottorato e attivita' di ricerca avanzata 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alla sperimentazione delle iniziative elencate al comma 3 dello stesso articolo, relative a corsi di dottorato di ricerca e di correlate attivita' di ricerca avanzata - sulla base della valutazione positiva da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali, nonche' all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato l'individuazione di tali iniziative, ed alla qualita' di ciascuna di esse, viene disposta la continuazione di tale sperimentazione. 2. Per le iniziative per le quali viene disposta la continuazione della sperimentazione, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 Euro 8.000.000 2005 Euro 7.000.000 2006 Euro 7.000.000 Le predette risorse sono ripartite fra le Universita' con i criteri previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto ministeriale 8 maggio 2001.