Art. 20.
           Orientamento, tutorato e formazione integrativa
  1.  Per  le  iniziative  relative  alle  attivita' di orientamento,
tutorato  e formazione integrativa sono destinate le seguenti risorse
finanziarie:


  2004   Euro 5.000.000
  2005   Euro 5.000.000
  2006   Euro 5.000.000

  2.  I  fondi  sono  ripartiti  tra le Universita' in relazione alle
proposte   gia'  presentate  dalle  stesse  ai  fini  della  presente
programmazione   e  valutate  positivamente  dai  Comitati  regionali
(ovvero  provinciali)  di  coordinamento,  che  vanno esaminate con i
seguenti criteri:
    coerenza, anche parziale, con gli obiettivi della programmazione;
    specificazione  degli  obiettivi che si intendono raggiungere con
le azioni contemplate nelle singole proposte;
    adeguatezza  delle risorse di personale, logistiche e strumentali
rispetto agli obiettivi dichiarati;
    consolidamento  e/o  collegamento con esperienze positive avviate
in precedenza;
    rilevanza del possibile impatto delle attivita' da realizzare;
    trasferibilita' dei risultati;
    coordinamento   delle  iniziative  con  altre  Universita'  della
regione.
  Ove   l'entita'  complessiva  delle  proposte  finanziabili  ecceda
l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative,
si  provvede  alla  determinazione degli importi attribuibili tenendo
conto  di  una  possibile  realizzazione  parziale  o  ridotta  delle
attivita'  previste nelle singole proposte presentate. Le Universita'
devono  provvedere al cofinanziamento, con oneri a carico del proprio
bilancio,  per un importo pari almeno al 20% del contributo assegnato
dal Ministero.
  3.  Ai  fini  della  attuazione  di  quanto  previsto  dal presente
articolo  viene  costituito,  con  decreto  ministeriale, un apposito
gruppo  di lavoro, con funzioni anche di monitoraggio in itinere e di
valutazione finale delle iniziative.