Art. 20. Orientamento, tutorato e formazione integrativa 1. Per le iniziative relative alle attivita' di orientamento, tutorato e formazione integrativa sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 Euro 5.000.000 2005 Euro 5.000.000 2006 Euro 5.000.000 2. I fondi sono ripartiti tra le Universita' in relazione alle proposte gia' presentate dalle stesse ai fini della presente programmazione e valutate positivamente dai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento, che vanno esaminate con i seguenti criteri: coerenza, anche parziale, con gli obiettivi della programmazione; specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere con le azioni contemplate nelle singole proposte; adeguatezza delle risorse di personale, logistiche e strumentali rispetto agli obiettivi dichiarati; consolidamento e/o collegamento con esperienze positive avviate in precedenza; rilevanza del possibile impatto delle attivita' da realizzare; trasferibilita' dei risultati; coordinamento delle iniziative con altre Universita' della regione. Ove l'entita' complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative, si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto di una possibile realizzazione parziale o ridotta delle attivita' previste nelle singole proposte presentate. Le Universita' devono provvedere al cofinanziamento, con oneri a carico del proprio bilancio, per un importo pari almeno al 20% del contributo assegnato dal Ministero. 3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal presente articolo viene costituito, con decreto ministeriale, un apposito gruppo di lavoro, con funzioni anche di monitoraggio in itinere e di valutazione finale delle iniziative.