Art. 21.
            Potenziamento della rete dell'alta formazione
  1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso
il  sostegno  alla  sperimentazione della costituzione di una rete di
scuole  di  dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di ricerca
di  interesse  nazionale) direttamente correlata a corsi di studio di
secondo  livello,  realizzata  dalle Universita' anche in convenzione
con  altre Universita', istituti scientifici, enti pubblici e privati
e  imprese,  italiane e straniere - e con riferimento alle iniziative
avviate  in  relazione  alle  previsioni  degli  accordi di programma
stipulati  (ai  sensi  dell'art.  5, comma 6, della legge 24 dicembre
1993,  n. 537) tra il Ministero e le Universita' che hanno costituito
il  consorzio  interuniversitario  denominato  Istituto  italiano  di
scienze  umane  (con sede in Firenze), quelle che hanno costituito il
Consorzio  interuniversitario di studi avanzati (con sede a Roma) e i
Politecnici  di  Milano  e  di Torino, che hanno costituito il Centro
interuniversitario   denominato   Alta   Scuola  Politecnica  -  sono
destinate le seguenti risorse finanziarie:


  2004   Euro  6.400.000
  2005   Euro  6.400.000
  2006   Euro 15.200.000

  2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1,
con  criteri stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato,
per  una  quota in parti uguali e per la restante quota tenendo conto
del  numero  degli  iscritti  ai  corsi di dottorato di ricerca delle
Universita'  coinvolte  nelle  iniziative,  dei rapporti con il mondo
delle imprese e dei raccordi a livello internazionale.
  3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle
iniziative  da  parte  del Comitato in ordine al raggiungimento degli
obiettivi  previsti  dagli  accordi  di programma e dei risultati dei
processi  formativi  delle  stesse,  puo'  essere disposto il rinnovo
degli    accordi    di    programma,   la   istituzionalizzazione   e
l'accreditamento,  secondo quanto previsto dal successivo art. 25. Il
mantenimento  dell'accreditamento  e'  subordinato  alla  valutazione
positiva  da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati
conseguiti.