Art. 22.
                          Scuole superiori
  1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  11 del decreto
ministeriale  8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario
per il triennio 2001-2003) il quale fa riferimento alle iniziative di
sperimentazione  di  Scuole  superiori,  avviate  in  relazione  agli
accordi  di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Universita' di Catania, Lecce,
Pavia, Siena, e il Ministero - sulla base della relazione predisposta
dal  Comitato,  tenuto  conto  delle differenziate situazioni e delle
richieste delle singole Universita' interessate, viene disposta:
    relativamente  alla  iniziativa  dell'Universita'  di  Pavia,  la
istituzione  della Scuola superiore denominata Istituto universitario
di   studi   superiori   (IUSS)   di   Pavia,   contestualmente  alla
approvazione,   con   decreto  del  Ministro,  dello  statuto  e  del
regolamento    didattico    relativi,    presentati    dal    Rettore
dell'Universita' di Pavia;
    relativamente  alle  iniziative  delle Universita' di Catania, di
Lecce  e di Siena la istituzione, nell'ambito delle stesse, di Scuole
superiori  con  l'adozione,  da  parte delle medesime Universita', di
adeguate modifiche ai propri statuti e regolamenti didattici, secondo
le modalita' previste dalla vigente normativa.
  2.  Al  termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive
da  parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi,
puo'   essere  disposto  l'accreditamento,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla
valutazione  positiva  da  parte del Comitato, con cadenza triennale,
dei risultati conseguiti.
  3. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono destinate le seguenti
risorse finanziarie:


  2004   Euro 8.730.000
  2005   Euro 8.730.000
  2006   Euro 8.730.000

  4.  I  fondi indicati al comma 3 vanno utilizzati per confermare le
assegnazioni  disposte  nell'anno  2003 per le iniziative indicate al
comma 1.
  5.  Per  le  stesse  iniziative  vengono confermate, secondo quanto
previsto dai decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre
2003,  n.  198,  le  borse  di  dottorato  attivate nell'ambito della
sperimentazione.