Art. 23.
                       Internazionalizzazione
  1.  Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema
universitario,    nel    quadro   di   accordi   intergovernativi   e
interuniversitari  di  cooperazione  culturale  e  scientifica,  sono
destinate  le  seguenti  risorse  finanziarie,  da  erogarsi  per  il
cofinanziamento,  sino  al  limite  del  50  per cento dei costi, dei
progetti presentati dalle Universita':


  2004   Euro 5.750.000
  2005   Euro 5.750.000
  2006   Euro 3.500.000

  2.  I  progetti  di  cui  al  precedente comma 1 sono finalizzati a
concorrere,    attraverso    il    potenziamento   della   dimensione
internazionale,   all'accrescimento   della   qualita'   del  sistema
formativo,  ed  a promuovere la competitivita' degli Atenei sul piano
internazionale.  In  particolare  i  progetti stessi (corredati dalla
relazione tecnica del Nucleo di valutazione) possono prevedere:
    a) la  progettazione  e  la  realizzazione  congiunte di corsi di
studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.
509,  e  successive  modifiche e integrazioni, previa stipulazione di
appositi  accordi  o  convenzioni  che prevedano la partecipazione di
docenti,  ricercatori  e  studenti  di  istituzioni  universitarie di
almeno un altro Paese;
    b) iniziative  finalizzate,  in collaborazione con Universita' di
altri  Paesi,  all'istituzione,  in  tali Paesi, di corsi di studio o
strutture  didattiche  atte  a  valorizzare i modelli formativi delle
Universita' italiane;
    c) iniziative   finalizzate   alla   realizzazione  di  programmi
congiunti   di   ricerca  che  prevedano  la  mobilita'  di  docenti,
ricercatori,   dottorandi   ed  assegnisti  di  ricerca,  italiani  e
stranieri.
  3. Le risorse di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate al
cofinanziamento   di  progetti  che  prevedono  la  cooperazione  con
Universita'  di  Paesi  afferenti  alle  seguenti aree geografiche di
prevalente  interesse  strategico  e  secondo gli importi a fianco di
ciascuna di esse indicati:


  area Unione europea        7,5 milioni
  area mediterranea          2,0 milioni
  area balcanica             1,0 milioni
  area dell'America Latina   1,5 milioni
  U.S.A.                     2,0 milioni
  Cina, India, Giappone      1,0 milioni

  4.  La  valutazione  dei  progetti  viene effettuata da un apposito
Comitato  tecnico-scientifico  composto  da  esperti,  anche  esterni
all'amministrazione, costituito con decreto ministeriale.
  5.  Ai  fini  della  selezione  sono  prioritariamente  valutati  i
progetti nei quali:
    siano previsti interventi finanziari per l'erogazione di borse di
studio  a  supporto  della  mobilita'  degli studenti, per un congruo
periodo   di  tempo,  nonche'  a  favorire  gli  scambi  di  docenti,
ricercatori e personale tecnico e amministrativo;
    sia   previsto  un  sistema  di  valutazione  dei  risultati  del
progetto;
    il progetto coinvolga una rete di Atenei italiani;
    sia  dichiarato  un  impegno finanziario dell'Universita' e delle
Universita'  partner  per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta
superiore alla quota minima del 50 per cento.
  6.  In  deroga  a  quanto  previsto  al comma 4, la valutazione dei
progetti  che  prevedono  la  cooperazione con universita' situate in
Francia  e  Germania,  viene effettuata rispettivamente dal Consiglio
dell'Universita'    italo-francese    e   dal   Consiglio   direttivo
dell'Universita'   italo-tedesca.  Per  il  cofinanziamento  di  tali
progetti vengono complessivamente riservate le seguenti quote:


  cooperazione italo-tedesca   2,5 milioni
  cooperazione italo-francese  2,0 milioni

  7.  In  relazione  a  quanto previsto dai commi 3 e 6, le eventuali
economie  verificatesi  al  termine  della  selezione dei progetti di
un'area  sono  destinate  al  finanziamento dei progetti afferenti ad
altre aree.
  8.  In  relazione  a  quanto  previsto  al  comma 2, le Universita'
presentano  le  proprie  proposte, utilizzando gli appositi prospetti
predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it, nei
termini ivi indicati. Le proposte definiscono gli obiettivi e le fasi
attuative  del  progetto,  i  partner  coinvolti ed i loro rispettivi
apporti   al  progetto.  Entro  la  data  di  scadenza  indicata,  le
Universita'   devono,  inoltre,  dichiarare  il  proprio  impegno  al
cofinanziamento   delle  iniziative  selezionate  ed  inviare,  entro
l'ulteriore  termine  indicato  nel  sito,  copia delle convenzioni o
accordi gia' sottoscritti con i partner universitari coinvolti.