Art. 25.
                    Criteri per l'accreditamento
  1.  I criteri relativi all'accreditamento delle iniziative previste
dal  presente  decreto sono definiti con decreti del Ministro, previa
relazione del Comitato.
  2.   Il   mantenimento   dell'accreditamento  e'  subordinato  alla
valutazione  positiva  da  parte del Comitato, con cadenza triennale,
dei risultati conseguiti.