Art. 25. Criteri per l'accreditamento 1. I criteri relativi all'accreditamento delle iniziative previste dal presente decreto sono definiti con decreti del Ministro, previa relazione del Comitato. 2. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.