Art. 27. Relazioni dei Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento 1. Le Universita', entro quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 12, 14 e 23 del presente decreto, inviano copia di tali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio. 2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi sessanta giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al comma 1, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.