Art. 27.
                  Relazioni dei Comitati regionali
                (ovvero provinciali) di coordinamento
  1.  Le  Universita',  entro  quindici giorni dalla data di scadenza
della   presentazione  al  Ministero  delle  proposte  relative  alle
iniziative  previste negli articoli 12, 14 e 23 del presente decreto,
inviano   copia  di  tali  proposte  ai  Comitati  regionali  (ovvero
provinciali) di coordinamento competenti per territorio.
  2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi sessanta
giorni,  separatamente  per ciascuno degli articoli indicati al comma
1, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.