Art. 28. Relazioni delle Universita' 1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 8, 13, 15, 17, comma 6, e 18 del presente decreto, le Universita' inviano al Ministero una relazione con l'indicazione dei risultati attesi, dei tempi e delle modalita' di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione nella quale deve essere dato atto della verificata congruita' tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati. 2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Universita' inviano al Ministero, al termine del periodo stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese. 3. Ove le Universita' non utilizzino le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si verifichino scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 12, 14, 20, 23, il Comitato formula al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che possono essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali).