Art. 28.
                     Relazioni delle Universita'
  1.  Per  le  iniziative  finanziate  con  i  fondi  previsti  dagli
articoli 8,  13,  15,  17,  comma  6,  e  18 del presente decreto, le
Universita'  inviano al Ministero una relazione con l'indicazione dei
risultati  attesi,  dei  tempi  e delle modalita' di attuazione delle
stesse,  corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione
nella  quale deve essere dato atto della verificata congruita' tra il
contenuto  delle  iniziative,  gli  obiettivi  dichiarati  ed i mezzi
indicati.
  2.  Per  tutte  le  iniziative  finanziate con i fondi previsti dal
presente  provvedimento  le  Universita'  inviano  al  Ministero,  al
termine   del  periodo  stabilito  in  sede  di  comunicazione  delle
specifiche   assegnazioni,  una  relazione  con  l'indicazione  delle
iniziative   realizzate,   dei   risultati  conseguiti,  delle  somme
impegnate e di quelle effettivamente spese.
  3.  Ove  le  Universita'  non  utilizzino  le  risorse  finanziarie
assegnate  entro il termine del periodo indicato al precedente comma,
ovvero  si  verifichino  scostamenti non motivati tra quanto indicato
nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui
agli  articoli 12,  14,  20,  23,  il  Comitato  formula al Ministero
motivate   proposte   in  ordine  agli  importi  che  possono  essere
recuperati   mediante   riduzione   del   contributo  da  attribuire,
relativamente  all'anno  successivo,  sul  fondo per il finanziamento
ordinario (Universita' statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge
29 luglio 1991, n. 243 (Universita' non statali).