Art. 4.
                          Offerta formativa
  1.  Nel  rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  11  del decreto
ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509, e dall'art. 2, comma 4, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 25/1998 possono essere
istituiti  corsi  di laurea e di laurea specialistica; le facolta' (o
le  competenti  strutture  didattiche)  possono  essere  istituite ed
attivate   nella   stessa   sede   amministrativa   dove  siano  gia'
legittimamente funzionanti altre facolta' dell'universita'.
  2.  L'istituzione  di  nuove  facolta'  di  medicina e chirurgia e'
approvata  con  decreto  del  Ministro,  sentito  il Comitato, previo
parere  favorevole  del Ministero della salute (ai sensi dell'art. 2,
comma  3,  lettera  b) del decreto del Presidente della Repubblica n.
25/1998),  sulla  base  di  apposito  accordo  di programma (ai sensi
dell'art.  5,  comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), tra il
Ministero,  l'universita', la regione ed enti pubblici e privati, nel
quale   vengono   individuate  le  disponibilita'  di  strutture,  di
personale e le risorse finanziarie occorrenti, relativamente ai corsi
da istituire e attivare.
  3. L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica puo'
essere attuata, con apposite deliberazioni dell'universita':
    a-1) nella  stessa  sede  didattica  ove  gli  stessi  sono stati
legittimamente attivati nell'anno accademico precedente;
    a-2) ovvero,  in caso di prima attivazione o di cambiamento della
sede  didattica, nelle sedi amministrative delle facolta' dell'ateneo
legittimamente istituite;
    a-3) ovvero,  per  i  corsi  relativi alle professioni sanitarie,
presso  le  aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del
servizio  sanitario  nazionale, e le istituzioni private accreditate,
sulla base di protocolli di intesa fra universita' e regione, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 maggio   2001,   ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  del  decreto
legislativo  21 dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni;
    a-4) ovvero,    se    in    altra   sede,   dopo   l'acquisizione
dell'autorizzazione  ministeriale, sulla base della relazione tecnica
favorevole  del  Comitato,  e  previo  parere favorevole del Comitato
regionale  (ovvero  provinciale) di coordinamento e relazione tecnica
favorevole  del  Nucleo  di  valutazione.  Per  tali  corsi almeno le
strutture  edilizie  e  strumentali  devono  essere assicurate, anche
mediante  convenzione,  da  enti  pubblici e privati per un numero di
anni non inferiore a venti;
    b) subordinatamente   alla  verifica  annuale  del  rispetto  dei
requisiti  di  disponibilita'  delle  dotazioni  (di  personale  e di
strutture)   necessarie,  determinati  annualmente  con  decreto  del
Ministro,  sentito  il  Comitato.  Relativamente  all'anno accademico
2004-2005  tale  verifica  e'  effettuata  dal  Comitato;  negli anni
accademici successivi dal Nucleo di valutazione.
  Limitatamente all'anno accademico 2004-2005 possono essere attivati
corsi  anche senza il possesso dei predetti requisiti. Tali corsi non
sono  tenuti  in  considerazione  ai  fini della ripartizione, per le
universita' statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la
programmazione  e  per  l'edilizia e, per le universita' non statali,
dei  fondi  previsti  dalla  legge  29 luglio  1991, n. 243, e per la
programmazione.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  3  in  materia di
requisiti  di disponibilita' di personale docente, le universita', in
sede  di  attivazione  dei corsi di studio, si avvalgono di docenti a
contratto   che,  con  particolare  riferimento  a  insegnamenti  che
necessitino  di  apertura  verso  il mondo culturale, professionale o
imprenditoriale     non     universitario,     possano    contribuire
all'arricchimento,    alla    diversificazione    e   al   pluralismo
dell'insegnamento.