Art. 4. Offerta formativa 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998 possono essere istituiti corsi di laurea e di laurea specialistica; le facolta' (o le competenti strutture didattiche) possono essere istituite ed attivate nella stessa sede amministrativa dove siano gia' legittimamente funzionanti altre facolta' dell'universita'. 2. L'istituzione di nuove facolta' di medicina e chirurgia e' approvata con decreto del Ministro, sentito il Comitato, previo parere favorevole del Ministero della salute (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998), sulla base di apposito accordo di programma (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), tra il Ministero, l'universita', la regione ed enti pubblici e privati, nel quale vengono individuate le disponibilita' di strutture, di personale e le risorse finanziarie occorrenti, relativamente ai corsi da istituire e attivare. 3. L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica puo' essere attuata, con apposite deliberazioni dell'universita': a-1) nella stessa sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'anno accademico precedente; a-2) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nelle sedi amministrative delle facolta' dell'ateneo legittimamente istituite; a-3) ovvero, per i corsi relativi alle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra universita' e regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni; a-4) ovvero, se in altra sede, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del Comitato, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione. Per tali corsi almeno le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a venti; b) subordinatamente alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di disponibilita' delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il Comitato. Relativamente all'anno accademico 2004-2005 tale verifica e' effettuata dal Comitato; negli anni accademici successivi dal Nucleo di valutazione. Limitatamente all'anno accademico 2004-2005 possono essere attivati corsi anche senza il possesso dei predetti requisiti. Tali corsi non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le universita' statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia e, per le universita' non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e per la programmazione. 4. Fermo restando quanto previsto al comma 3 in materia di requisiti di disponibilita' di personale docente, le universita', in sede di attivazione dei corsi di studio, si avvalgono di docenti a contratto che, con particolare riferimento a insegnamenti che necessitino di apertura verso il mondo culturale, professionale o imprenditoriale non universitario, possano contribuire all'arricchimento, alla diversificazione e al pluralismo dell'insegnamento.