Art. 5. Banca dati dell'offerta formativa 1. L'attivazione dei corsi di studio di cui all'art. 4 e' subordinata all'inserimento degli stessi, ogni anno, nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero; dall'anno accademico 2005-2006 i criteri relativi a tale inserimento sono stabiliti con decreto ministeriale. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresi' i termini perentori entro i quali le proposte delle universita', unitamente alle deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate alle modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, devono pervenire al Ministero per il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale. 3. Il mancato inserimento dei corsi di cui al comma 1, nei termini, nella banca dati dell'offerta formativa comporta: la non considerazione degli stessi ai fini di quanto previsto dal comma 3, lettera b), ultimo periodo, dell'art. 4; la riduzione, nella misura non superiore al 5%, delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, relativamente all'anno 2004; per i successivi anni l'entita' di tale riduzione e' determinata con decreto del Ministro.