Art. 5.
                  Banca dati dell'offerta formativa
  1.  L'attivazione  dei  corsi  di  studio  di  cui  all'art.  4  e'
subordinata all'inserimento degli stessi, ogni anno, nella banca dati
dell'offerta  formativa del Ministero; dall'anno accademico 2005-2006
i  criteri  relativi  a  tale  inserimento sono stabiliti con decreto
ministeriale.
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  1 determina altresi' i termini
perentori  entro  i  quali  le proposte delle universita', unitamente
alle deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate alle
modifiche  dei  regolamenti  didattici di ateneo, devono pervenire al
Ministero  per  il  prescritto  parere  del  Consiglio  universitario
nazionale.
  3. Il mancato inserimento dei corsi di cui al comma 1, nei termini,
nella banca dati dell'offerta formativa comporta:
    la non considerazione degli stessi ai fini di quanto previsto dal
comma 3, lettera b), ultimo periodo, dell'art. 4;
    la  riduzione,  nella  misura non superiore al 5%, delle quote di
finanziamento   da  attribuire  in  applicazione  del  nuovo  modello
predisposto   dal   Comitato,  relativamente  all'anno  2004;  per  i
successivi  anni  l'entita'  di  tale  riduzione  e'  determinata con
decreto del Ministro.