Art. 6. Riassetto dell'offerta formativa 1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale i corsi di laurea e di laurea specialistica eventualmente attivati in sedi didattiche diverse da quelle indicate all'art. 4, comma 3, lettere a-1), a-2), a-3), sono oggetto di valutazione tecnica da parte del Comitato (previa acquisizione al riguardo del parere del competente Comitato regionale, ovvero provinciale, di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b); sulla base di tale valutazione il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni in ordine all'offerta potenziale sostenibile dagli stessi, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti gia' iscritti. 2. Il Comitato presenta, entro il 2005, una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilita' di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2007-2009, i provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facolta' o il trasferimento degli stessi ad altre universita'.