Art. 6.
                  Riassetto dell'offerta formativa
  1.  Entro  un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella  Gazzetta Ufficiale i corsi di laurea e di laurea specialistica
eventualmente  attivati in sedi didattiche diverse da quelle indicate
all'art.  4,  comma 3,  lettere  a-1),  a-2),  a-3),  sono oggetto di
valutazione  tecnica  da  parte  del Comitato (previa acquisizione al
riguardo   del  parere  del  competente  Comitato  regionale,  ovvero
provinciale,  di  coordinamento  e  della  relazione  del  Nucleo  di
valutazione)  in  ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al
possesso  dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b); sulla
base di tale valutazione il Ministro dispone, con proprio decreto, la
formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni in ordine
all'offerta   potenziale   sostenibile   dagli   stessi,   ovvero  la
disattivazione  dei  medesimi,  fermo  restando  il completamento dei
corsi per gli studenti gia' iscritti.
  2.  Il  Comitato  presenta,  entro  il  2005, una relazione tecnica
sull'assetto  del  sistema  universitario che consenta la valutazione
della  possibilita'  di  adottare,  nell'ambito  della programmazione
relativa   al   triennio   2007-2009,   i  provvedimenti  volti  alla
razionalizzazione   di  tale  sistema,  mediante  la  soppressione  o
l'istituzione  di corsi di studio o facolta' o il trasferimento degli
stessi ad altre universita'.