Art. 7.
                  Anagrafe nazionale degli studenti
  1. Al fine di rendere operativa l'Anagrafe nazionale degli studenti
secondo  quanto  previsto dal decreto ministeriale 30 aprile 2004, n.
9, adottato in attuazione dell'art. 1-bis della legge 11 luglio 2003,
n. 170, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:


  2004      5.550.000
  2005      5.550.000
  2006      5.550.000

  2.  I  fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le universita' in
parti  uguali ed erogati in relazione alla verifica della attivazione
della procedura di inserimento dei dati da parte dell'universita'.
  3.  Dall'anno  2005  possono essere previsti ulteriori fondi, nella
misura  e  secondo  le  modalita'  che vanno definite con decreto del
Ministro.