Art. 7. Anagrafe nazionale degli studenti 1. Al fine di rendere operativa l'Anagrafe nazionale degli studenti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, adottato in attuazione dell'art. 1-bis della legge 11 luglio 2003, n. 170, sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 2004 5.550.000 2005 5.550.000 2006 5.550.000 2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le universita' in parti uguali ed erogati in relazione alla verifica della attivazione della procedura di inserimento dei dati da parte dell'universita'. 3. Dall'anno 2005 possono essere previsti ulteriori fondi, nella misura e secondo le modalita' che vanno definite con decreto del Ministro.