Art. 9. Istituzione di nuove universita' non statali legalmente riconosciute Sulla base della relazione tecnica del Comitato richiamata nelle premesse, e tenuto conto della coerenza delle iniziative cui si riferisce il presente articolo con l'obiettivo a) della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (determinato con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149) viene disposta, in prima applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, la istituzione di: Universita' degli studi Europea non statale legalmente riconosciuta, con sede a Roma (promotore: Congregazione dei Legionari di Cristo, Roma), con i seguenti corsi di laurea: filosofia (classe 29); scienze storiche (classe 38); psicologia (classe 34); scienze giuridiche (classe 31); Universita' degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo (Cuneo), (promotore: Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche, Pollenzo), con il corso di laurea in scienze gastronomiche (classe 20). 2. L'istituzione delle Universita' di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico, viene attuata con decreto del Ministro. 3. Per i fini di cui al comma 2, tenuto conto della relazione tecnica di cui al comma 1 concernente le proposte gia' presentate ai fini della presente programmazione, il Ministro, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, individua le iniziative per le quali puo' essere avviato il riesame e richiede ai soggetti promotori la documentazione integrativa necessaria, che deve pervenire entro i termini fissati dallo stesso. Il Comitato predispone al riguardo apposita relazione tecnica. 4. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' delle Universita', il Comitato provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita', possono essere concessi alle Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 5. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.