Art. 9.
            Istituzione di nuove universita' non statali
                       legalmente riconosciute
  Sulla  base  della  relazione tecnica del Comitato richiamata nelle
premesse,  e  tenuto  conto  della  coerenza  delle iniziative cui si
riferisce   il   presente   articolo   con   l'obiettivo   a)   della
programmazione  del  sistema  universitario per il triennio 2004-2006
(determinato  con  il  decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149)
viene  disposta, in prima applicazione del presente decreto, ai sensi
dell'art.  2,  comma  5, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 25/1998, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, la
istituzione di:
    Universita'   degli   studi   Europea   non   statale  legalmente
riconosciuta, con sede a Roma (promotore: Congregazione dei Legionari
di Cristo, Roma), con i seguenti corsi di laurea:
      filosofia (classe 29);
      scienze storiche (classe 38);
      psicologia (classe 34);
      scienze giuridiche (classe 31);
    Universita'  degli  studi  di  scienze  gastronomiche non statale
legalmente  riconosciuta,  con  sede  a Pollenzo (Cuneo), (promotore:
Associazione   amici   dell'Universita'   di  scienze  gastronomiche,
Pollenzo),   con   il   corso  di  laurea  in  scienze  gastronomiche
(classe 20).
  2. L'istituzione   delle   Universita'  di  cui  al  comma  1,  con
l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi
valore  legale,  contestuale  all'approvazione  dello  statuto  e del
regolamento didattico, viene attuata con decreto del Ministro.
  3. Per  i  fini  di  cui  al  comma 2, tenuto conto della relazione
tecnica  di cui al comma 1 concernente le proposte gia' presentate ai
fini  della  presente programmazione, il Ministro, entro quattro mesi
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto nella Gazzetta
Ufficiale,  individua  le iniziative per le quali puo' essere avviato
il  riesame  e  richiede  ai  soggetti  promotori  la  documentazione
integrativa  necessaria,  che  deve pervenire entro i termini fissati
dallo  stesso.  Il Comitato predispone al riguardo apposita relazione
tecnica.
  4. Al  termine  del  terzo,  quinto  e  settimo  anno accademico di
attivita'  delle  Universita', il Comitato provvede ad effettuare una
valutazione  dei  risultati  conseguiti.  Soltanto  dopo  la positiva
valutazione  del  Comitato  al  termine del quinto anno di attivita',
possono  essere concessi alle Universita' i contributi previsti dalla
legge  29 luglio  1991,  n.  243, e dall'art. 5, comma 1, lettera c),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  5. Sulla   base  dell'ultima  valutazione  positiva  da  parte  del
Comitato   puo'  essere  disposto  l'accreditamento,  secondo  quanto
indicato   all'art.   25.   Il  mantenimento  dell'accreditamento  e'
subordinato  alla  valutazione  positiva  da  parte del Comitato, con
cadenza triennale, dei risultati conseguiti.