(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
LINEE  GUIDA  PER  LA  PREPARAZIONE,  ESECUZIONE  E  VALUTAZIONE  DEI
PROGETTI  DI  CUI  ALL'Art.  5,  COMMA  1,  DEI  DECRETI MINISTERIALI
20 LUGLIO 2004 E PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER
           IL RILASCIO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
                              Titolo I
DEFINIZIONI,  AMBITO  DI  APPLICAZIONE  E  CRITERI  GENERALI  PER  LA
                      VALUTAZIONE DEI PROGETTI
                               Art. 1.
                             Definizioni
    1.1  Ai  fini delle presenti Linee guida si applicano le seguenti
definizioni:
      a) anno  e'  un  periodo  di  dodici  mesi  se  non  altrimenti
specificato;
      b) Autorita'  e'  l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
      c) cliente  partecipante  e'  il  cliente presso il quale viene
realizzato almeno un intervento;
      d) coefficiente  di  persistenza e' un coefficiente percentuale
di  valore  minore  o  uguale al 100% che tiene conto dell'impatto di
fattori  tecnici  e  comportamentali  sul  perdurare  nel  tempo  dei
risparmi di energia conseguiti attraverso gli interventi;
      e) collaboratori  sono  i  soggetti  con  i  quali  il soggetto
titolare  del  progetto  conclude  accordi  per  la realizzazione del
progetto medesimo;
      f) data  di avvio del progetto e' la data in cui il progetto ha
raggiunto la dimensione minima di cui al successivo art. 10;
      g) decreto  ministeriale elettrico 20 luglio 2004 e' il decreto
del  Ministro  delle attivita' produttive di concerto con il Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio  20 luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  205 del 1° settembre 2004
recante   «Nuova  individuazione  degli  obiettivi  quantitativi  per
l'incremento  dell'efficienza energetica degli usi finali di energia,
ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79»;
      h) decreto  ministeriale  gas  20 luglio 2004 e' il decreto del
Ministro  delle  attivita'  produttive  di  concerto  con il Ministro
dell'ambiente   e   della   tutela  del  territorio  20 luglio  2004,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  205 del 1° settembre 2004
recante  «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali
di  risparmio  energetico  e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui
all'art.  16,  comma  4,  del  decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164»;
      i) decreti   ministeriali   20 luglio   2004  sono  il  decreto
ministeriale  elettrico  e  il  decreto  ministeriale gas di cui alle
precedenti lettere g) e h);
      j) distributore  e'  la persona fisica o giuridica che effettua
attivita'  di  trasporto dell'energia elettrica attraverso le reti di
distribuzione  affidate  in  concessione in un ambito territoriale di
competenza,  ovvero  in  sub-concessione  dalla impresa distributrice
titolare  della  concessione,  e  la  persona  fisica o giuridica che
effettua  attivita'  di  trasporto di gas naturale attraverso reti di
gasdotti locali per la consegna ai clienti finali;
      k) gestore del mercato elettrico e' il soggetto di cui all'art.
5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
      l) intervento  e'  l'intervento  o  la  misura di riduzione dei
consumi  di  energia primaria ammissibile ai sensi dell'art. 5, comma
1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
      m) metodi  di  valutazione  sono  i  metodi  di valutazione dei
risparmi  di  cui  all'art.  3,  comma 3.1, lettere da a) a c), delle
presenti Linee guida;
      n) obiettivi  quantitativi nazionali sono gli obiettivi annuali
di efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 3, comma 1,
del  decreto  elettrico  20 luglio  2004 e gli obiettivi di risparmio
energetico  e  di sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 3,
comma 1, del decreto gas 20 luglio 2004;
      o) obiettivo specifico e' la quota degli obiettivi quantitativi
nazionali  che  deve  essere  conseguita  rispettivamente dai singoli
distributori di energia elettrica e di gas naturale;
      p) progetto  e'  una qualsiasi attivita' o insieme di attivita'
che  produce  risparmi  di  energia  primaria  certi e quantificabili
attraverso la realizzazione presso uno o piu' clienti partecipanti di
uno   o   piu'  interventi  valutabili  con  il  medesimo  metodo  di
valutazione,  ovvero  attraverso  la  realizzazione  presso  un unico
cliente   partecipante   di   interventi  valutabili  con  metodi  di
valutazione diversi;
      q) risparmio  lordo  e'  la  differenza  nei consumi di energia
primaria  prima  e  dopo  la  realizzazione  di un intervento o di un
progetto, misurata in tonnellate equivalenti di petrolio (di seguito:
tep);
      r) risparmio netto e' il risparmio lordo, depurato dei risparmi
che si stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza di un
intervento  o di un progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica
e del mercato;
      s) semestre  e'  il  periodo  1° gennaio-30 giugno o il periodo
1° luglio-31 dicembre di ciascun anno solare;
      t) societa' di servizi energetici sono le societa', comprese le
imprese  artigiane e le loro forme consortili, che alla data di avvio
del  progetto  hanno  come  oggetto  sociale,  anche  non  esclusivo,
l'offerta  di  servizi  integrati  per la realizzazione e l'eventuale
successiva gestione di interventi;
      u) soggetto  responsabile  delle  attivita'  di  verifica  e di
certificazione  dei risparmi e' il soggetto che effettua le attivita'
di  cui all'art. 7, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004,
ai  sensi  di  quanto  disposto dai medesimi decreti e dalle presenti
Linee guida;
      v) soggetto  titolare  di  un  progetto  e' il distributore, la
societa'  da questo controllata, o la societa' di servizi energetici,
che   presenta  l'eventuale  richiesta  di  verifica  preliminare  di
conformita' di cui al successivo art. 11 e la richiesta di verifica e
certificazione  di cui al successivo art. 12; il soggetto titolare di
un  progetto  risponde  della  corretta  preparazione,  esecuzione  e
valutazione   del   progetto   nei  confronti  del  soggetto  che  e'
responsabile  dello  svolgimento delle attivita' di cui al successivo
art.  12,  inclusa la veridicita' e completezza delle informazioni di
cui ai successivi articoli 13 e 14;
      w) trimestre     e'    il    periodo    1° gennaio-31    marzo,
1° aprile-30 giugno,  1° luglio-30 settembre, 1° ottobre-31 dicembre,
di ciascun anno solare;
      x) unita'  fisica di riferimento e' il prodotto, l'apparecchio,
il  componente  di  impianto  o  la grandezza fisica definita ai fini
della  valutazione  del  risparmio  indicata nelle schede tecniche di
valutazione standardizzata di cui al successivo art. 4, comma 4.2;
      y) unita' fisica di riferimento incrementale e' l'unita' fisica
di   riferimento   installata,  nell'ambito  del  medesimo  progetto,
successivamente  all'ultima richiesta di verifica e di certificazione
dei risparmi di cui all'art. 12, comma 12.1;
      z) valutazione e' la quantificazione dei risparmi conseguiti da
un progetto o da un intervento;
      aa)  vita  utile  dell'intervento e' il numero di anni previsti
all'art. 4, commi 5 e 9, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio
2004  e  all'art.  4,  commi  4  e  8,  del  decreto ministeriale gas
20 luglio 2004.
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
    2.1 Le presenti Linee guida si applicano a tutti gli interventi e
i  progetti realizzati in conformita' con le disposizioni dei decreti
ministeriali 20 luglio 2004 e avviati nel periodo di applicazione dei
medesimi  decreti, tenuto conto di quanto previsto al secondo periodo
dell'art.  4,  comma 5, del decreto ministeriale elettrico e all'art.
4, comma 4, del decreto ministeriale gas.
    2.2  I progetti devono essere proposti e realizzati garantendo la
necessaria  trasparenza  e correttezza delle informazioni ai soggetti
interessati,  in modo non discriminatorio e in modo da non costituire
ostacolo allo sviluppo della concorrenza nelle attivita' della misura
e della vendita di energia elettrica e di gas naturale e nell'offerta
di servizi oltre il misuratore.
                               Art. 3.
                 Metodi di valutazione dei risparmi
    3.1   Ai   fini   della  valutazione  dei  risparmi  conseguibili
attraverso ciascuna tipologia di intervento si distinguono:
      a) metodi di valutazione standardizzata;
      b) metodi di valutazione analitica;
      c) metodi di valutazione a consuntivo.
    3.2  I  metodi di valutazione di cui al precedente comma, lettere
a)  e  b),  sono  sviluppati dall'Autorita' in base a quanto previsto
rispettivamente  ai  successivi  articoli 4  e  5. I metodi di cui al
precedente comma, lettera c), si applicano esclusivamente ai progetti
costituiti  da uno o piu' interventi per i quali non sono disponibili
metodi  di valutazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma
e  devono  essere  applicati  ai  progetti  costituiti  da interventi
valutabili con metodi di valutazione diversi.
                               Art. 4.
                Metodi di valutazione standardizzata
    4.1   I   metodi  di  valutazione  standardizzata  consentono  di
quantificare  il  risparmio  specifico  lordo  annuo  dell'intervento
attraverso  la  determinazione  dei  risparmi relativi ad una singola
unita'  fisica  di  riferimento  (di seguito: UFR), senza procedere a
misurazioni dirette.
    4.2  L'UFR  e il risparmio specifico lordo annuo conseguibile per
UFR  (di  seguito:  RSL)  vengono  definiti  per  ogni  tipologia  di
intervento  dall'Autorita' attraverso apposite schede tecniche per la
quantificazione  dei risparmi, emanate a seguito di consultazione dei
soggetti  interessati  (di  seguito:  schede  tecniche di valutazione
standardizzata).
    4.3   Il   contenuto   delle   schede   tecniche  di  valutazione
standardizzata    puo'    essere    aggiornato    con   provvedimento
dell'Autorita' alla luce dell'evoluzione normativa, tecnologica e del
mercato,  previa  consultazione dei soggetti interessati. Le versioni
aggiornate  delle schede tecniche devono essere applicate ai progetti
non ancora avviati alla data della loro pubblicazione.
    4.4 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo riconosciuto
nell'ambito   della   prima  verifica  e  certificazione  di  cui  al
successivo  art. 12, comma 12.2 e' calcolato come prodotto del numero
di  UFR  oggetto  dell'intervento  entro  la  fine  del  semestre con
riferimento  al  quale  la richiesta stessa e' stata presentata e del
RSL  di  cui  al  precedente  comma  4.2, a decorrere dall'inizio del
medesimo semestre.
    4.5 Per i progetti standardizzati il risparmio lordo incrementale
riconosciuto  in  seguito  alle verifiche e certificazioni successive
alla  prima e' calcolato come prodotto del numero di UFR incrementali
oggetto  dell'intervento  o degli interventi durante il trimestre con
riferimento   al  quale  la  richiesta  e'  stata  presentata  e  del
corrispondente  RSL  di  cui  al  precedente  comma  4.2, a decorrere
dall'inizio del medesimo trimestre.
    4.6 Per i progetti standardizzati il risparmio netto riconosciuto
nell'ambito  delle  verifiche  e certificazioni di cui ai commi 4.4 e
4.5  e'  calcolato  applicando  al risparmio lordo di cui ai medesimi
commi i seguenti coefficienti correttivi:
      a) il  coefficiente  correttivo  a che tiene conto dei risparmi
che  si  stima si sarebbero comunque verificati, anche in assenza del
progetto, per effetto dell'evoluzione tecnologica e del mercato;
      b) il  coefficiente  correttivo  b  che  tiene conto dei minori
risparmi  di  energia  conseguibili in caso di progetti che prevedono
l'utilizzo di buoni acquisto o di buoni sconto.
    A partire dal secondo anno di contabilizzazione si applica quanto
previsto al secondo paragrafo del comma 4.9.
    4.7 I valori dei coefficienti correttivi di cui al comma 4.6 sono
fissati   dall'Autorita'   nell'ambito   delle   schede  tecniche  di
valutazione  standardizzata di cui al comma 4.2. Ove non diversamente
specificato  nelle  schede  tecniche,  non  si applicano coefficienti
correttivi.
    4.8  I  valori  dei  coefficienti  correttivi di cui al comma 4.7
possono  essere  aggiornati dall'Autorita' sulla base dell'evoluzione
normativa,  tecnologica e del mercato e a seguito di consultazione. I
valori  aggiornati  dei  coefficienti  si  applicano  ai progetti non
ancora avviati alla data dell'aggiornamento.
    4.9 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1,
i  risparmi  conseguiti  nell'ambito  di progetti standardizzati sono
contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto
medesimo,  per  un  numero  di  anni  pari  a  quelli  di  vita utile
dell'intervento,  a  decorrere dall'inizio del periodo di riferimento
della  verifica  e certificazione nel quale sono stati contabilizzati
per  la  prima volta. Il risparmio netto annuo riconosciuto a partire
dal  secondo  anno  di  contabilizzazione  dei  risparmi e' uguale al
risparmio  netto  annuo  riconosciuto per il primo anno, moltiplicato
per un coefficiente di persistenza.
    4.10  Il  valore  del coefficiente di persistenza di cui al comma
4.9,  secondo  paragrafo, e' fissato dall'Autorita' nell'ambito delle
singole schede tecniche di valutazione standardizzata di cui al comma
4.2.  Ove  non  diversamente  specificato nelle schede tecniche, tale
valore e' da intendere pari al 100%.
    4.11  Il  valore  del  coefficiente  di  persistenza  puo' essere
aggiornato    con   provvedimento   dell'Autorita'   a   seguito   di
consultazione.  Il  valore aggiornato del coefficiente di persistenza
si    applica    ai   progetti   non   ancora   avviati   alla   data
dell'aggiornamento.
                               Art. 5.
                   Metodi di valutazione analitica
    5.1  I metodi di valutazione analitica consentono di quantificare
il   risparmio   lordo   conseguibile  attraverso  una  tipologia  di
intervento  sulla  base  di un algoritmo di valutazione predefinito e
della misura diretta di alcuni parametri di funzionamento del sistema
dopo che e' stato realizzato l'intervento.
    5.2  L'algoritmo  di  valutazione,  i  parametri da misurare e le
modalita'  di misura di cui al comma 5.1 vengono indicati nell'ambito
di  schede  tecniche  per  la  quantificazione  dei risparmi, emanate
dall'Autorita'  a  seguito  di consultazione dei soggetti interessati
(di seguito: schede tecniche di valutazione analitica).
    5.3  Per  i  progetti  costituiti  solo da interventi per i quali
l'Autorita'  ha  predisposto schede tecniche di valutazione analitica
(di  seguito:  progetti  analitici)  il  risparmio lordo riconosciuto
nell'ambito   della   prima  verifica  e  certificazione  di  cui  al
successivo  art.  12,  comma 12.3,  e' contabilizzato con riferimento
alla  dimensione  raggiunta  dal  progetto  e ai valori dei parametri
misurati  nei dodici mesi precedenti. Il risparmio lordo riconosciuto
nell'ambito  delle  verifiche  e  certificazioni di cui al successivo
art.   12,   comma  12.5,  e'  contabilizzato  con  riferimento  alla
dimensione  raggiunta dal progetto e ai valori dei parametri misurati
durante  il periodo intercorso dalla precedente richiesta di verifica
e di certificazione.
    5.4  Per  i progetti analitici il risparmio netto riconosciuto e'
calcolato  applicando  al  risparmio  lordo  di  cui al comma 5.3, un
coefficiente  correttivo  a,  per risparmi non addizionali, che tiene
conto  dei  risparmi  che  si sarebbero comunque verificati, anche in
assenza  del  progetto  di  cui  l'intervento  fa  parte, per effetto
dell'evoluzione   tecnologica   e   di   mercato.   Il   valore   del
coefficiente a  e'  fissato  dall'Autorita' nell'ambito delle singole
schede tecniche di valutazione analitica di cui al comma 5.2. Ove non
diversamente  specificato  nelle  schede  tecniche  tale coefficiente
correttivo non si applica.
    5.5  Il  contenuto delle schede tecniche di valutazione analitica
di cui al comma 5.2 e il valore del coefficiente correttivo di cui al
comma 5.4 potranno essere aggiornati con provvedimento dell'Autorita'
sulla  base  dell'evoluzione normativa, tecnologica e del mercato e a
seguito  di consultazione. Gli aggiornamenti si applicano ai progetti
non ancora avviati alla data dell'aggiornamento.
    5.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1,
i   risparmi   conseguiti  nell'ambito  di  progetti  analitici  sono
contabilizzati, per ogni tipologia di intervento inclusa nel progetto
medesimo,  per  un  numero  di  anni  pari  a  quelli  di  vita utile
dell'intervento,  a  decorrere dall'inizio del periodo di riferimento
della  verifica  e certificazione nel quale sono stati contabilizzati
per la prima volta.
                               Art. 6.
                 Metodi di valutazione a consuntivo
    6.1   I   metodi   di  valutazione  a  consuntivo  consentono  di
quantificare  il  risparmio  netto conseguibile attraverso uno o piu'
interventi  in  conformita'  ad  un  programma di misura proposto dal
soggetto  titolare  del  progetto  unitamente  ad una descrizione del
progetto medesimo (di seguito: proposta di progetto e di programma di
misura),  approvato  dal  soggetto  responsabile  delle  attivita' di
verifica e di certificazione dei risparmi.
    6.2  La  proposta  di progetto e di programma di misura di cui al
comma  6.1  deve essere presentata dal soggetto titolare del progetto
al   soggetto   responsabile   delle   attivita'  di  verifica  e  di
certificazione  dei  risparmi  e  deve  contenere  almeno le seguenti
informazioni:
      a) informazioni  relative  al  soggetto  titolare  del progetto
(nome   o  ragione  sociale,  indirizzo,  ruolo  e  attivita'  svolte
nell'ambito del progetto);
      b) descrizione   del   progetto   e   dell'intervento  o  degli
interventi  previsti con riferimento alle tipologie indicate all'art.
5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
      c) descrizione  del  programma  di  misura  che  si  propone di
adottare  per  la  valutazione dei risparmi lordi di energia primaria
ascrivibili  all'intervento  o  agli interventi in questione, inclusa
una descrizione della strumentazione e delle modalita' che si propone
utilizzare  per calcolare i risparmi attraverso la misura dei consumi
di  energia  primaria  prima  e  dopo  l'intervento o gli interventi,
depurando   i   consumi   dagli  effetti  di  fattori  non  correlati
all'intervento stesso;
      d) risparmio  previsto  e  descrizione  delle  modalita' per la
determinazione del risparmio totale netto di energia primaria;
      e) descrizione  della  documentazione che si propone di inviare
ai fini di quanto previsto al successivo art. 13;
      f) descrizione   della   documentazione   che   si  propone  di
conservare ai fini di quanto previsto al successivo art. 14.
    6.3  Al  fine  di facilitare la predisposizione della proposta di
cui  al  precedente  comma 6.1  l'Autorita' pubblica nel proprio sito
internet   (www.autorita.energia.it)   una   scheda   tipo   per   la
presentazione di tali proposte (di seguito: scheda tipo).
    6.4 Possono essere presentate proposte di progetto e di programma
di  misura  unicamente  per  le  tipologie di intervento per le quali
l'Autorita'  non  abbia  predisposto  e pubblicato schede tecniche di
valutazione standardizzata o analitica.
    6.5  Il  soggetto  responsabile  delle attivita' di verifica e di
certificazione  dei  risparmi  emette  il  parere  relativamente alla
proposta  di  progetto e di programma di misura entro sessanta giorni
dalla  data di ricezione della proposta di cui al comma 6.1. Nei casi
in  cui  tale  soggetto  ritenga opportuno richiedere al titolare del
progetto  modifiche  o  integrazioni  della proposta di progetto e di
programma  di misura, o effettuare approfondimenti, il termine di cui
al  paragrafo  precedente  viene  sospeso  fino  alla ricezione delle
informazioni  richieste e viene prorogato di trenta giorni dalla data
di  ricezione  di tali informazioni. Trascorsi i termini di cui sopra
la  proposta  di  progetto  e  di  programma  di  misura  si  intende
approvata.
    6.6 Ai fini di quanto previsto al successivo art. 16, comma 16.1,
i   risparmi   conseguiti   nell'ambito  di  progetti  costituiti  da
interventi  che  devono  essere  valutati con metodi di valutazione a
consuntivo  (di  seguito: progetti a consuntivo) sono contabilizzati,
per  ogni  tipologia di intervento inclusa nel progetto medesimo, per
un  numero  di  anni  pari  a quelli di vita utile dell'intervento, a
decorrere dalla data da cui decorre il risparmio, come verificata dal
soggetto    responsabile   delle   attivita'   di   verifica   e   di
certificazione.
                               Art. 7.
       Valutazione delle campagne di formazione, informazione
promozione e sensibilizzazione dei clienti finali
    7.1  Ai  progetti che comprendono la realizzazione di campagne di
formazione,  informazione, promozione e sensibilizzazione dei clienti
finali  di  sostegno  a altre tipologie di interventi, finalizzate ad
informare  i clienti che hanno aderito al progetto sulle modalita' di
corretta   gestione   e   manutenzione  dei  prodotti,  apparecchi  e
componenti  installati  e  che  soddisfano  i  requisiti  di  cui  al
successivo  comma  7.2,  lettere  da  a)  a  b),  e'  riconosciuto un
risparmio   addizionale   pari  al  5%  del  risparmio  totale  netto
riconosciuto  all'intervento  al  quale  la  campagna si riferisce, a
conclusione  delle  verifiche  e dei controlli di cui rispettivamente
all'art. 12, comma 12.1, e all'art. 14, comma 14.1.
    7.2 Le campagne di cui al comma 7.1 danno luogo al riconoscimento
del  risparmio  incrementale di cui al medesimo comma se rispettano i
seguenti requisiti per 1'ammissibilita':
      a) illustrano  in  modo  chiaro  ed  esaustivo  le modalita' di
utilizzo   e  manutenzione  dei  prodotti,  componenti  o  apparecchi
installati nell'ambito del progetto;
      b) sono  realizzate  attraverso  mezzi  informativi  idonei  ed
efficaci  (segnatamente:  brochure,  materiale audio-visivo, corsi di
formazione e informazione).
                               Art. 8.
            Poteri calorifici inferiori dei combustibili
    8.1  Ai fini del calcolo dei risparmi conseguibili attraverso gli
interventi  di  cui  all'art.  5,  dei decreti ministeriali 20 luglio
2004,  vengono  applicati  i  valori  di  potere calorifico inferiore
riportati nella tabella 1.
    8.2  I  valori  di  cui  al  comma  8.1 possono essere aggiornati
dall'Autorita'   ai   sensi   dell'art.   2,  comma  2,  dei  decreti
ministeriali 20 luglio 2004.
                              Titolo II
               PREPARAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGETTI
                               Art. 9.
                      Preparazione dei progetti
    9.1  I  soggetti  titolari dei progetti devono ottenere eventuali
autorizzazioni   o  permessi  richiesti  dalla  normativa  vigente  e
assicurare  la  conformita' dei progetti al disposto dell'art. 6, dei
decreti   ministeriali   20 luglio  2004  e  alla  normativa  tecnica
specificata  nelle  schede  tecniche  di valutazione standardizzata e
analitica di cui rispettivamente all'art. 4, comma 4.2, e all'art. 5,
comma  5.2, delle presenti Linee guida o nella proposta di progetto e
di programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.
                              Art. 10.
                          Dimensione minima
    10.1 I  progetti  standardizzati devono avere una dimensione tale
da permettere un risparmio non inferiore a 25 tep/anno.
    10.2 I  progetti  analitici  devono  aver  generato nel corso dei
primi  dodici  mesi  di  misurazione dei parametri di cui all'art. 5,
comma  5.1, un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di progetti
i  cui  titolari  sono  distributori  che  servivano  piu' di 100.000
clienti  finali al 31 dicembre 2001 e un risparmio non inferiore a 50
tep nel caso di progetti i cui titolari sono soggetti diversi.
    10.3 I  progetti  a consuntivo devono aver generato nel corso dei
primi  dodici  mesi  della  misura  di  cui all'art. 6, comma 6.1, un
risparmio non inferiore a 200 tep nel caso di progetti i cui titolari
sono  distributori  che  servivano  piu' di 100.000 clienti finali al
31 dicembre  2001  e un risparmio non inferiore a 100 tep nel caso di
progetti i cui titolari sono soggetti diversi.
    10.4 I  progetti che non conseguono i livelli di risparmio di cui
ai precedenti commi, non sono ammissibili ai fini della presentazione
della richiesta di cui all'art. 12, commi 12.2, 12.3, della richiesta
di cui all'art. 12, comma 12.6 limitatamente alla presentazione della
prima richiesta di verifica e di certificazione, e di quanto previsto
all'art. 16, comma 16.1.
                              Art. 11.
          Richiesta di verifica preliminare di conformita'
    11.1 I  soggetti  di  cui  all'art.  8  dei  decreti ministeriali
20 luglio  2004  possono richiedere all'Autorita' o ad un soggetto da
essa   delegato  di  verificare  preliminarmente  la  conformita'  di
specifici  progetti  alle  disposizioni  delle  presenti Linee guida,
limitatamente  ai  progetti  a consuntivo. La verifica preliminare di
conformita'  non impegna l'Autorita', o il soggetto da essa delegato,
ne'  ad approvare la proposta di progetto e di programma di misura di
cui  all'art.  6,  comma 6.1, ne' a certificare i risparmi di energia
primaria  conseguiti dal progetto per il quale e' stata presentata la
richiesta  di  verifica,  senza procedere alle necessarie verifiche e
controlli della documentazione predisposta ai sensi degli articoli 13
e 14 e alle certificazioni di cui all'art. 16, comma 16.1.
    11.2  La richiesta di verifica preliminare deve essere corredata,
come minimo, dalle seguenti informazioni:
      a) informazioni  su  soggetto  titolare  del  progetto  (nome o
ragione  sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolta nell'ambito del
progetto);
      b) descrizione  dell'intervento o degli interventi previsti dal
progetto  con  riferimento  alle  tipologie  indicate all'art. 5, dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004;
      c) informazioni sui potenziali clienti partecipanti ai quali il
progetto  si rivolge, e da ogni altra informazione ritenuta utile dal
soggetto titolare del progetto.
    11.3 I   risultati  della  verifica  preliminare  di  conformita'
vengono  comunicati  al soggetto interessato dall'Autorita', o dal un
soggetto  da  essa  delegato,  entro  sessanta giorni dalla ricezione
della richiesta di cui al comma 11.2.
                             Titolo III
          VERIFICHE E CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI
                              Art. 12.
              Richiesta di verifica e di certificazione
    12.1 Ai  fini  di quanto previsto all'art. 7, comma 1, e all'art.
10,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004, i soggetti
titolari   dei   progetti  inviano  al  soggetto  responsabile  delle
attivita'  di verifica e di certificazione dei risparmi una richiesta
di verifica e di certificazione dei risparmi conseguiti dal progetto,
unitamente  alla  documentazione  comprovante  i  risultati  ottenuti
secondo quanto previsto al successivo art. 13.
    12.2 I  soggetti  titolari dei progetti standardizzati presentano
la  prima  richiesta  di  verifica  e  di certificazione entro trenta
giorni  dalla fine del semestre nel quale il progetto ha raggiunto la
dimensione  minima  (di  seguito:  prima  richiesta  di verifica e di
certificazione).
    12.3 I  soggetti  titolari  dei  progetti analitici presentano la
prima  richiesta  di verifica e di certificazione entro trenta giorni
dalla  fine  del  semestre  nel  quale  il  progetto  ha raggiunto un
risparmio  di  energia  complessivo  corrispondente  alla  dimensione
minima.
    12.4 Per  i progetti standardizzati le richieste di verifica e di
certificazione  successive  alla  prima  sono presentate entro trenta
giorni  dalla  fine  del  trimestre  nel  quale  sono  state  oggetto
dell'intervento  le  UFR  incrementali. Ai fini di quanto previsto al
successivo art. 16, comma 16.1, in assenza di richieste di verifica e
di  certificazione  successive  alla prima si assume che il numero di
UFR oggetto del progetto non sia variato rispetto a quanto dichiarato
nella richiesta precedente.
    12.5 Per  i  progetti  analitici  le  richieste  di verifica e di
certificazione  successive  alla prima possono essere presentate ogni
trimestre,  entro trenta giorni dalla fine dello stesso ma almeno una
volta l'anno.
    12.6 Per  i  progetti a consuntivo i tempi di presentazione delle
richieste   di  verifica  e  di  certificazione  sono  stabiliti  nel
programma   di  misura  approvato  dal  soggetto  responsabile  delle
attivita'  di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del
medesimo art. 6, comma 6.1.
                              Art. 13.
 Documentazione da trasmettere per le verifiche e le certificazioni
    13.1 Per  i  progetti  standardizzati la documentazione di cui al
precedente  art.  12, comma 12.1, da allegare alla prima richiesta di
verifica e di certificazione deve includere almeno:
      a) informazioni relative al soggetto titolare di progetto (nome
o  ragione  sociale,  indirizzo, ruolo e attivita' svolta nell'ambito
del  progetto); per le societa' di servizi energetici di cui all'art.
1,  comma  1.1,  lettera t), tale documentazione deve includere anche
una copia dello statuto societario;
      b) descrizione  dell'intervento  o degli interventi inclusi nel
progetto  con  riferimento  alle  tipologie  indicate all'art. 5, dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004;
      c) informazioni   relative   ai   principali  collaboratori  al
progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolta
nel progetto;
      d) data di avvio del progetto;
      e) prospetto   di   rendicontazione,   per  ogni  tipologia  di
intervento  inclusa  nel  progetto,  riepilogativo della procedura di
calcolo   e   dei   risparmi   di  cui  si  richiede  la  verifica  e
certificazione, includendo almeno le seguenti informazioni:
        numero  di UFR oggetto dell'intervento che producono risparmi
nel periodo temporale considerato;
        risparmio  specifico  lordo  per  UFR  cosi' come determinato
dall'Autorita' nelle schede tecniche di valutazione standardizzata di
cui all'art. 4, comma 4.2;
        risparmio   totale   lordo  attribuibile  all'intervento  nel
periodo  temporale  di  riferimento  della richiesta di verifica e di
certificazione;
        eventuali  coefficienti  correttivi  di cui all'art. 4, comma
4.6;
        coefficiente  di  persistenza  di  cui all'art. 4, comma 4.9,
secondo paragrafo;
        eventuali   risparmi   addizionali   riconosciuti   ai  sensi
dell'art. 7, comma 7.1;
        risparmio   totale   netto  attribuibile  all'intervento  nel
periodo  temporale  di  riferimento  della richiesta di verifica e di
certificazione;
      f) risparmio  totale netto attribuibile al progetto nel periodo
temporale   di   riferimento   della   richiesta  di  verifica  e  di
certificazione.
    13.2 Per  le richieste di verifica e di certificazione successive
alla  prima  presentate per progetti standardizzati la documentazione
di cui all'art. 12, comma 12.1, deve riguardare:
      a) eventuali  variazioni  intervenute  negli elementi di cui al
comma 13. 1, lettere a) e c);
      b) prospetto   di   rendicontazione,   per  ogni  tipologia  di
intervento  inclusa  nel  progetto,  riepilogativo della procedura di
calcolo   e   dei   risparmi   di  cui  si  richiede  la  verifica  e
certificazione  includendo,  come  minimo, informazioni sul numero di
UFR  incrementali  oggetto  dell'intervento  rispetto  a  quelle gia'
dichiarate    nella   precedente   richiesta   di   verifica   e   di
certificazione.
    13.3  Per  i progetti analitici la documentazione di cui all'art.
12,  comma  12.1,  da  allegare alla prima richiesta di verifica e di
certificazione deve includere almeno:
      a) informazioni relative al soggetto titolare di progetto (nome
o   ragione   sociale,  ruolo  e  attivita'  svolta  nell'ambito  del
progetto);
      b) descrizione  dell'intervento  o degli interventi inclusi nel
progetto  con  riferimento  alle  tipologie  indicate all'art. 5, dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004;
      c) informazioni   relative   ai   principali  collaboratori  al
progetto: nome o ragione sociale, indirizzo, ruolo e attivita' svolta
nell'ambito del progetto;
      d) data di avvio del progetto;
      e) prospetto   di   rendicontazione,   per  ogni  tipologia  di
intervento  inclusa  nel  progetto,  riepilogativo della procedura di
calcolo   e  dei  risparmi  di  cui  si  richiede  la  certificazione
includendo almeno le seguenti informazioni:
        numero   di  interventi  realizzati  e  valori  misurati  dei
parametri  per  i  quali  le schede prevedono la misurazione diretta,
entrambi riferiti al periodo temporale di riferimento della richiesta
di verifica e di certificazione;
        risparmio    specifico    lordo    determinato   sulla   base
dell'applicazione  delle  schede tecniche di valutazione analitica di
cui all'art. 5, comma 5.2;
        risparmio   totale   lordo  attribuibile  all'intervento  nel
periodo  temporale  di  riferimento  della richiesta di verifica e di
certificazione;
        eventuale  coefficiente  correttivo  di cui all'art. 5, comma
5.4;
        eventuali   risparmi   addizionali   riconosciuti   ai  sensi
dell'art. 7, comma 7.1;
        risparmio   totale   netto  attribuibile  all'intervento  nel
periodo  temporale  di  riferimento  della richiesta di verifica e di
certificazione;
      f) risparmio  totale netto attribuibile al progetto nel periodo
temporale   di   riferimento   della   richiesta  di  verifica  e  di
certificazione.
    13.4  Per le richieste di verifica e di certificazione successive
alla prima presentate per progetti analitici la documentazione di cui
all'art. 12, comma 12.1, deve riguardare:
      a) eventuali  variazioni  intervenute  negli elementi di cui al
comma 13.3, lettere a) e c);
      b) prospetto   di   rendicontazione,   per  ogni  tipologia  di
intervento  inclusa  nel  progetto,  riepilogativo della procedura di
calcolo   e   dei   risparmi   di  cui  si  richiede  la  verifica  e
certificazione includendo le seguenti informazioni minime:
        valori misurati dei parametri per i quali le schede prevedono
la  misurazione  diretta,  per  gli  interventi  gia'  inclusi  nella
precedente richiesta di verifica e di certificazione;
        numero di interventi addizionali realizzati rispetto a quelli
gia'   dichiarati   nella  precedente  richiesta  di  verifica  e  di
certificazione   e  relative  informazioni  quantitative  sui  valori
misurati dei parametri per i quali le schede prevedono la misurazione
diretta.
    13.5 Le informazioni di cui ai commi 13.1, 13.2, 13.3 e 13.4, per
ognuna delle tipologie di intervento per le quali sono state definite
schede  di  valutazione  standardizzata  o  di valutazione analitica,
devono  essere comunicate al soggetto responsabile delle attivita' di
verifica  e di certificazione dei risparmi, per mezzo delle schede di
rendicontazione  pubblicate  nel  sito  internet dell'Autorita' (www.
autorita.energia. it).
    13.6 Per  i  progetti  a  consuntivo,  la  documentazione  di cui
all'art.  12,  comma  12.1,  deve  essere  conforme,  nei  tempi, nei
contenuti  e  nel  formato della presentazione, a quanto previsto nel
programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.
    13.7 Per  i  progetti  che  prevedono  campagne  di  formazione e
informazione  di  cui all'art. 7, comma 7.1, la documentazione di cui
all'art.  12,  comma  12.1,  deve  anche contenere la descrizione dei
contenuti  della  campagna e degli strumenti e dei canali informativi
utilizzati.
    13.8 Per  tutte  le tipologie di progetto di cui alle lettere a),
b), c) dell'art. 3, comma 3.1, delle presenti Linee guida, al momento
della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il
soggetto   titolare   di   progetto   dichiara,   sotto   la  propria
responsabilita',  che  gli  interventi  per  i  quali  si richiede la
verifica  e  certificazione  dei  risparmi,  sono stati realizzati in
conformita'  al  dettato dell'art. 5, comma 4, secondo capoverso, dei
decreti ministeriali 20 luglio 2004.
    13.9 Per  tutte  le tipologie di progetto di cui alle lettere a),
b), c) dell'art. 3, comma 3.1, delle presenti Linee guida, al momento
della presentazione di una richiesta di verifica e certificazione, il
soggetto   titolare   di   progetto   dichiara,   sotto   la  propria
responsabilita',  che  gli  interventi  per  i  quali  si richiede la
verifica  e  certificazione  dei  risparmi,  sono stati realizzati in
conformita' al dettato dell'art. 1, comma 34, della legge n. 239/04.
                              Art. 14.
         Documentazione da conservare e controlli a campione
    14.1 Il  soggetto  responsabile  delle attivita' di verifica e di
certificazione  dei  risparmi effettua, anche a campione, i controlli
previsti  dall'art.  7,  comma  1, dei decreti ministeriali 20 luglio
2004, necessari ad accertare che i progetti oggetto di certificazione
ed  emissione dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 16,
comma  16.1 delle presenti Linee guida siano stati realizzati in modo
conforme  alle disposizioni dei medesimi decreti e alle Linee guida e
secondo quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 13.
    14.2 Al  fine  di  consentire i controlli di cui al comma 14.1, i
soggetti  titolari  dei  progetti  sono  tenuti  a conservare, per un
numero  di  anni  pari  a  quelli  di  vita  utile delle tipologie di
intervento  incluse nel progetto medesimo, la documentazione cartacea
atta ad attestare quanto dichiarato nelle schede di rendicontazione e
nella documentazione inviata al soggetto responsabile delle attivita'
di verifica e di certificazione dei risparmi, ai sensi del precedente
art. 13.
    14.3 Per  i progetti standardizzati e analitici la documentazione
di  cui  al  comma 14.2 deve essere idonea a comprovare, per mezzo di
documentazione   fiscale,   quanto   dichiarato   nella   scheda   di
rendicontazione e come minimo:
      a) il  numero di UFR oggetto dell'intervento o degli interventi
o,   per  i  progetti  analitici,  la  documentazione  attestante  la
misurazione   dei   parametri   indicati  nelle  schede  tecniche  di
quantificazione;
      b) il rispetto di quanto disposto all'art. 9, comma 9.1.
    Qualora   indicato   nelle  schede  tecniche  di  quantificazione
relative  al  singolo  intervento,  la documentazione di cui al comma
14.2 include anche il nome, e l'indirizzo dei clienti partecipanti.
    14.4 Per  i  progetti  a  consuntivo, la documentazione di cui al
comma   14.2   e'   conforme,  nei  contenuti  e  nel  formato  della
presentazione,  a  quanto  previsto  nella  proposta di progetto e di
programma di misura di cui all'art. 6, comma 6.1.
    14.5 Per  i  progetti  che  includono campagne di cui all'art. 7,
comma  7.1,  la  documentazione  di  cui  al  comma  14.2 e' idonea a
dimostrare  l'esecuzione  della campagna secondo quanto documentato o
dichiarato ai sensi del precedente art. 13, comma 13.7.
                              Art. 15.
                     Regioni e province autonome
    15.1 Le  regioni  e  le province autonome, o i soggetti da queste
indicati,  possono svolgere attivita' di verifica e di certificazione
dei  risparmi  sulla  base  di  convenzioni stipulate con il soggetto
responsabile di tali attivita'.
    15.2 Le   regioni   e  le  province  autonome  che  concedono  un
contributo  finanziario  per  la realizzazione di un progetto possono
indicare  al  soggetto  titolare  del  progetto medesimo la quota dei
risparmi per la quale possono essere richiesti i titoli di efficienza
energetica.
                              Art. 16.
         Certificazione dei risparmi energetici ed emissione
                 dei titoli di efficienza energetica
    16.1 Entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione della richiesta di
verifica  e  di  certificazione  e  completati con esito positivo gli
eventuali  controlli  di  cui  all'art.  14, il soggetto responsabile
dello svolgimento delle attivita' di verifica e di certificazione dei
risparmi certifica i risparmi riconosciuti.
    16.2 Nei   casi   previsti   all'art.  12,  comma  12.4,  secondo
paragrafo,  la  verifica  e certificazione dei risparmi avviene senza
necessita'  di richiesta da parte del soggetto titolare del progetto,
salvo  esito  negativo  di  eventuali  controlli, entro trenta giorni
dalla  fine  di  ogni  trimestre successivo a quello di presentazione
della prima richiesta di verifica e di certificazione.
    16.3 Nei  casi  in cui il soggetto responsabile dello svolgimento
delle  attivita' di verifica e di certificazione dei risparmi ritenga
opportuno  richiedere  al soggetto titolare del progetto informazioni
aggiuntive  a  quelle  di  cui  agli  articoli 13  e  14 o effettuare
approfondimenti,  il  termine di cui al comma 16.1 viene sospeso fino
alla  ricezione  delle  informazioni  aggiuntive e viene prorogato di
trenta   giorni   a   decorrere  dalla  data  di  ricezione  di  tali
informazioni.
    16.4 Il gestore del mercato elettrico emette titoli di efficienza
energetica   per   un   ammontare   complessivo,   espresso  in  tep,
corrispondente  ai  risparmi  verificati  e  certificati ai sensi del
precedente comma 16.1.
                              Titolo IV
                  I TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA
                              Art. 17.
Tipi e caratteristiche principali dei titoli di efficienza energetica
    17.1 I titoli di efficienza energetica emessi sono di tre tipi:
      a) titoli  di  efficienza  energetica  di tipo I, attestanti il
conseguimento  di  risparmi di energia primaria attraverso interventi
per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
      b) titoli  di  efficienza  energetica di tipo II, attestanti il
conseguimento  di  risparmi di energia primaria attraverso interventi
per la riduzione dei consumi di gas naturale;
      c) titoli  di  efficienza energetica di tipo III, attestanti il
conseguimento  di  risparmi di energia primaria attraverso interventi
diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), del presente comma.
    17.2 La   dimensione   commerciale   dei   titoli  di  efficienza
energetica  e'  pari  a  1  tep. Ai fini dell'emissione dei titoli di
efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati
ai  sensi  dell'art.  16, comma 16.1, vengono arrotondati a 1 tep con
criterio commerciale.
    17.3 Ai   fini   della  verifica  di  conseguimento  del  proprio
obiettivo specifico annuale, di cui all'art. 1, comma 1.1 lettera o),
i  distributori  possono  trasmettere titoli di efficienza energetica
emessi  nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio  dell'anno di cui
all'art.  3,  comma 1, lettera a), dei decreti ministeriali 20 luglio
2004  e il 31 maggio dell'anno successivo a quello di cui al medesimo
art.  3,  comma  1,  lettera  e).  Nel  suddetto  periodo i titoli di
efficienza energetica possono essere oggetto di libera contrattazione
tra le parti ai sensi dell'art. 10, comma 5, dei decreti ministeriali
20 luglio  2004, ovvero di contrattazione nel mercato organizzato dal
gestore  del  mercato  elettrico  ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei
medesimi decreti ministeriali.
                              Titolo V
                  DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 18.
                      Disposizioni transitorie
    18.1 Le  richieste  di verifica preliminare di conformita' di cui
all'art.  11,  comma  11.1, le proposte di progetto e di programma di
misura di cui all'art. 6, comma 6.1, le prime richieste di verifica e
certificazione  dei  risparmi  di cui all'art. 12, commi 12.2, 12.3 e
12.6,  delle  presenti  Linee  guida,  possono  essere  presentate  a
decorrere dal 1° gennaio 2005.
    18.2 Fatto salvo quanto disposto al comma 18.4, nei casi in cui i
distributori, le societa' controllate dai medesimi distributori, o le
societa' di servizi energetici intendano avvalersi di quanto disposto
al  secondo  capoverso dell'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale
elettrico  e  al  secondo capoverso dell'art. 4, comma 4, del decreto
ministeriale  gas,  tali soggetti presentano al soggetto responsabile
delle attivita' di verifica e di certificazione dei risparmi, entro e
non  oltre  il  31 luglio  2005,  le relative richieste di verifica e
certificazione  ai  sensi  dell'art.  12,  nel rispetto dell'art. 10,
comma 10.4.
    18.3 Per i progetti di cui al precedente comma 18.2, da valutarsi
con  metodologia a consuntivo, la proposta di progetto e di programma
di  misura  di  cui all'art. 6, comma 6.1, deve essere presentata nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 28 febbraio 2005.
    18.4 Al  fine  di  consentire  la  corretta  quantificazione  dei
risparmi energetici conseguiti nel periodo antecedente il 31 dicembre
2004  dai  progetti  di  cui  al  comma 18.2, il soggetto richiedente
comunica:
      a) nel  caso  di prima richiesta, l'anno nel corso del quale il
progetto  e'  stato avviato, ai sensi dell'art. 1, comma 1.1, lettera
f);
      b) nel  caso  di richieste successive alla prima, l'anno solare
nel  corso  del  quale  sono  stati conseguiti gli ulteriori risparmi
oggetto della nuova richiesta.