Art. 2.

  1.  In  relazione alle procedure esecutive che hanno interessato la
contabilita'  speciale  intestata  al  commissario delegato - Gen. B.
Umberto  Pinotti  e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3283, e successive modificazioni,
e  che hanno comportato l'indisponibilita' di parte delle risorse ivi
stanziate,   il   predetto  commissario  delegato  e'  autorizzato  a
differire i versamenti IRPEF e le erogazioni derivanti dalle ritenute
previdenziali  ed  assistenziali  di  legge  al  sessantesimo  giorno
decorrente   dal  reintegro  delle  risorse  medesime,  ovvero  dalla
comunicazione  della  liberazione  dai vincoli esecutivamente apposti
sulle medesime somme.