Art. 2. 1. In relazione alle procedure esecutive che hanno interessato la contabilita' speciale intestata al commissario delegato - Gen. B. Umberto Pinotti e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3283, e successive modificazioni, e che hanno comportato l'indisponibilita' di parte delle risorse ivi stanziate, il predetto commissario delegato e' autorizzato a differire i versamenti IRPEF e le erogazioni derivanti dalle ritenute previdenziali ed assistenziali di legge al sessantesimo giorno decorrente dal reintegro delle risorse medesime, ovvero dalla comunicazione della liberazione dai vincoli esecutivamente apposti sulle medesime somme.