Art. 5. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione sia alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui in premessa, che alle iniziative di attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in materia di attivita' contrattuale di rilievo comunitario, i contratti di collaborazione autorizzati sulla base delle pertinenti ordinanze di protezione civile sono ridotti a tre per ciascuna emergenza e possono essere stipulati anche per la composizione di comitati di rientro nell'ordinario diversi da quelli gia' previsti per ciascuna emergenza.