Art. 5.

  1.  Al  fine  di  assicurare  la tempestiva e funzionale attuazione
degli  adempimenti  di  competenza  del Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione sia
alle straordinarie esigenze connesse alle molteplici emergenze di cui
in  premessa,  che  alle iniziative di attuazione della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, in materia
di  attivita'  contrattuale  di  rilievo  comunitario, i contratti di
collaborazione  autorizzati  sulla base delle pertinenti ordinanze di
protezione civile sono ridotti a tre per ciascuna emergenza e possono
essere  stipulati  anche  per  la composizione di comitati di rientro
nell'ordinario   diversi   da   quelli  gia'  previsti  per  ciascuna
emergenza.