Art. 6.

  1.  All'art.  1,  comma  8,  dell'ordinanza di protezione civile n.
3378/2004  il  primo  periodo e' cosi' sostituito: «Con provvedimento
del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione civile e' nominato un
soggetto  attuatore  per  il  compimento, entro sessanta giorni dalla
nomina,  di  tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle
posizioni debitorie maturate dalla convenzione di cui al comma 6 alla
data dell'entrata in vigore della presente ordinanza, con facolta' di
provvedere  alla  conclusione  di  accordi  transattivi,  nonche'  ad
anticipazioni nel limite massimo di euro 2.000.000,00, ove ricorrenti
le necessarie condizioni».