Art. 6. 1. All'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3378/2004 il primo periodo e' cosi' sostituito: «Con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile e' nominato un soggetto attuatore per il compimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di tutte le iniziative di carattere solutorio rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla convenzione di cui al comma 6 alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza, con facolta' di provvedere alla conclusione di accordi transattivi, nonche' ad anticipazioni nel limite massimo di euro 2.000.000,00, ove ricorrenti le necessarie condizioni».