(all. 1 - art. 1)
                      ACETO BALSAMICO DI MODENA
                   Indicazione Geografica Protetta

                     Disciplinare di Produzione
                               Art. 1.
                            Denominazione
    L'indicazione  geografica protetta «Aceto Balsamico di Modena» e'
riservata  al  prodotto  che risponda alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                         Zona di produzione
    La  produzione  dell'«Aceto  Balsamico  di  Modena»  deve  essere
effettuata,  nel territorio amministrativo delle province di Modena e
Reggio  Emilia, mediante l'impiego di mosti ottenuti da uve coltivate
nella regione Emilia-Romagna.
                               Art. 3.
                       Metodo di elaborazione
    L'«Aceto  Balsamico  di  Modena»  e'  il  prodotto  ottenuto, con
particolare e tradizionale tecnologia, dai mosti d'uva, eventualmente
sottoposti  a  parziale  fermentazione  o  concentrati  anche a fuoco
diretto,  con  l'aggiunta  di  un'aliquota di aceto vecchio di almeno
dieci   anni,   in   modo   da  conferire  al  prodotto  i  caratteri
organolettici   tipici,  e  con  l'aggiunta  di  aceto  ottenuto  per
acetificazione di solo vino nella misura di almeno il 10%.
    La  percentuale  di  mosto d'uva cotto e/o concentrato non dovra'
essere  inferiore  al 20% della massa da avviare all'elaborazione. La
concentrazione  e'  protratta  fino  a che la massa iniziale di mosto
abbia  raggiunto  una densita' non inferiore a 1,240 alla temperatura
di 20° C.
    Le  operazioni  di  elaborazione e di invecchiamento obbligatorio
devono  avvenire nei territori corrispondenti alle province di Modena
e Reggio Emilia.
    Fino  ad  un  massimo  del  2%  del volume del prodotto finito e'
consentita   l'aggiunta   di   caramello   per   la   stabilizzazione
colorimetrica.
    E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra sostanza.
    L'elaborazione dell'«Aceto Balsamico di Modena» deve avvenire con
il  consueto  metodo  di  acetificazione  con  l'utilizzo  di colonie
batteriche  selezionate,  oppure utilizzando il consolidato metodo di
acetificazione  lenta  in  superficie  o lenta a truciolo, seguita da
affinamento.  In  ogni  caso, l'acetificazione e l'affinamento devono
effettuarsi in recipienti di legno pregiato, quali ad esempio rovere,
castagno, quercia, gelso e ginepro, nell'arco di un periodo minimo di
sessanta   giorni   a   partire   dalla  data  in  cui  e'  terminato
l'assemblaggio delle materie prime da avviare alla elaborazione.
    Il  prodotto  che  a  giudizio  del  detentore  ha  acquisito  le
caratteristiche   minime   previste  dal  presente  disciplinare  per
l'immissione   al  consumo,  e'  sottoposto  ad  esame  analitico  ed
organolettico.
                               Art. 4.
                     Caratteristiche al consumo
    L'«Aceto   Balsamico  di  Modena»,  all'atto  dell'immissione  al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
      limpidezza: limpido e brillante;
      colore: bruno intenso;
      odore:   caratteristico,   persistente,   intenso  e  delicato,
gradevolmente acetico, con eventuali note legnose;
      sapore: agrodolce, equilibrato, gradevole, caratteristico;
      densita'  a  20°  C:  non  inferiore  a  1,06  per  il prodotto
affinato;
      titolo alcolometrico effettivo: non superiore a 1,5% in volume;
      estratto secco netto minimo: 30 gr per litro;
      acidita' totale minima: 6 per cento;
      anidride solforosa totale: massimo 100 mg/l;
      ceneri: minimo 2,5 per mille;
      zuccheri riduttori: minimo 110 g/l.
    L'accertamento  delle caratteristiche analitiche e organolettiche
del  prodotto e' effettuato, su richiesta degli interessati, su tutte
le partite prima dell'immissione al consumo.
                               Art. 5.
           Esami analitici, sensoriali ed imbottigliamento
    Il  superamento  dell'esame  analitico e sensoriale e' condizione
vincolante   per   poter   commercializzare   il   prodotto   con  la
denominazione di cui all'art. 1.
    I  contenitori, in vetro, in legno, in ceramica, o in terracotta,
nei  quali  l'Aceto  Balsamico di Modena e' immesso al consumo devono
essere delle seguenti capacita': 0,250 l; 0,500 l; 0,750 l; 1 l; 2 l;
3  l;  5  l; ed in bustine mono dose. Non sono ammessi contenitori di
altro   materiale  ad  eccezione  di  quelli  indicati  nel  presente
articolo.
                               Art. 6.
                    Designazione e presentazione
    La designazione in etichetta della denominazione «Aceto Balsamico
di  Modena» deve essere fatta in caratteri chiari, indelebili e della
stessa  dimensione e colorimetria e sufficientemente grandi da essere
distinti  da  ogni  altra indicazione che compare in etichetta, fatta
salva l'indicazione di ragioni sociali e marchi, purche' non inducano
in inganno il consumatore.
    La  designazione  della denominazione «Aceto Balsamico di Modena»
deve   essere  accompagnata  dalla  dizione  «indicazione  geografica
protetta»  scritta  in  caratteri chiari e leggibili, per esteso o in
forma  abbreviata,  in  lingua italiana e/o nella lingua del Paese di
destinazione.
    Alla   denominazione  «Aceto  Balsamico  di  Modena»  e'  vietata
l'aggiunta    di   qualsiasi   qualificazione   diversa   da   quella
espressamente  prevista  nel  presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi   «extra»,   «fine»,  «scelto»,  «selezionato»,  «riserva»,
«superiore», «classico» e similari.
    E'   tuttavia   consentita   la   dizione  «invecchiato»  qualora
l'invecchiamento  si  sia prolungato per un periodo non inferiore a 3
anni in botti, barili o altri recipienti in legno.