(all. 1 - art. 1)
           DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
             DI ORIGINE PROTETTA «MIELE DELLA LUNIGIANA»
                               Art. 1.
                          Nome del prodotto
    La  denominazione  di origine protetta «Miele della Lunigiana» e'
riservata alle due tipologie:
      miele  di  acacia  e  miele  di  castagno,  che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    2.1  Si  definisce  «Miele  della  Lunigiana» di acacia, il miele
prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.
    Si  definisce  «Miele  della  Lunigiana»  di  castagno,  il miele
prodotto su fioritura di castanea sativa M.
    2.2 Caratteristiche del prodotto.
    2.2.1 «Miele della Lunigiana» di acacia.
    2.2.1.1 Caratteristiche organolettiche.
    Il  «Miele  della  Lunigiana»  di  acacia  presenta  le  seguenti
caratteristiche:
      si   mantiene   a   lungo  liquido  e  limpido;  puo'  tuttavia
presentare,  nella  parte  finale del periodo di commercializzazione,
una  parziale formazione di cristalli, senza comunque arrivare ad una
cristallizzazione completa;
      consistenza: sempre viscosa, in funzione del contenuto d'acqua;
      colore:   molto   chiaro,   da  pressoche'  incolore  a  giallo
paglierino;
      odore:  leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile
a quello dei fiori;
      sapore: decisamente dolce, con leggerissima acidita' e privo di
amarezza.  L'aroma  e'  molto  delicato, tipicamente vanigliato, poco
persistente e privo di retrogusto.
    2.2.1.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
    Oltre  ai  requisiti  previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della    Lunigiana»   di   acacia   deve   presentare   le   seguenti
caratteristiche:
      contenuto in acqua: non superiore a 18%;
      contenuto  in  idrossimetilfurfurale  (HMF):  non  superiore  a
10 mg/kg al momento dell'invasettamento.
    2.2.1.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
    Il  sedimento  del miele si presenta in genere povero di polline,
con un numero di granuli di polline di acacia inferiore a 20.000/10 g
di miele.
    2.2.2 «Miele della Lunigiana» di castagno.
    2.2.2.1 Caratteristiche organolettiche.
    Il  «Miele  della  Lunigiana»  di  castagno  presenta le seguenti
caratteristiche:
      si  mantiene  per lungo tempo allo stato liquido; puo' tuttavia
presentare,  nella  parte  finale del periodo di commercializzazione,
una parziale ed irregolare cristallizzazione;
      colore: ambra scuro, spesso con tonalita' rossastra;
      odore: abbastanza forte e penetrante;
      sapore:   persistente,   con   componente  amara  piu'  o  meno
accentuata.
    2.2.2.2 Caratteristiche chimico-fisiche e microscopiche.
    Oltre  ai  requisiti  previsti dalla normativa vigente, il «Miele
della   Lunigiana»   di   Castagno   deve   presentare   le  seguenti
caratteristiche:
      contenuto in acqua: non superiore a 18%;
      contenuto  in  idrossimetilfurfurale  (HMF):  non  superiore  a
10 mg/kg al momento dell'invasettamento.
    2.2.2.3 Caratteristiche melissopalinologiche.
    Il  sedimento  del  miele  si  presenta  ricco di polline, con un
numero  di  granuli  pollinici di castagno superiore a 100.000/10g di
miele.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La   zona   di   produzione,   trasformazione,   elaborazione   e
condizionamento  del  «Miele della Lunigiana» di acacia e di castagno
e'   costituita   dalla   parte  di  territorio  della  provincia  di
Massa-Carrara individuato come segue:


    comune di Pontremoli              per intero
    comune di Zeri                        "
    comune di Mulazzo                     "
    comune di Tresana                     "
    comune di Podenzana                   "
    comune di Aulla                       "
    comune di Fosdinovo                   "
    comune di Filattiera                  "
    comune di Bagnone                     "
    comune di Villafranca in Lunigiana    "
    comune di Licciana Nardi              "
    comune di Comano                      "
    comune di Fivizzano                   "
    comune di Casola in Lunigiana         "

    Tale  areale,  in un unico corpo, si estende per circa ha 97.000,
cosi' come da cartografia allegata.
                               Art. 4.
                  Elementi che comprovano l'origine
    Gli   elementi   che   comprovano  l'origine  del  prodotto  sono
costituiti da:
      riferimenti  storici  che  attestano l'origine ed il legame nel
tempo con il territorio, quali il forte radicamento, il grande peso e
la  specializzazione dell'apicoltura in Lunigiana; utilizzo da secoli
del miele in ricette tipiche e tradizionali della gastronomia locale;
utilizzo di altri prodotti derivati dall'apicoltura come medicinali e
per la fabbricazione locale delle candele;
      riferimenti  culturali  quali  i numerosi successi riscossi dai
mieli  lunigianesi  in  importanti  concorsi a carattere nazionale ed
internazionale;
      riferimenti  sociali  ed economici quali la presenza nella zona
da innumerevoli anni di produttori di miele; ai produttori residenti,
da moltissimi anni si sono affiancati produttori provenienti da altre
zone  e  regioni  italiane, richiamati dalla possibilita' di ottenere
miele di elevata qualita'.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
    5.1 Alveari e postazioni.
    Gli  alveari  di  produzione  possono  essere  «stanziali», cioe'
permanere  per  l'intero  arco  dell'anno  nella stessa postazione, o
«nomadi»,  ma con spostamenti entro il territorio sopra descritto per
tutto  il  periodo  delle fioriture interessate; le postazioni devono
essere   comunque   localizzate   nell'ambito  del  territorio  sopra
individuato. In ogni caso all'inizio del raccolto i melari utilizzati
devono essere rigorosamente vuoti.
    5.2 Produzione.
    Gli  alveari  destinati  alla produzione sono condotti secondo le
seguenti indicazioni:
      le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioe' a
favi mobili e a sviluppo verticale;
      gli  alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche
e  agli  interventi  terapeutici necessari al preventivo contenimento
delle   malattie  secondo  le  disposizioni  del  Servizio  sanitario
nazionale;
      l'eventuale  nutrizione  artificiale  deve essere sospesa prima
della  posa  dei  melari  e  comunque deve essere effettuata solo con
zucchero e acqua;
      i  favi  dei  melari  devono  essere  vuoti e puliti al momento
dell'immissione nell'alveare e non devono avere mai contenuto covata;
al  momento  dell'immissione  dei melari bisogna utilizzare l'escludi
regina  o  altro  idoneo  strumento  per evitare l'ovideposizione nel
melario;
    il  prelievo  dei  melari  avverra' dopo che le api saranno state
allontanate  dagli  stessi con un metodo che preservi la qualita' del
prodotto  (ad  es.  con  apiscampo o soffiatore); e' vietato l'uso di
sostanze repellenti.
    5.3 Estrazione e lavorazione.
    Per  beneficiare della denominazione di origine protetta il miele
deve essere estratto e lavorato con le seguenti modalita':
      i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione
del  miele  devono  ricadere nell'ambito territoriale di produzione e
rispondere alle norme legislative vigenti;
      tutta    l'attrezzatura    utilizzata    per   la   smielatura,
conservazione,  lavorazione  del miele deve essere fatta di materiale
per  uso  alimentare e previsto dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale;
      l'estrazione  deve  essere fatta con smielatori centrifughi; la
filtrazione  deve  essere  fatta  con filtro permeabile agli elementi
figurati  del  miele;  successivamente alla filtrazione il miele deve
essere posto in recipienti per la decantazione;
      ove  si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici
(trasferimento,  invasettamento,  ecc.)  il  trattamento termico deve
essere  limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni
suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C;
    5.4 Confezionamento.
    Sono  consentite  esclusivamente confezioni in vetro con chiusura
twist-off nei seguenti formati: da 30 g a 1000 g.
    Il  confezionamento  del prodotto deve avvenire nell'ambito della
zona  di  cui all'art. 3. Detto condizionamento nella zona geografica
delimitata,  al  pari  delle  altre  fasi  del  processo  produttivo,
costituisce  una pratica tradizionalmente in uso nella stessa area ed
e' giustificata dai seguenti motivi:
      a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il
confezionamento  in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di
alterazione  delle  caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche
che  potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili   spostamenti  e  variazioni  di  condizioni  fisiche  ed
ambientali;
      b) per  garantire  il  controllo  e  la  rintracciabilita'  del
prodotto,  in  modo  da  rendere  efficace  l'attivita'  di controllo
esercitata  dall'Organismo  autorizzato in tutte le fasi del processo
produttivo,   prevista  obbligatoriamente  all'art.  7  del  presente
disciplinare (ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 2081/1992).
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Il  «Miele  della  Lunigiana»  presenta  un  profondo  legame con
l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione.
    L'areale della zona di produzione e' costituito da un unico corpo
e   corrisponde  interamente  al  territorio  dell'attuale  Comunita'
montana  della  Lunigiana  i  cui confini geografici coincidono quasi
interamente con quelli naturali, costituiti dagli spartiacque montani
che delimitano la Lunigiana dalle altre valli limitrofe.
    Il   «Miele   della  Lunigiana»  e'  prodotto  in  un  territorio
complessivaniente  omogeneo  caratterizzato  da  un ambiente naturale
sostanzialmente intatto.
    Il   territorio  lunigianese  presenta  un'ampia  diffusione  sul
territorio  di essenze arboree spontanee e coltivate di castagno e di
acacia  che  garantiscono,  come  si  evince  da  studi  scientifici,
produzioni  costanti  e  uniformi  e  fioriture  tali  da  consentire
importanti  produzioni  sicuramente monofloreali e competitive per le
caratteristiche organolettiche.
    La  predetta  connessione  con  l'ambiente  determina un prodotto
peculiare,  le cui particolari caratteristiche distinguono tuttora il
miele di castagno e di acacia prodotti in Lunigiana rispetto ai mieli
analoghi di altre zone.
    Il  legame  con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti
cui si sottopongono i produttori e/o confezionatori:
      iscrizione  ad  un  apposito  elenco  tenuto  dall'organismo di
controllo di cui al successivo art. 7;
      denuncia   all'organismo  di  controllo  del  numero  di  arnie
possedute e della produzione annuale di miele;
      tenuta degli appositi registri di produzione e confezionamento.
                               Art. 7.
                              Controlli
    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare   di  produzione  e'  svolto  da  un  organismo  privato
autorizzato,  conformemente  a  quanto  stabilito  dall'art.  10  del
Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    Le  indicazioni  relative  alla  designazione e presentazione del
prodotto   confezionato   sono  quelle  previste  dalla  legislazione
vigente.  Oltre  a  quelle previste, in etichetta devono comparire le
seguenti indicazioni:
      1) «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
      2) D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
      3)  logo  della  DOP,  ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo
puo'  essere  inserito o nell'etichetta o nel sigillo da apporre alla
confezione;
      4)  il termine minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e
9  della  direttiva  2000/13/CE  deve essere indicato con la seguente
dicitura  «da  consumarsi  preferibilmente entro fine ...», corredata
dall'indicazione  del  mese  e  dell'anno; in ogni caso tale data non
deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.
    Possono   altresi'   figurare   in  etichetta  altre  indicazioni
facoltative  a garanzia del consumatore e/o informazioni di carattere
nutrizionale.
             REGOLAMENTO (CEE ) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
                  domanda di registrazione: art. 5
                        DOP (X) - I.G.P. ( )
                 N. nazionale del fascicolo: 4/2001
    1. Servizio competente dello Stato-membro:
      Nome : Ministero delle politiche agricole e forestali
    Indirizzo: via XX settembre n. 20 - 00187 Roma
      Tel. 06/4819968,                fax                06/42013126,
e-mail:qualita@politicheagricole.it
    2. Associazione richiedente:
      2.1  Nome:  Comitato  promotore  richiesta riconoscimento Miele
della Lunigiana D.O.P.
      2.2  Indirizzo:  c/o  Comunita' montana della Lunigiana - p.zza
della Liberta' - 54013 Fivizzano (MS).
      2.3 Composizione: produttori/trasformatori (x) altro ( )
    3.  Tipo di prodotto: altri prodotti di origine animale - (Miele)
Classe 1.4.
    4.  Descrizione  del disciplinare: (riepilogo delle condizioni di
cui all'art. 4, par. 2):
      4.1 Nome: «Miele della Lunigiana»
      4.2 Descrizione: Miele delle seguenti due tipologie:
        di acacia, prodotto su fioritura di robinia pseudoacacia L.;
        di castagno, prodotto su fioritura di castanea sativa M.
    Il  «Miele  della  Lunigiana»  di  acacia  presenta  le  seguenti
caratteristiche:
      organolettiche,  si  mantiene  a  lungo liquido e limpido; puo'
tuttavia    presentare,   nella   parte   finale   del   periodo   di
commercializzazione,  una  parziale  formazione  di cristalli con una
consistenza  sempre  viscosa,  in  funzione del contenuto d'acqua; il
colore  e'  molto chiaro, da pressoche' incolore a giallo paglierino,
l'odore  e' leggero, poco persistente, fruttato, confettato, simile a
quello   dei  fiori  mentre  il  sapore  e'  decisamente  dolce,  con
leggerissima acidita' e privo di amarezza. L'aroma e' molto delicato,
tipicamente vanigliato, poco persistente e privo di retrogusto;
      chimico-fisiche  e  microscopiche, il contenuto in acqua non e'
superiore  al  18% mentre il contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF)
non supera 10 mg/kg al momento dell'invasettamento;
      melissopalinologiche,  il  sedimento  del  miele si presenta in
genere  povero  di  polline,  con  un numero di granuli di polline di
acacia inferiore a 20.000/10 g di miele.
    Il  «Miele  della  Lunigiana»  di  castagno  presenta le seguenti
caratteristiche:
      organolettiche, si mantiene per lungo tempo allo stato liquido;
puo'   tuttavia   presentare,  nella  parte  finale  del  periodo  di
commercializzazione, una parziale ed irregolare cristallizzazione, il
colore  e'  scuro,  spesso  con tonalita' rossastra mentre l'odore e'
abbastanza   forte  e  penetrante,  il  sapore  e'  persistente,  con
componente amara piu' o meno accentuata;
      chimico-fisiche  e  microscopiche, il contenuto in acqua non e'
superiore  al  18% mentre il contenuto in idrossimetilfurfurale (HMF)
non e' superiore a 10 mg/kg al momento dell'invasettamento;
      melissopalinologiche,  il sedimento del miele si presenta ricco
di  polline, con un numero di granuli pollinici di castagno superiore
a 100.000/10 g di miele.
    4.3  Zona  geografica:  la  zona  di  produzione, trasformazione,
elaborazione  e condizionamento del «Miele della Lunigiana» di Acacia
e di Castagno e' costituita dalla parte di territorio della provincia
di  Massa  Carrara,  nella Regione Toscana, corrispondente all'areale
dalla  Comunita'  montana  della Lunigiana, e si estende per circa ha
97.000.
    4.4 Prova dell'origine:
      la  Lunigiana  e' una regione naturale e storica della Toscana,
corrispondente  alla  valle  del fiume Magra sino alla sua confluenza
col  torrente  Vara. Deve, probabilmente, il suo nome alla fondazione
della  colonia  di  Luni,  nel  177 a.C. La val di Magra fu sempre il
tramite di grandi comunicazioni fra la parte peninsulare d'Italia, la
valle  del  Po e i paesi d'oltre Alpe. La strada consolare romana che
proseguiva  da  Pisa  a Luni e a Genova, fino ad Arles, percorreva le
tracce   di   un   cammino   preistorico.   Le  prime  notizie  certe
sull'apicoltura   in   Lunigiana  le  possiamo  ricavare  dall'estimo
generale  del  1508 dove tale attivita' produttiva veniva considerata
da  reddito  e  prevista  una  tassa  per ogni alveare posseduto. Gli
alveari   censiti   in   quell'anno  erano  331,  prevalentemente  di
proprieta'  di  famiglie  ricche.  La  maggior  parte  delle famiglie
possedeva  piu'  di un alveare ed i prodotti ottenuti avevano diversi
scopi:  il  miele  veniva  utilizzato come dolcificante, come materia
prima  per  dolci  e come medicinale mentre la cera veniva utilizzata
per  la  costruzione di candele. L'importanza dell'attivita' apistica
viene  desunta  dai  statuti delle varie comunita' e dagli usi civici
dove  vengono  regolamentati con grande meticolosita' e precisione il
recupero   degli  sciami  vaganti,  la  collocazione  dei  bugni  sul
territorio ed altre operazioni di conduzione degli apiari.
    Documenti  giudiziari  del  700 testimoniano dispute in tribunale
per  il  furto  di  alveari. I produttori di miele si iscrivono in un
apposito  elenco debitamente attivato ed aggiornato dall'organismo di
controllo  e denunciano annualmente il numero di arnie possedute e la
produzione  di  miele ottenuta. Le operazioni di confezionamento sono
effettuate   nell'ambito   dello  stesso  territorio  delimitato,  da
impianti  ritenuti  idonei  ed  iscritti  in  un  elenco apposito. La
struttura  di  controllo  verifica  che siano soddisfatti i requisiti
tecnici  richiamati  dal  disciplinare di produzione per l'iscrizione
agli  elenchi  e siano espletati gli adempimenti a carico dei diversi
soggetti della filiera con lo scopo di garantire la rintracciabilita'
del prodotto.
    4.5 Metodo dell'ottenimento:
      gli  alveari  di  produzione  possono essere «stanziali», cioe'
permanere  per  l'intero  arco  dell'anno  nella stessa postazione, o
«nomadi», ma con spostamenti entro il territorio delimitato per tutto
il  periodo  delle fioriture interessate. In ogni caso all'inizio del
raccolto  i  melari utilizzati devono essere rigorosamente vuoti. Gli
alveari  destinati  alla produzione sono condotti secondo le seguenti
indicazioni:
      le famiglie devono essere contenute in arnie razionali, cioe' a
favi mobili e a sviluppo verticale;
      gli  alveari devono essere sottoposti alle misure profilattiche
e  agli  interventi  terapeutici necessari al preventivo contenimento
delle malattie;
      l'eventuale  nutrizione  artificiale  deve essere sospesa prima
della  posa  dei  melari  e  comunque deve essere effettuata solo con
zucchero e acqua;
      i  favi  dei  melari  devono  essere  vuoti e puliti al momento
dell'immissione  nell'alveare  e  i  non  devono  avere mai contenuto
covata;  al  momento  dell'immissione  dei  melari bisogna utilizzare
l'escludi    regina    o   altro   idoneo   strumento   per   evitare
l'ovideposizione nel melario;
      il  prelievo  dei melari avverra' dopo che le api saranno state
allontanate  dagli  stessi con un metodo che preservi la qualita' del
prodotto  (ad  es.  con  apiscampo o soffiatore); e' vietato l'uso di
sostanze repellenti.
    Il  miele  deve  essere  estratto  e  lavorato  con  le  seguenti
modalita':
      i locali destinati alla smielatura, lavorazione e conservazione
del miele devono ricadere nell'ambito territoriale di produzione;
      tutta    l'attrezzatura    utilizzata    per   la   smielatura,
conservazione,  lavorazione  del miele deve essere fatta di materiale
per uso alimentare;
      l'estrazione  deve  essere fatta con smielatori centrifughi; la
filtrazione  deve  essere  fatta  con filtro permeabile agli elementi
figurati  del  miele; successivamente alla filtrazione, il miele deve
essere posto in recipienti per la decantazione;
      ove  si renda necessario riscaldare il miele a fini tecnologici
(trasferimento,  invasettamento,  ecc.)  il  trattamento termico deve
essere  limitato al tempo effettivamente necessario per le operazioni
suddette e la temperatura del prodotto non deve mai superare i 40° C.
    Il  confezionamento  del prodotto deve avvenire nell'ambito della
zona  di cui all'art. 3 del disciplinare. Detto condizionamento nella
zona  geografica  delimitata,  al  pari delle altre fasi del processo
produttivo,  costituisce  una  pratica  tradizionalmente in uso nella
stessa area ed e' giustificata dai seguenti motivi:
      a) per salvaguardare la qualita' del prodotto, in quanto con il
confezionamento  in zona delimitata vengono evitati tutti i rischi di
alterazione  delle  caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche
che  potrebbero verificarsi spostando il miele in altre aree, con gli
inevitabili   spostamenti  e  variazioni  di  condizioni  fisiche  ed
ambientali;
      b) per  garantire  il  controllo  e  la  rintracciabilita'  del
prodotto,  in  modo  da  rendere  efficace  l'attivita'  di controllo
esercitata  dall'Organismo  autorizzato in tutte le fasi del processo
produttivo, prevista obbligatoriamente all'art. 7 del disciplinare di
produzione (ai sensi dell'art. 10 del reg. n. 2081/1992).
    4.6 Legame:
      l'areale di produzione e' tipicamente montano, a nord ed est la
dorsale  dell'Appennino tosco-emiliano la separa dalla regione padana
mentre  a  sud  la catena delle Alpi Apuane, di natura calcarea, e ad
ovest  il lembo estremo dell'Appennino ligure delimitano la Lunigiana
dalle altre valli limitrofe. Nella parte centrale si estende un ampio
bacino  intermontano  di  natura  alluvionale con una complicata rete
idrografica, di cui il fiume Magra rappresenta l'elemento principale,
in  cui  vanno  a  confluire tutti i corsi d'acqua del territorio. La
vicinanza  della  Lunigiana  al  mare e la complessita' del paesaggio
montano  creano  gradienti microclimatici diversificati, con le parti
piu' basse del territorio che risentono dell'effetto delle inversioni
termiche  con  frequenza di nebbie notturne e spesso persistenti fino
alla  tarda  mattinata,  mentre  la fascia collinare gode di un clima
piu' mite.
    Il   territorio  della  Lunigiana,  per  le  sue  caratteristiche
pedologiche  ed  orografiche, e' sempre stato utilizzato in modo poco
intensivo  ed  unito  alla  mancanza  di  uno sviluppo industriale ha
preservato  l'integrita'  dell'ambiente con un abbondante vegetazione
boschiva. Attualmente le superfici boschive della Lunigiana ammontano
a  circa  65.000  ha e costituiscono il 67% del territorio. Le specie
che  hanno  la  maggiore  diffusione nell'area sono l'acacia (robinia
pseudo   -  acacia)  ed  il  castagno  (castanea  sativa).  L'acacia,
utilizzata  come  essenza  per  il  consolidamento  di  scarpate,  e'
divenuta  spontanea  e  diffusa  nelle  aree  abbandonate; durante la
fioritura,  breve  ma  molto intensa, che avviene in aprile-maggio le
api vi producono grandi quantita' di nettare.
    Il  castagno,  coltivato  dal  tempo dei romani, ha rappresentato
un'importante  risorsa per le famiglie contadine della Lunigiana, sia
come  fonte  per  l'alimentazione  che  per  altri utilizzi (carbone,
legname  e tannino) e durante il periodo della fioritura, che avviene
nei  mesi di giugno-luglio, viene visitato dalle api. La frequenza di
queste  due specie ha quindi orientato nel tempo gli apicoltori verso
la   produzione   delle   due   tipologie  di  miele.  L'ambiente  e'
tradizionalmente  interessato  all'apicoltura  per  il basso grado di
antropizzazione   e  tale  attivita'  e'  capillarmente  diffusa  nel
territorio.   La  notevole  presenza  delle  due  essenze,  acacia  e
castagno,  e  la  favorevole  successione  di  fioriture  permette la
produzione  di  miele  con caratteristiche di purezza particolarmente
accentuate.
    L'attivita'  apistica  in  Lunigiana  e'  stata sempre presente e
diversi documenti storici ne testimoniano la presenza e la notorieta'
acquisita,  un  documento  risalente al periodo napoleonico rileva il
numero  di  alveari  esistenti, la produzione e la vendita di miele a
diversi  mercanti.  Lo  stesso  documento  rileva  l'esistenza di una
cereria ed il consumo locale. La tradizione nella produzione di miele
e  di  prodotti  dell'alveare  si  e'  perpetuata con continuita' nei
secoli e la costituzione nel 1873 di una societa' apistica, che aveva
come  scopo  fondamentale  la diffusione delle tecniche razionali per
l'apicoltura,  e'  una  chiara dimostrazione del forte radicamento di
questa attivita' nella Lunigiana.
    4.7 Struttura di controllo:
      nome: BIOAGRICOOP s.c.r.l.
      indirizzo: via Fucini, 10 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).
    4.8 Etichettatura:
      il confezionamento del prodotto deve avvenire nell'ambito della
zona  di  produzione  delimitata  e  sono  consentite  esclusivamente
confezioni  in  vetro con chiusura twist-off nei seguenti formati: da
30   g  a  1000  g.  Le  indicazioni  relative  alla  designazione  e
presentazione  del  prodotto  confezionato sono quelle previste dalla
legislazione  vigente.  Oltre  a quelle previste, in etichetta devono
comparire le seguenti indicazioni:
        «Miele della Lunigiana» di acacia o di castagno;
        D.O.P. - Denominazione di origine protetta;
        logo della DOP, ai sensi del Reg. CEE 1726/98: tale logo puo'
essere   inserito  nell'etichetta  o  nel  sigillo  da  apporre  alla
confezione;
      il  termine  minimo di conservazione di cui agli articoli 3 e 9
della  direttiva  2000/13/CE  deve  essere  indicato  con la seguente
dicitura  «da  consumarsi  preferibilmente  entro fine...», corredata
dall'indicazione  del  mese  e  dell'anno; in ogni caso tale data non
deve superare il periodo di due anni a decorrere dal confezionamento.
    4.9 Condizioni nazionali.