Art. 6. Regolazione dei pagamenti in esito alle procedure di assegnazione dei CCC 6.1. La regolazione dei pagamenti in esito alle procedure di assegnazione dei CCC, con riferimento alle aggiudicazioni con prezzo positivo ed alle eventuali cessioni al Gestore della rete con prezzo negativo, avviene a scelta dell'operatore: a) in unica soluzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'anno cui i CCC sono riferiti o, in alternativa; b) su base mensile, contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, in misura corrispondente al profilo orario di potenza del CCC relativo al mese cui la predetta regolazione si riferisce, a seguito di prestazione al Gestore della rete di idonee forme di garanzia. 6.2. La regolazione dei pagamenti in esito alla procedure di assegnazione dei CCC, con riferimento alle aggiudicazioni con prezzo negativo ed alle eventuali cessioni al Gestore della rete con prezzo positivo, avviene su base mensile, contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto, in misura corrispondente al profilo orario di potenza del CCC acquisito nel mese cui la predetta regolazione si riferisce. 6.3. La regolazione dei pagamenti di cui all'art. 3, comma 3.2 avviene su base mensile contestualmente alla regolazione dei pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacita' di trasporto.