Art. 6.
Regolazione dei pagamenti in esito alle procedure di assegnazione dei
                                 CCC

  6.1.  La  regolazione  dei  pagamenti  in  esito  alle procedure di
assegnazione  dei CCC, con riferimento alle aggiudicazioni con prezzo
positivo  ed alle eventuali cessioni al Gestore della rete con prezzo
negativo, avviene a scelta dell'operatore:
    a) in  unica  soluzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente
all'anno cui i CCC sono riferiti o, in alternativa;
    b) su   base   mensile,   contestualmente  alla  regolazione  dei
pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di
utilizzo  della  capacita'  di trasporto, in misura corrispondente al
profilo  orario  di  potenza del CCC relativo al mese cui la predetta
regolazione  si  riferisce, a seguito di prestazione al Gestore della
rete di idonee forme di garanzia.
  6.2.  La  regolazione  dei  pagamenti  in  esito  alla procedure di
assegnazione  dei CCC, con riferimento alle aggiudicazioni con prezzo
negativo  ed alle eventuali cessioni al Gestore della rete con prezzo
positivo,  avviene  su base mensile, contestualmente alla regolazione
dei  pagamenti  relativi  al  corrispettivo  per  l'assegnazione  dei
diritti   di   utilizzo  della  capacita'  di  trasporto,  in  misura
corrispondente  al  profilo  orario  di potenza del CCC acquisito nel
mese cui la predetta regolazione si riferisce.
  6.3.  La  regolazione  dei  pagamenti  di cui all'art. 3, comma 3.2
avviene   su   base  mensile  contestualmente  alla  regolazione  dei
pagamenti relativi al corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di
utilizzo della capacita' di trasporto.